Negli ultimi anni la cessione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, in particolare dal Superbonus 110%, ha sollevato numerosi dubbi interpretativi, soprattutto sul piano fiscale. Un tema tutt’altro che secondario riguarda il trattamento del differenziale positivo (cioè il vantaggio economico) che si genera quando un credito d’imposta viene acquistato a un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale.

Questo aspetto diventa ancora più delicato per associazioni professionali e studi associati, alla luce della recente riforma del reddito di lavoro autonomo entrata in vigore dal 2024.

Proprio per fare chiarezza, sul sito FiscoOggi è stata pubblicata una domanda di un lettore con la risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella Risposta n. 6/2026, che affronta in modo diretto il tema dell’imponibilità ai fini IRPEF e IRAP.

Ma cosa ha chiesto esattamente il contribuente? E quali sono le conclusioni dell’Amministrazione finanziaria? Le nuove regole cambiano davvero tutto dal 2024 in poi?

La domanda del lettore

La questione nasce da un’istanza di interpello presentata da un’associazione professionale composta da dottori commercialisti e avvocati, che negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 ha acquistato crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi, incluso il Superbonus 110%, a un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale.

Nel dettaglio, l’associazione ha spiegato di aver utilizzato tali crediti esclusivamente in compensazione per il pagamento delle imposte, secondo la ripartizione in quote annuali prevista dalla normativa, precisando che:

  • i crediti non derivano da prestazioni professionali rese dall’associazione o dai singoli associati;
  • i crediti sono stati acquistati da soggetti terzi;
  • fino al periodo d’imposta 2023, il differenziale positivo tra valore nominale del credito e prezzo di acquisto non è stato considerato imponibile, né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP.

Alla luce della riforma del reddito di lavoro autonomo, introdotta dal decreto legislativo n. 192/2024 e in vigore dal 1° gennaio 2024, l’istante ha quindi posto all’Agenzia delle Entrate due quesiti molto chiari.

Quesito A

Se il nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo comporti, a partire dal 2024, l’assoggettamento a IRPEF (per trasparenza, in capo agli associati) e a IRAP (in capo all’associazione) del differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi.

Quesito B

Nel caso in cui la risposta al quesito A fosse positiva, se tale imponibilità debba applicarsi anche ai crediti acquistati prima del 2024 (ad esempio nel 2022 o 2023), ma utilizzati in compensazione solo a partire dal 2024, secondo il piano rateale previsto dalla legge.

La posizione dell’associazione professionale

Prima di esaminare il parere dell’Amministrazione finanziaria, è utile soffermarsi sulla soluzione interpretativa proposta dal contribuente, così come riportata integralmente nella Risposta n. 6/2026.

Con riferimento al Quesito A, l’associazione ha sostenuto che il differenziale positivo tra valore nominale dei crediti edilizi e prezzo di acquisto:

  • non costituisce reddito imponibile, neppure dopo l’entrata in vigore della riforma del 2024;
  • non può essere ricondotto al reddito di lavoro autonomo, poiché non è maturato “in relazione” all’attività professionale svolta;
  • rappresenta, piuttosto, un arricchimento estraneo alla sfera tipica dell’esercizio dell’attività professionale.

Secondo l’istante, quindi, tale differenziale dovrebbe restare escluso sia dalla base imponibile IRPEF (per trasparenza, in capo agli associati) sia dalla base imponibile IRAP dell’associazione.

A sostegno di questa tesi, viene richiamata anche una precedente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella risposta a interpello n. 472 del 30 novembre 2023, ritenuta ancora valida nonostante l’introduzione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, l’associazione ha evidenziato un ulteriore profilo critico: assoggettare a tassazione il differenziale significherebbe, di fatto, tassare un “risparmio” ottenuto su un acquisto, logica che – a loro avviso – risulterebbe estranea al sistema precedente e potenzialmente in contrasto con il principio di capacità contributiva, salvo voler qualificare tale provento come reddito diverso o reddito d’impresa.

