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IMU 2025: oggi il termine per la prima rata, guida completa

Scadenza IMU 2025: chi deve pagarla, su quali immobili, come calcolarla, come e dove versarla, cosa succede in caso di ritardo e novità su aliquote e piattaforme digitali.

IMU 2025: oggi il termine per la prima rata, guida completa IMU 2025: oggi il termine per la prima rata, guida completa
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Lunedì 16 giugno 2025 segna una scadenza fiscale importante per milioni di contribuenti italiani: è il termine ultimo per versare la prima rata dell’IMU, l’imposta municipale propria. Introdotta nel 2012 in sostituzione della vecchia Ici, l’IMU riguarda i proprietari di seconde case, immobili strumentali, aree edificabili e terreni agricoli, ma anche soggetti con diritti reali sull’immobile come usufrutto o enfiteusi.

Escluse in gran parte le abitazioni principali (salvo quelle di lusso), l’IMU si conferma una delle imposte locali più complesse, tra categorie catastali, aliquote comunali e modalità di pagamento che si evolvono, come la possibilità di usare la piattaforma pagoPA.

Ma chi deve pagare davvero? Come si calcola l’importo corretto? E cosa rischia chi dimentica la scadenza o paga in ritardo?

Scopri tutto quello che devi sapere sull’IMU 2025: norme, esenzioni, modalità di pagamento, ravvedimento operoso e novità digitali.

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Chi deve pagare l’IMU e su quali immobili

L’IMU è dovuta da chi possiede immobili che non rientrano nella categoria dell’abitazione principale, salvo eccezioni. Nello specifico, sono tenuti al pagamento:

  • I proprietari di seconde case, case vacanza o qualsiasi abitazione non utilizzata come dimora principale;
  • I titolari di diritti reali sull’immobile, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
  • Il genitore assegnatario della casa familiare, se stabilito da un provvedimento del giudice;
  • I concessionari di aree demaniali, in caso di concessione;
  • I locatari in leasing, anche per immobili da costruire o in corso di costruzione.

L’IMU si applica anche ai fabbricati strumentali, agli immobili commerciali, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli, a seconda delle disposizioni comunali.

Sono invece esenti dall’IMU le abitazioni principali, tranne quelle considerate di lusso, ovvero rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questi casi, l’imposta è comunque dovuta, ma con una detrazione fissa di 200 euro.

Va inoltre ricordato che in caso di comproprietà, ciascun soggetto è tenuto a versare l’imposta in proporzione alla propria quota di possesso.

Leggi anche: IMU 2025: novità, aliquote e detrazioni aggiornate

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Scadenze e modalità di pagamento dell’IMU 2025

L’IMU si versa in due rate annuali oppure in un’unica soluzione. Per l’anno 2025, le date da segnare in calendario sono:

  • 16 giugno 2025: scadenza per la prima rata (acconto);
  • 16 dicembre 2025: termine per il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Chi preferisce, può versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno, evitando così la seconda scadenza. Le somme da pagare vanno calcolate in base alle aliquote stabilite dai Comuni, che devono approvare e pubblicare i regolamenti entro il 28 ottobre dell’anno in corso sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Da quest’anno, una novità: le delibere comunali non vanno più inviate al MEF, ma caricate direttamente nel Portale del Federalismo Fiscale, utilizzando un prospetto standard di aliquote e detrazioni predisposto dal Ministero.

Se entro ottobre i Comuni non pubblicano le nuove delibere, per il saldo di dicembre si fa riferimento alle aliquote dell’anno precedente.

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Come si calcola l’IMU: rendita catastale, coefficienti e aliquote

Il calcolo dell’IMU parte dalla rendita catastale dell’immobile, che deve essere rivalutata del 5%. Il valore ottenuto va poi moltiplicato per un coefficiente fisso, diverso a seconda della categoria catastale:

  • 160 per le abitazioni (A, escluse A/10), magazzini (C/2), soffitte e cantine;
  • 140 per uffici e studi privati (A/10);
  • 80 per i locali commerciali (C/1);
  • 65 per i fabbricati industriali (D/1) e per gli altri immobili del gruppo D (escluso D/5, che usa 80).

Una volta determinato il valore imponibile, si applica l’aliquota stabilita dal Comune per quella specifica categoria di immobile. Ogni ente locale ha infatti autonomia nel definire l’aliquota base (che può variare anche dello 0,1%) e può prevedere agevolazioni o detrazioni specifiche.

Attenzione: l’IMU è dovuta per ogni mese di possesso, ma il mese è conteggiato per intero se il possesso ha superato i 15 giorni. In caso di compravendita, il mese in cui avviene il trasferimento è interamente a carico del cedente, salvo durata paritaria, in cui l’imposta ricade su chi cede l’immobile.

Leggi anche: Esenzione IMU: la Cassazione cambia le regole per i coniugi con residenze diverse

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Come si paga l’IMU: F24, bollettino postale e pagopa

Il pagamento dell’IMU può essere effettuato attraverso tre canali principali:

Modello F24

È la modalità più diffusa. Bisogna compilare l’F24 indicando i codici tributo specifici per l’IMU, istituiti con le risoluzioni n. 35/E e 53/E del 2012, e n. 33/E del 2013. Vanno riportati il codice catastale del Comune, la quota di possesso, i mesi di possesso e l’anno di riferimento.

Bollettino postale

Poste Italiane mette a disposizione gratuitamente un bollettino postale precompilato. Il conto corrente da utilizzare è il n. 1008857615, intestato a “Pagamento IMU”. Ogni bollettino deve essere riferito a un solo Comune, perché può contenere un unico codice catastale. I Comuni possono anche richiedere l’invio di bollettini personalizzati già compilati con i dati del contribuente.

pagoPA (in arrivo)

In futuro sarà possibile pagare l’IMU anche tramite la piattaforma digitale pagoPA, in attuazione dell’articolo 5 del Dlgs n. 82/2005. Questa modalità verrà attivata con apposito decreto ministeriale, in sinergia tra il MEF, il Ministero dell’Interno e il Ministero per l’Innovazione tecnologica.

Da ricordare che in caso di comproprietà, ogni soggetto paga la propria quota individuale, utilizzando i metodi sopra elencati.

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Ritardi e sanzioni: il ravvedimento operoso

Chi non versa l’IMU entro le scadenze previste non è automaticamente soggetto a sanzioni gravi, a patto che si attivi in tempo con il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.

Il ravvedimento consente al contribuente di regolarizzare il mancato pagamento, aggiungendo all’imposta dovuta una sanzione ridotta e gli interessi legali, calcolati giornalmente. L’importo della sanzione dipende dal tempo trascorso dalla scadenza:

  • Entro 14 giorni: sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • Dal 15° al 30° giorno: sanzione fissa dell’1,5%;
  • Dal 31° al 90° giorno: sanzione del 1,67%;
  • Oltre 90 giorni ma entro un anno: sanzione del 3,75%;
  • Entro 2 anni: sanzione del 4,29%;
  • Oltre 2 anni: sanzione piena del 5%.

Il ravvedimento è valido solo se la violazione non è già stata contestata e non siano già iniziate ispezioni o accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

È importante sapere che, se il contribuente ignora anche il ravvedimento, il Comune potrà avviare procedure di accertamento con sanzioni molto più elevate, fino al 30% dell’imposta non versata.

Infine, si ricorda che l’IMU non si applica in modo uniforme su tutto il territorio nazionale: in Friuli Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, continuano ad essere in vigore l’Imis e l’Imi, imposte locali analoghe, con regole e codici specifici.



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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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