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Imposta Registro: dopo 5 anni decade recupero del Fisco

Imposta Registro: dopo 5 anni decade recupero del FiscoImposta Registro: dopo 5 anni decade recupero del Fisco
Ultimo Aggiornamento:

L’imposta di registro, disciplinata dal Testo unico n. 131 del 26 aprile 1986, viene applicata agli atti che, per acquisire validità legale, devono essere formalmente registrati presso gli uffici competenti. L’imposta è dovuta anche quando il cittadino intende provvedere volontariamente alla registrazione di un atto che, per legge, non è obbligatorio registrare.

Risulta obbligatorio pagare l’imposta di registro, ad esempio, per i contratti volti alla locazione e all’affitto di immobili esistenti – così come per gli atti mirati alla proroga o alla risoluzione degli stessi contratti -oppure anche per i documenti mirati all’acquisto degli immobili.

Di recente, è stato spiegato che cosa accade nel momento in cui l’imposta di registro obbligatoria non viene corrisposta, con le conseguenti modalità di avvio dell’operazione di recupero. In particolare, si fa sapere che l’Agenzia delle Entrate ha diritto ad inviare avvisi di liquidazione entro un termine massimo di 5 anni. Trascorso questo tempo, il recupero non sarà più possibile e gli avvisi ricevuti non avranno validità.

Approfondiamo di seguito.

Imposta Registro: massimo 5 anni per recupero

Si è parlato dell’applicazione dell’imposta di registro in riferimento ad un contratto di locazione in un recente quesito posto all’attenzione dell’Agenzia sul portale FiscoOggi.

Qui una contribuente dichiara quanto segue:

Ho ricevuto un avviso di liquidazione di imposta di registro per un contratto di locazione del 2017. Chiedo se il termine per notificare questo atto non sia già scaduto, grazie.

In merito alla richiesta, il Fisco sottolinea innanzitutto che la contribuente non ha specificato la ragione dell’invio dell’atto di notifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, non è chiaro se l’avviso di liquidazione sia dovuto:

  1. Alla mancata registrazione del contratto di locazione, e quindi non è mai stata pagata l’imposta di registro;
  2. Al mancato versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente in seguito alla registrazione del contratto, per gli atti di proroga, cessione o risoluzione dello stesso.

Si fa presente comunque che, in entrambi i casi, esiste un termine entro il quale il Fisco può procedere con il recupero dell’imposta non pagata.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate può avviare il recupero dell’imposta di registro non pagata:

  • Entro 5 anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere registrato l’atto, nel caso in cui il contratto di locazione non sia mai stato registrato;
  • Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui sono scaduti i termini per il pagamento dell’imposta di registro riferibile alle annualità (successive alla prima) legate alla proroga, alla risoluzione o alla cessione.

Trascorso il termine, l’imposta di registro rimane dovuta

Il termine entro cui le Entrate possono inviare avvisi di recupero per il mancato versamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione, dunque, di base è pari a 5 anni.

Attenzione però, perché all’art. 76, comma 5 dello stesso Testo Unico, è previsto anche che:

L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta […].

In altre parole – anche nel caso in cui fosse trascorso il termine di 5 anni, e quindi fosse “decaduta” per il Fisco la possibilità di richiedere indietro l’imposta, le sanzioni e i relativi interessi – comunque, precisa la normativa, questo non dispenserebbe dal pagamento dell’imposta, che rimarrà dovuta dal cittadino, sia nel caso in cui la registrazione del contratto era obbligatoria, sia nel caso in cui lo stesso sia stato registrato volontariamente.

Imposta e sanzioni pagate ma non dovute: come avere rimborso

Nel caso in cui invece il cittadino, in seguito all’invio di avvisi di liquidazione da parte del Fisco, avesse corrisposto alle Entrate le somme dovute in relazione all’imposta di registro, con sanzioni e interessi – ma successivamente è sorto il diritto alla restituzione in quanto tali somme non erano dovute – il cittadino potrà richiederne il rimborso.

Nello specifico, egli potrà ottenere un rimborso delle somme non dovute in relazione al pagamento dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora.

Anche qui però ci sono dei termini da rispettare. Il cittadino potrà richiedere il rimborso:

  • Entro 3 anni dal giorno in cui ha pagato le somme oggetto di rimborso;
  • Entro 3 anni dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione, se il diritto alla restituzione è stato maturato in data successiva al pagamento delle somme.

All’art. 77, comma 3 del Testo unico, si chiarisce infine che la richiesta di rimborso dev’essere:

  • Presentata presso l’ufficio in cui si è registrato l’atto in oggetto. Questo dovrà rilasciare al cittadino una ricevuta che attesti l’avvenuta richiesta di rimborso;
  • Spedita a mezzo plico raccomandata senza busta con avviso di ricevimento.

Leggi anche: “Cessione contratto preliminare: chiarimenti su imposta di registro

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TAGS: imposta registro, testo unico

Autore: Redazione Online

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