Quanto al Quesito B, formulato in via subordinata, l’istante ha sostenuto che, anche qualora si ritenesse imponibile il differenziale dal 2024, la tassazione non dovrebbe comunque estendersi ai crediti acquistati prima di tale data.

Il motivo è pratico e sostanziale allo stesso tempo: nelle annualità 2024 e successive emergerebbero solo i “proventi” (cioè il risparmio d’imposta derivante dall’utilizzo in compensazione), senza il relativo costo di acquisto, sostenuto negli anni precedenti. Ciò comporterebbe un’imposizione su un profitto “lordo”, non depurato dei costi, in contrasto – secondo l’associazione – con i principi di equità fiscale e di tempus regit actum.

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Il parere dell’Agenzia delle Entrate: cosa cambia dal 2024

Nel rispondere all’istanza di interpello, l’Amministrazione finanziaria parte da un inquadramento generale della disciplina fiscale delle associazioni professionali, richiamando l’articolo 5 del TUIR, che equipara tali soggetti alle società semplici ai fini delle imposte sui redditi.

Questo significa che l’associazione non svolge attività d’impresa e che il reddito complessivo è determinato sommando le diverse categorie reddituali previste dall’articolo 6 del TUIR, con imputazione per trasparenza ai singoli associati.

Il nuovo principio di onnicomprensività

Il cuore della risposta riguarda però la modifica dell’articolo 54 del TUIR, operata dal decreto legislativo n. 192/2024, che ha introdotto, a partire dai redditi prodotti dal 2024, il cosiddetto principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo.

Secondo la nuova formulazione normativa, il reddito professionale è dato dalla differenza tra:

  • tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo, purché in relazione all’attività professionale;
  • le spese sostenute nell’esercizio della stessa attività.

L’Agenzia chiarisce che questo principio amplia in modo significativo la base imponibile, rendendo fiscalmente rilevanti componenti che, in passato, potevano rimanere fuori dal reddito di lavoro autonomo.

Il differenziale sui crediti edilizi dal 2024

Applicando queste regole al caso concreto, l’Agenzia conclude che dal 2024:

  • il valore nominale del credito d’imposta acquistato ai sensi dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”;
  • il costo sostenuto per il suo acquisto;

concorrono entrambi alla determinazione del reddito di lavoro autonomo dell’associazione professionale.

Dal punto di vista temporale, viene ribadito il principio di cassa:

  • il costo di acquisto del credito rileva fiscalmente nell’anno in cui viene sostenuto;
  • il valore nominale del credito rileva nell’anno (o negli anni) in cui il credito viene effettivamente utilizzato in compensazione.

Il differenziale positivo, quindi, emerge come componente imponibile proprio attraverso questo meccanismo, man mano che le singole rate di credito vengono portate in compensazione.

Effetti anche ai fini IRAP

Le stesse conclusioni valgono anche ai fini IRAP. La normativa prevede infatti che, per le associazioni professionali, la base imponibile IRAP sia determinata assumendo i componenti di reddito così come rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, con alcune limitate eccezioni (come l’indeducibilità del costo del personale dipendente).

Di conseguenza, dal momento che il valore nominale del credito e il relativo costo assumono rilevanza ai fini IRPEF dal 2024, gli stessi componenti rilevano anche ai fini IRAP, sempre a partire dal periodo d’imposta 2024.

Crediti acquistati prima del 2024: nessuna tassazione retroattiva

Diversa, invece, la risposta al Quesito B. Richiamando i chiarimenti già forniti in precedenza, l’Agenzia afferma che i crediti d’imposta acquistati prima del 2024:

  • non assumono rilevanza reddituale;
  • non devono essere assoggettati a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP,

anche se le quote di credito vengono utilizzate in compensazione dal 2024 in poi. In questo caso, dunque, non opera alcuna forma di imposizione retroattiva.