Fabbricati D non accatastati: nuovi coefficienti IMU e IMPI
Il decreto del Mef del 8 marzo 2024 aggiorna i coefficienti di rivalutazione per i fabbricati della categoria D non accatastati, influenzando il calcolo dell’IMU e dell’IMPI.
Il recente decreto dell’8 marzo 2024, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2024, introduce importanti aggiornamenti per i fabbricati della categoria D non accatastati.
Questa normativa prevede la revisione annuale dei coefficienti necessari per determinare il valore di tali unità immobiliari, fondamentale per il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e dell’Imposta Immobiliare sulle Piattaforme Marine (IMPI).
Quali sono le principali modifiche e come influiranno su imprese e proprietari di immobili? Scopriamolo insieme.
Dettagli del decreto e categorie interessate
Il Decreto 8 marzo 2024 del Mef contiene l’indice di rivalutazione per il 2024, includendo anche quelli degli anni precedenti. Questa misura riguarda specificamente i fabbricati classificabili nella categoria D non accatastati, ovvero quelli non iscritti al Catasto e posseduti interamente da imprese.
Tali immobili devono essere distintamente contabilizzati, come richiesto dalla normativa vigente.
Secondo quanto chiarito dal Fisco, il valore degli immobili della categoria D non accatastati, che rappresenta la base imponibile per l’IMU e l’IMPI, viene determinato applicando i coefficienti aggiornati all’ammontare risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento.
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Coefficienti di Rivalutazione per il 2024
Il decreto quindi stabilisce nuovi coefficienti di rivalutazione, che devono essere applicati per calcolare il valore dei fabbricati della categoria D non accatastati. I coefficienti tengono conto dei dati Istat relativi all’andamento del costo di costruzione di un capannone, assicurando una valutazione accurata e aggiornata.
Per l’anno 2024, il coefficiente è fissato a 1,02. Di seguito i coefficienti per gli anni precedenti:
- 2023: Coefficiente 1,04
- 2022: Coefficiente 1,17
- 2021: Coefficiente 1,21
- 2020: Coefficiente 1,22
- 2019: Coefficiente 1,22
- 2018: Coefficiente 1,24
- 2017: Coefficiente 1,25
- 2016: Coefficiente 1,25
- 2015: Coefficiente 1,26
- 2014: Coefficiente 1,26
- 2013: Coefficiente 1,26
- 2012: Coefficiente 1,29
- 2011: Coefficiente 1,33
- 2010: Coefficiente 1,35
- 2009: Coefficiente 1,36
- 2008: Coefficiente 1,42
- 2007: Coefficiente 1,47
- 2006: Coefficiente 1,51
- 2005: Coefficiente 1,55
- 2004: Coefficiente 1,64
- 2003: Coefficiente 1,70
- 2002: Coefficiente 1,76
- 2001: Coefficiente 1,80
- 2000: Coefficiente 1,86
- 1999: Coefficiente 1,89
- 1998: Coefficiente 1,92
- 1997: Coefficiente 1,96
- 1996: Coefficiente 2,03
- 1995: Coefficiente 2,09
- 1994: Coefficiente 2,15
- 1993: Coefficiente 2,20
- 1992: Coefficiente 2,22
- 1991: Coefficiente 2,26
- 1990: Coefficiente 2,37
- 1989: Coefficiente 2,47
- 1988: Coefficiente 2,58
- 1987: Coefficiente 2,80
- 1986: Coefficiente 3,01
- 1985: Coefficiente 3,23
- 1984: Coefficiente 3,44
- 1983: Coefficiente 3,66
- 1982: Coefficiente 3,87
Questi coefficienti, che variano fino al 1982, devono essere utilizzati per una corretta determinazione del valore imponibile degli immobili non accatastati, come richiesto dalla normativa vigente.
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