Rafforzata la sicurezza sul lavoro con nuovi controlli, incentivi selettivi, badge nei cantieri e regole più chiare su formazione e protezione civile, incidendo in modo diretto su imprese e lavoratori.

Con un voto che ha diviso l’Aula, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Un provvedimento molto atteso, soprattutto nei settori dell’edilizia e dei cantieri, che introduce nuove regole, rafforza i controlli e ridefinisce responsabilità e strumenti di prevenzione.
Ma cosa cambia davvero per imprese, lavoratori e tecnici? Quali sono le novità più rilevanti e quali gli effetti concreti sul lavoro quotidiano?
Sommario
Il cuore del decreto-legge n. 159/2025 è rappresentato dal rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un’attenzione particolare ai settori più esposti al rischio infortunistico. Tra le novità di maggiore rilievo spicca il potenziamento del ruolo dell’INAIL, autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus legate all’andamento infortunistico, con l’obiettivo di premiare concretamente i datori di lavoro che investono in sicurezza e riducono il numero di incidenti.
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Il legislatore introduce però un criterio selettivo molto chiaro: restano escluse dai benefici le aziende che, nei due anni precedenti, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
In questi casi, l’autorità giudiziaria è chiamata a comunicare tempestivamente le condanne all’INAIL, anche con modalità informatiche, così da impedire l’accesso ai meccanismi premiali. Una scelta che mira a contrastare comportamenti elusivi e a evitare che strumenti pensati per incentivare la prevenzione finiscano per favorire imprese non in regola.
Parallelamente, il decreto rafforza il sistema dei controlli e della vigilanza, valorizzando il coordinamento tra Ispettorato nazionale del lavoro, INAIL e altre amministrazioni competenti. L’idea di fondo è quella di superare una logica meramente formale degli adempimenti e di spostare l’attenzione sulla effettiva attuazione delle misure di sicurezza, rendendo più immediata la connessione tra violazioni accertate e conseguenze sul piano economico e organizzativo per le imprese.
Advertisement - PubblicitàUno dei passaggi più significativi del decreto-legge n. 159/2025 riguarda direttamente il settore dell’edilizia, con l’introduzione di misure mirate a rafforzare la tracciabilità della manodopera e il controllo nei cantieri. Le imprese che operano in appalto e subappalto, sia pubblico che privato, sono infatti tenute a fornire ai propri lavoratori una tessera di riconoscimento conforme a quanto già previsto dal D.Lgs. 81/2008, ma ora dotata di un codice univoco anticontraffazione .
La novità non è solo formale. Il badge, utilizzabile anche in modalità digitale, diventa uno strumento centrale per il monitoraggio dei flussi di manodopera, soprattutto nei cantieri complessi e caratterizzati dalla presenza di più imprese. Il sistema è progettato per essere interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), consentendo una gestione più trasparente delle informazioni relative ai lavoratori impiegati e riducendo il rischio di irregolarità, lavoro nero o intermediazioni illecite.
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Il decreto rafforza inoltre l’azione di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che dovrà orientare in via prioritaria i controlli proprio verso le imprese operanti in regime di subappalto. In questo modo si punta a colpire uno degli ambiti storicamente più critici in termini di sicurezza, dove la frammentazione delle responsabilità ha spesso reso difficoltosa l’individuazione delle violazioni.
Le nuove regole si inseriscono, infine, nel quadro più ampio della patente a crediti nei cantieri, rafforzando il legame tra rispetto delle norme, permanenza sul mercato e possibilità di operare nei lavori edili.
Advertisement - PubblicitàIl decreto interviene in modo puntuale anche sul tema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo una novità destinata a incidere sull’organizzazione interna di molte imprese. In particolare, viene fissato un termine massimo di trenta giorni entro il quale devono essere completate la formazione e l’eventuale addestramento specifico dei lavoratori impiegati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, settori considerati a basso livello di rischio ma caratterizzati da elevata rotazione del personale .
Il riferimento normativo resta l’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ma la disposizione chiarisce in modo esplicito che il percorso formativo deve concludersi entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, oppure dall’inizio dell’utilizzazione nel caso di somministrazione di lavoro. Una precisazione che riduce i margini interpretativi e limita prassi dilatorie che, di fatto, rinviavano nel tempo l’adempimento formativo, esponendo i lavoratori a rischi non adeguatamente gestiti.
Dal punto di vista operativo, la norma impone alle imprese una programmazione più rigorosa della formazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Testo unico sulla sicurezza.
Per i datori di lavoro e per i consulenti, diventa quindi essenziale integrare la formazione nei processi di assunzione, evitando che l’urgenza organizzativa o la stagionalità dell’attività diventino un alibi per il mancato rispetto degli obblighi di legge.
Advertisement - PubblicitàAccanto alle misure sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto-legge n. 159/2025 dedica un ampio spazio alla protezione civile, intervenendo su un ambito che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nella gestione delle emergenze. La legge di conversione conferma innanzitutto la proroga dello stato di emergenza per i territori colpiti da eventi calamitosi, consentendo la prosecuzione degli interventi straordinari e l’applicazione delle deroghe previste dall’ordinamento in situazioni emergenziali .
Uno degli aspetti più delicati riguarda la ridefinizione delle responsabilità di volontari e organizzazioni di protezione civile. Il legislatore chiarisce che i volontari, compresi quelli con funzioni di coordinamento, non possono essere automaticamente equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008. Una precisazione rilevante, che mira a evitare incertezze interpretative e a tutelare chi opera in contesti emergenziali spesso caratterizzati da condizioni operative complesse.
Allo stesso tempo, vengono introdotte specifiche sanzioni nei confronti dei rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato che violino gli obblighi fondamentali in materia di sicurezza e formazione. Si tratta di un equilibrio non semplice, che punta da un lato a garantire standard minimi di tutela per i volontari e, dall’altro, a evitare un eccesso di responsabilizzazione che potrebbe scoraggiare l’impegno nel settore della protezione civile. In questo senso, il decreto prova a costruire un quadro normativo più chiaro e coerente, capace di conciliare esigenze di sicurezza, volontariato e rapidità di intervento.
Con l’approvazione definitiva da parte della Camera, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 159/2025 diventa legge dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento, le disposizioni contenute nel provvedimento acquistano efficacia, salvo i casi in cui la legge stessa preveda termini differiti o l’adozione di specifici decreti attuativi .
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