Il GSE può chiedere documenti per verificare se un intervento abbia davvero i requisiti per ottenere i certificati bianchi. Questo potere, però, non consente di respingere una richiesta soltanto perché manca un documento non previsto dal regime applicabile al progetto, senza spiegare perché le informazioni già trasmesse siano insufficienti. La distinzione tra controllo sostanziale e obbligo documentale imposto a sorpresa è al centro di una nuova pronuncia del Consiglio di Stato.

Con la sentenza n. 7221/2026, pubblicata il 30 settembre 2026, la Sezione Seconda ha accolto l’appello di una società di servizi energetici e annullato gli atti del Gestore impugnati. La controversia riguardava una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi presentata nel 2017, relativa a progetti standardizzati soggetti alla disciplina precedente.

L’esito non significa che i controlli siano stati aboliti o che ogni carenza documentale sia irrilevante. Non è neppure un ordine di pagamento immediato dei titoli richiesti. I giudici hanno censurato il modo in cui il GSE aveva applicato gli obblighi documentali e chiuso l’istruttoria della pratica.

La richiesta del 2017 e le ragioni del diniego

La società, una ESCo, ossia un’impresa che opera nei servizi energetici, aveva presentato una RVC: la richiesta di verifica e certificazione utilizzata nella vicenda per ottenere i Titoli di Efficienza Energetica. I certificati bianchi sono titoli negoziabili legati al conseguimento di risparmi energetici; non vanno confusi con una detrazione fiscale per i lavori in casa.

Nel preavviso di rigetto il Gestore aveva chiesto integrazioni su diversi aspetti: la posizione dei clienti partecipanti rispetto agli immobili, le date degli interventi e la documentazione sulla biomassa. La società aveva risposto con osservazioni e ulteriori documenti, ma nel febbraio 2018 il GSE aveva comunque respinto la richiesta.

Il diniego richiamava la non conformità al decreto ministeriale del 2017. Tra i problemi indicati figuravano l’impossibilità di verificare che tutti i clienti fossero beneficiari dei risparmi al momento della realizzazione, una discordanza nelle date riportate nei documenti di un intervento e la riconducibilità delle certificazioni sulla biomassa agli impianti interessati.

Tra gli atti discussi vi era anche la dichiarazione di conformità dell’impianto. Comprenderne la funzione resta utile, ma questa controversia non si risolveva con una nuova regola generale su come compilare la DiCo.

Perché continuava ad applicarsi il regime del 2012

Un passaggio decisivo riguarda la disciplina transitoria. La RVC era stata presentata il 15 settembre 2017, dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto, ma ciò non bastava a renderla integralmente soggetta alle nuove regole.

L’articolo 16 del D.M. 11 gennaio 2017 consentiva, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, di rendicontare secondo il D.M. 28 dicembre 2012 determinati progetti standardizzati e analitici che avessero già raggiunto la soglia minima o concluso il monitoraggio. Nella vicenda, l’appartenenza al regime transitorio era pacifica e la domanda rientrava nel termine individuato dai giudici nel 3 ottobre 2017.

La pratica rimaneva quindi soggetta alla disciplina precedente. Il problema non era sostenere che tutti i documenti del 2017 fossero cronologicamente successivi alla RVC: era stabilire quali prescrizioni fossero applicabili a quei progetti già attuati e a quella rendicontazione. Confondere il calendario con il regime normativo avrebbe portato a leggere male la decisione.

I controlli del GSE restano, ma gli obblighi devono essere prevedibili

Il Consiglio di Stato ribadisce che il Gestore può svolgere approfondimenti istruttori e chiedere integrazioni utili a verificare i presupposti degli incentivi. Il mancato rispetto di un obbligo documentale previsto dalle norme e dalle regole tecniche applicabili può giustificare il diniego: chi presenta la richiesta resta responsabile della documentazione necessaria.

Il potere di verifica trova un riferimento nell’articolo 42 del D.Lgs. 28/2011, qui consultabile nella versione del 2018. La sentenza non lo mette in discussione. Contesta invece il suo esercizio quando il rigetto si arresta alla mancanza formale di documenti non puntualmente richiesti dal quadro pertinente, senza un’adeguata verifica di ciò che è stato prodotto.

Le Linee guida EEN 9/11 e il relativo Allegato A disciplinavano informazioni da trasmettere e documentazione da conservare. Non erano un’esenzione dal dovere di documentare gli interventi; il punto, nella controversia, era la prevedibilità dello specifico onere e la giustificazione della richiesta ulteriore.

L’istruttoria non poteva fermarsi al documento mancante

La società non era rimasta inattiva dopo il preavviso: aveva partecipato al procedimento e inviato un insieme di documenti a sostegno della richiesta. Per il Collegio, il GSE avrebbe dovuto chiarire perché quel materiale non fosse sufficiente oppure svolgere un supplemento istruttorio, facendo uso del soccorso istruttorio procedimentale.

Non bastava, in questo caso, richiamare un preciso obbligo di esibizione come se fosse stato già stabilito dal regime applicabile. L’istruttoria si era invece fermata al riscontro formale della mancata produzione, senza motivare adeguatamente l’insufficienza delle informazioni disponibili.

I giudici richiamano anche la possibilità di acquisire autonomamente determinate informazioni sulla titolarità degli immobili. Questo non equivale a dire che il Gestore debba procurare qualsiasi documento per qualsiasi richiedente: la considerazione si inserisce nel caso concreto, nel quale erano già presenti dichiarazioni pertinenti e la ESCo aveva fornito integrazioni.

Una rendicontazione con più progetti e motivi non tutti esaminati

La RVC comprendeva più progetti standardizzati. La sentenza segnala che una criticità riferita a un solo progetto poteva incidere sull’intera rendicontazione, rendendo particolarmente importante distinguere una violazione effettivamente accertata da una carenza formale trattata come decisiva.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello sulla base delle ragioni documentali e istruttorie illustrate, assorbendo le altre censure. Non ha quindi pronunciato una distinta decisione definitiva su ogni data, certificazione o requisito tecnico contestato dal GSE. Sarebbe scorretto presentare l’annullamento come un’attestazione generale che tutti gli interventi fossero sicuramente conformi.

Diniego annullato, non incentivo già liquidato

In riforma della sentenza del TAR, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso originario e annullato i provvedimenti impugnati. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per le peculiarità della vicenda e le oscillazioni della giurisprudenza.

Viene dunque meno quel diniego; il dispositivo non quantifica un risarcimento e non ordina l’immediata liquidazione di una somma. Per gli operatori, il punto pratico è ricostruire il regime applicabile al progetto, conservare i documenti effettivamente richiesti e rispondere alle richieste di integrazione. Se il Gestore li ritiene insufficienti, la motivazione deve rendere comprensibile la lacuna sostanziale, senza trasformare un obbligo non previsto in una causa ostativa a sorpresa.

Allegato riservato
Sentenza n. 7221/2026 — copia PDF del testo ufficiale

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