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Il Consiglio di Stato conferma la demolizione in area vincolata. Il livello con due ambienti e due bagni non era un semplice soppalco deposito; anche la cementazione del viale è stata valutata nel progetto complessivo.
Un corridoio, una scala, un livello superiore e la sistemazione di un viale non possono essere considerati automaticamente piccoli lavori indipendenti. Quando sono collegati e trasformano insieme l’edificio e le sue pertinenze, la verifica edilizia deve guardare al risultato complessivo.
È il criterio applicato nella sentenza 7112/2026 del Consiglio di Stato, Sezione III, pubblicata il 25 settembre. I giudici hanno confermato la demolizione di opere realizzate senza i titoli necessari in un’area paesaggisticamente vincolata, respingendo la tesi della semplice manutenzione e del soppalco a deposito.
Sommario
Il Comune aveva contestato un corridoio realizzato dietro alcune stanze e collegato a una scala verso un secondo livello. Quest’ultimo era parzialmente incompleto, ma comprendeva due ambienti e due bagni, con aperture predisposte sul prospetto e tamponate esternamente.
Il confronto fra gli elaborati precedenti e lo stato rilevato aveva individuato un incremento complessivo di circa 43 metri quadrati e 110,60 metri cubi. Era stata rilevata anche la parziale cementazione di un viale che, secondo il titolo, avrebbe dovuto essere sistemato in pietrame inerbito.
Il proprietario sosteneva che gli interventi interni non modificassero l’aspetto esterno, che il livello fosse soltanto un deposito soppalcato e che la pavimentazione rientrasse nelle attività libere.
Per il Consiglio di Stato, il volume realizzato, i due bagni e le aperture verso l’esterno smentivano la descrizione di un semplice soppalco non abitabile. L’incompletezza di alcune finiture non eliminava la configurazione oggettiva dell’intervento.
La pronuncia ha considerato la realizzazione di un ulteriore piano abitabile, con incremento di superficie utile e volumetria e alterazione dell’organismo assentito. Non si trattava quindi di una diversa disposizione interna priva di rilevanza edilizia.
La difesa chiedeva di separare la cementazione dalle altre opere, richiamando le disposizioni sulle pavimentazioni esterne e sulle attività escluse dall’autorizzazione paesaggistica.
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Richiedi informazioni gratisI giudici hanno invece valutato il collegamento funzionale tra gli interventi. Nella situazione accertata, anche quella sistemazione contribuiva a una modificazione stabile dei luoghi in area vincolata. Esaminare ogni lavoro come se fosse isolato non avrebbe restituito l’effettiva trasformazione prodotta.
Questo passaggio non significa che qualunque pavimentazione di un cortile richieda sempre gli stessi titoli. La conclusione riguarda opere collegate a questi ampliamenti, con caratteristiche e vincoli specifici.
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L’immobile ricadeva in un’area tutelata da un vincolo del 1956. L’ordinanza rilevava l’assenza sia del necessario titolo edilizio sia dell’autorizzazione paesaggistica.
La creazione di nuovi spazi abitabili e di volumi non poteva essere ricondotta alle disposizioni invocate per opere interne o interventi liberi. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la qualificazione dell’intervento e il regime di ripristino applicato.
È stata respinta anche la richiesta di trattare le opere come semplici difformità parziali, sostituendo la demolizione con una sanzione pecuniaria. Secondo il Collegio, il complesso delle trasformazioni non aveva le caratteristiche sostenute dalla difesa.
Quanto alla partecipazione al procedimento, il Comune aveva comunicato l’avvio e messo a disposizione verbale e fotografie. Il proprietario non aveva dimostrato quali elementi avrebbero potuto condurre a una decisione diversa.
L’appello è stato rigettato, con condanna a 2.000 euro di spese, oltre accessori. Il caso mostra l’importanza di una verifica unitaria prima dei lavori: un titolo precedente o una definizione generica di “opera interna” non coprono automaticamente nuovi livelli, maggiori volumi e sistemazioni esterne collegate.
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