
La sentenza del TAR Lazio conferma la demolizione di opere edilizie abusive, ribadendo il principio della responsabilità reale, indipendentemente da chi abbia realizzato l’abuso e dalla buona fede.

Gli emendamenti al Milleproroghe su condono edilizio 2003 e rottamazione quater sono stati dichiarati inammissibili, bloccando la sanatoria e rinviando ogni possibile riapertura a futuri provvedimenti.

Il tempo non sana gli abusi edilizi. Il proprietario risponde anche se non li ha commessi. Solo le modifiche interne non strutturali, se mal motivate, possono sfuggire alla demolizione.

Il Comune non può negare il condono solo per opere successive se l’abuso originario è riconoscibile. Serve istruttoria tecnica e distinzione tra interventi sanabili e opere da demolire.

Il TAR impone al Comune di valutare la sanatoria edilizia, censurando il diniego per tardività fondato su un errore incolpevole e ribadendo il valore della buona fede amministrativa.

Una sentenza del TAR Campania annulla un’ordinanza di demolizione per errore di destinatario, chiarendo che solo il soggetto proprietario o responsabile può ricevere sanzioni edilizie.

Riapertura dei termini del condono 2003 e nuova sanatoria modello 1985 tra le proposte della Legge di Bilancio 2026. Cambiano anche norme su sanatorie e sanzioni edilizie.

Il TAR Lazio conferma che anche piccoli interventi su immobili accessori possono comportare un cambio d’uso illegittimo e sanzionabile. Nessun affidamento è tutelabile in caso di abuso edilizio.

Il TAR Lazio ha rigettato una richiesta di sanatoria per la trasformazione di un sottotetto, ribadendo i limiti della doppia conformità e l’inammissibilità dell’autorizzazione paesaggistica postuma.

Una rampa e una scala realizzate senza permessi sono state considerate abusi edilizi dal TAR Campania, che ha ribadito i limiti dell’edilizia libera e l’obbligo del titolo abilitativo.