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Gazebo: il confine sottile tra edilizia libera e abuso

Il gazebo è una di quelle opere che può far nascere dubbi. Perché, è vero che da una parte la sua struttura non può essere considerata una vera e propria costruzione. Ma è anche vero che, a seconda delle caratteristiche del caso, il gazebo può richiedere il Permesso di Costruire.

Gazebo: il confine sottile tra edilizia libera e abuso Gazebo: il confine sottile tra edilizia libera e abuso
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Quando si ha intenzione di realizzare una nuova opera, è necessario sempre informarsi prima su quali siano le regole in vigore per costruire. Spesso infatti, soprattutto quando si tratta di manufatti che possono essere considerati precari, ci si può confondere facilmente su cosa rientri nell’edilizia libera e cosa invece rappresenti un abuso edilizio.

Il gazebo è una di quelle opere che può far nascere tali dubbi. Perché, è vero che da una parte la sua struttura non può essere considerata una vera e propria costruzione. Ma è anche vero che, a seconda delle caratteristiche del caso, il gazebo può richiedere il Permesso di Costruire.

A chiarire i dubbi ci ha pensato il TAR Brescia con la recente sentenza n.86 del 31 gennaio 2020. Vediamo perché, spesso, la sistemazione di un gazebo non rientra in edilizia libera. E come è considerato questo manufatto in ambito giuridico.

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Gazebo: il caso affrontato dal TAR Brescia

Il caso affrontato dal TAR Brescia riguarda un gazebo rettangolare, di dimensioni pari a 5×6 metri, e un’altezza massima di 3,5 metri. La struttura, realizzata come spazio aggiuntivo di un ristorante, era mantenuta in piedi grazie ai pilastri di ferro alla base. Il telaio di copertura era rivestito in plastica e mantenuto da tubolari metallici.

A montare quel gazebo, come si può immaginare, era stato il proprietario del ristorante. Per farlo, non si è preoccupato di informare in alcun modo il Comune, né di richiedere alcuna autorizzazione. Il Comune però non ha tardato ad intervenire, intimando al cittadino la demolizione del gazebo e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il soggetto, a quel punto, si difende affermando che quel gazebo è un semplice arredo amovibile, senza alcuna possibilità di chiusura, in quanto è aperto su tutti i lati. Inoltre, il proprietario ricorda che l’opera non è dotata di elementi in muratura, e la base non è fissata al suolo. Per cui, secondo lui, il suo gazebo avrebbe avuto tutte le carte in regola per rientrare nell’edilizia libera.

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Sentenza: il gazebo che costituisce volume è una nuova costruzione

Per arrivare ad una decisione, il TAR Brescia ha analizzato innanzitutto la struttura dell’opera dal punto di vista tecnico-giuridico. Il gazebo, tipicamente, rientra nell’edilizia libera perché possiede una struttura leggera e aperta ai lati. Consente un facile passaggio di luce e aria, e non costituisce nuovo volume.

Questo caso, però, è differente. Se è vero che il gazebo del ristorante risultava aperto in tutti i lati, è anche vero che il proprietario aveva inserito una copertura con materiale plastificato. Può essere per riparare i clienti dal vento, oppure per creare un ambiente più intimo. Sta di fatto, che il gazebo è risultato essere parzialmente chiuso ai lati, vista la presenza della copertura in plastica e dei pilastrini per reggerla.

Questo fattore, per quanto possa sembrare di poca importanza, cambia totalmente la visione tecnico-giuridica del gazebo. Qui l’opera diventa, a tutti gli effetti, una struttura di nuova costruzione. Per cui, vista la tipologia e la consistenza del manufatto, è possibile che il proprietario del ristorante si serva del gazebo in maniera autonoma rispetto al locale principale.

La struttura infatti, sarebbe ammissibile solo come ampliamento dello spazio interno del ristorante, e non potrebbe essere utilizzata in altri modi. Il TAR afferma che il gazebo in questione invece, viste le caratteristiche, risulta essere potenzialmente utilizzabile per altri scopi, differenti dalla semplice “aggiunta di spazio”.

Oltretutto, il Tribunale di Brescia dichiara che tale gazebo soddisferebbe esigenze durevoli nel tempo, in quanto la sua struttura costituisce nuovo volume al territorio urbanistico. Questo significa che, dall’essere un semplice gazebo, il manufatto passa ad avere una sua autonoma identità edilizia ai sensi della legge.

Il TAR conclude approvando la demolizione dell’opera. In quanto, il fatto che costituisca nuovo volume, rende obbligatoria la presenza del Permesso di Costruire.



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TAGS: edilizia libera, gazebo, permesso di costruire, sentenza, tar brescia

Autore: Redazione Online

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