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Superbonus, Bonus Casa, Bonus Barriere 2022: cumulabilità e massimali

Nel caso si eseguano diverse tipologie di interventi (anche sullo stesso edificio), è possibile fruire in maniera autonoma delle differenti forme di incentivazione, nel rispetto dei requisiti previsti per ognuna di queste.

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Ultimo Aggiornamento:

Il Superbonus 110% ammette, tra gli interventi trainaTI, anche quelli volti all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Con la Legge di Bilancio 2022 tuttavia è stata introdotta una nuova forma di incentivazione, il Bonus Barriere Architettoniche, espressamente dedicato a questa tipologia di interventi.

L’agevolazione, senza dubbio di applicazione più semplice rispetto al Superbonus, non richiede che vengano svolti interventi trainaNTI e concede un’aliquota di detrazione massima del 75% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Con l’introduzione del nuovo incentivo pertanto, viene concessa una detrazione superiore a quella prevista dal Bonus Ristrutturazioni (50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 e 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022) e inferiore a quella stabilita dal Superbonus (valido per gli interventi di abbattimento barriere a partire dal 1° gennaio 2021, ma solo in presenza di interventi TrainaNTI).

Nel caso si eseguano diverse tipologie di interventi (anche sullo stesso edificio), è possibile fruire in maniera autonoma delle differenti forme di incentivazione, nel rispetto dei requisiti previsti per ognuna di queste.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus 110% e Bonus Casa: diversi incentivi per diversi interventi

Il caso di oggi è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 293 del 23 maggio 2022.

L’istante rappresenta di essere un condominio minimo a prevalente destinazione residenziale, composto da 5 unità immobiliari.

L’edificio sarà oggetto di lavori edilizi che interesseranno sia le parti comuni dell’edificio che le singole unità. Nello specifico, gli interventi saranno i seguenti:

In merito a quest’ultimo incentivo, introdotto dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio, l’istante chiede se siano previsti dei massimali autonomi e differenti da quelli concessi con le altre agevolazioni già esistenti, oppure se gli importi previsti vadano ad “interferire” l’uno con l’altro.

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Bonus Barriere architettoniche è un incentivo autonomo: come funziona

Il Fisco chiarisce innanzitutto di non poter esprimere un parere in relazione alle differenti tipologie di incentivazione che l’istante intende eseguire. In particolare, le informazioni fornite nell’istanza non danno modo all’Agenzia di valutare se il condominio possa effettivamente fruire delle differenti forme di incentivazione elencate per i diversi interventi.

Supponendo tuttavia che egli ne abbia diritto, l’Agenzia si sofferma sull’applicazione e il funzionamento del nuovo Bonus Barriere Architettoniche che, ricordiamo, può essere fruito anche mediante le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.

In particolare, viene chiarito che questo nuovo incentivo è attualmente disponibile esclusivamente per le spese sostenute nel corso del 2022 ed è sostanzialmente differente dagli altri incentivi che ammettono la stessa tipologia di lavori, ovvero il Superbonus 110% e il Bonus Ristrutturazioni.

In particolare, il Superbonus 110% ammette la detrazione per gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche solo come lavoro trainaTO, da eseguire pertanto congiuntamente ai lavori trainaNTI.

Il Bonus barriere architettoniche al 75% invece concede lo svolgimento di questi interventi in forma autonoma e, quindi, semplificata. Può essere utilizzato con la cessione del credito, lo sconto immediato o con la detrazione in 5 quote per 5 anni.

L’incentivo concede i seguenti massimali di spesa:

  • 50.000 euro, per edifici unifamiliari o singole unità residenziali (con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti) ubicate all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo è da moltiplicarsi per ogni unità presente nell’edificio;
  • 30.000 euro, per gli edifici composti dalle 9 unità in poi, da moltiplicare per ogni unità. L’importo indicato si deve intendere dalla nona unità in poi, pertanto alle unità da 2 a 8 si applicherà sempre il massimale di 40.000 euro.
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Superbonus 110%, Bonus Casa: incentivi e massimali si contano autonomamente

Nel caso dell’istante quindi, con un condominio di 5 unità, per gli interventi ammissibili al Bonus barriere architettoniche effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sarà possibile usufruire di un massimale pari a 200.000 euro (40.000 x 5).

Il limite di spesa si deve riferire esclusivamente a questa tipologia di interventi e non va ad interferire con quelli che sono invece i massimali stabiliti per le altre agevolazioni.

Pertanto, per quanto riguarda tutte le altre tipologie di lavori che l’istante intende compiere con gli altri incentivi, quali Superbonus 110%, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazioni, si dovrà far riferimento ai limiti di spesa che ogni agevolazione prevede, sulla base dell’intervento che si intende eseguire.

Tutte le spese dovranno chiaramente essere distinte in maniera specifica e comprensibile e, ogni incentivo, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti, potrà essere fruito in maniera autonoma sulla base delle regole previste dalle singole normative di riferimento.

Leggi anche: “Superbonus 110: calcolo superficie e massimali in condominio, tutti i criteri



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TAGS: bonus barriere, bonus casa, incentivi, massimali, Superbonus

Autore: Redazione Online

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