Con l’inizio del nuovo anno tornano anche le scadenze legate al canone TV, una delle imposte più discusse dai contribuenti italiani.

Per il 2026, però, c’è una novità da tenere bene a mente: il termine ordinario del 31 gennaio cade di sabato. Questo comporta uno slittamento automatico delle scadenze e concede qualche giorno in più a chi intende evitare l’addebito del canone nella bolletta dell’energia elettrica.

I contribuenti che non possiedono alcun apparecchio televisivo e risultano intestatari di un’utenza elettrica residenziale possono infatti presentare la dichiarazione sostitutiva entro le nuove date stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Rispettare correttamente tempi e modalità è fondamentale per non vedersi addebitato il tributo per tutto o parte dell’anno.

Ma chi può realmente accedere all’esonero? Quali sono le nuove scadenze da segnare in agenda? E cosa succede se la dichiarazione viene presentata in ritardo?

Scadenze 2026: quando presentare la dichiarazione di esonero

Per evitare l’addebito del canone TV nella bolletta dell’energia elettrica del 2026 è fondamentale rispettare con precisione le tempistiche previste dalla normativa.

Quest’anno, poiché il 31 gennaio cade di sabato, il termine ultimo per presentare la dichiarazione sostitutiva slitta a lunedì 2 febbraio 2026. Entro questa data, i contribuenti che non possiedono un apparecchio televisivo possono ottenere l’esonero per l’intero anno 2026.

C’è poi una seconda finestra temporale da tenere in considerazione. Le dichiarazioni inviate dal 3 febbraio al 30 giugno 2026 consentono l’esonero solo per il secondo semestre dell’anno. In questo caso, il canone resta dovuto per i primi sei mesi e viene eliminato dalla bolletta a partire da luglio.

In sintesi:

  • dichiarazione inviata entro il 2 febbraio 2026 → esonero valido per tutto il 2026
  • dichiarazione inviata dal 3 febbraio al 30 giugno 2026 → esonero valido solo per il secondo semestre

Presentare la domanda anche con pochi giorni di ritardo può quindi fare una differenza economica concreta, rendendo essenziale il rispetto delle scadenze previste.

Chi può richiedere l’esonero dal canone TV

L’esonero dall’addebito del canone TV non è automatico e può essere richiesto solo al ricorrere di precise condizioni. Il presupposto fondamentale è che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo, in nessuna delle abitazioni per le quali è attiva un’utenza elettrica intestata al contribuente.

Per ottenere l’esonero è necessario compilare il quadro A dell’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo le istruzioni fornite. La dichiarazione ha valore di autocertificazione ed è resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, con cui il contribuente attesta l’assenza di televisori propri o appartenenti ai familiari conviventi.

La dichiarazione può essere presentata anche nel caso in cui, in passato, sia stata effettuata la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, purché nell’abitazione non sia presente alcun ulteriore apparecchio televisivo.

Un’ulteriore possibilità riguarda gli eredi: questi ultimi possono trasmettere la dichiarazione per attestare che nell’abitazione del soggetto deceduto, pur restando attiva l’utenza elettrica, non è presente alcun televisore.

È importante ricordare che la dichiarazione per l’esonero deve essere rinnovata ogni anno, salvo i casi specifici previsti per altre tipologie di comunicazione.

Come e dove inviare la dichiarazione di esonero

La dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone TV può essere trasmessa attraverso diverse modalità, tutte ugualmente valide purché rispettino le indicazioni ufficiali. Il contribuente può scegliere il canale più comodo, tenendo conto delle proprie esigenze e della dimestichezza con gli strumenti digitali.

La modalità più semplice e veloce è l’invio online, tramite l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile rivolgersi a intermediari abilitati, come CAF o professionisti, che provvederanno alla trasmissione per conto del contribuente.

Restano valide anche le modalità tradizionali. La dichiarazione può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), purché sia firmata digitalmente, all’indirizzo dedicato, oppure mediante raccomandata senza busta, allegando copia di un documento di identità in corso di validità e spedendo il tutto all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate di Torino.

Indipendentemente dal canale scelto, è fondamentale conservare la ricevuta di invio o di protocollazione, utile in caso di controlli o contestazioni sull’addebito del canone in bolletta.

Esonero e canone già addebitato a un familiare

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata anche in una situazione piuttosto comune: quando si è titolari di un’utenza elettrica residenziale ma il canone TV è già addebitato a un altro componente della stessa famiglia anagrafica.

In questo caso non si tratta di assenza del televisore, ma di evitare una doppia imposizione. Il contribuente deve compilare il quadro B del modello di dichiarazione, indicando il codice fiscale del familiare a cui il canone è già intestato e la data di inizio dell’appartenenza alla famiglia anagrafica.

La data indicata è un elemento centrale, perché incide direttamente sul calcolo del canone dovuto:

  • se l’appartenenza decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione, il canone non è dovuto per l’intero anno
  • se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio, il canone è dovuto solo per il primo semestre
  • se decorre dal 2 luglio al 31 dicembre, il canone è dovuto per tutto l’anno in corso ma non per quello successivo
  • se la convivenza esisteva già prima del 1° gennaio, è possibile indicare convenzionalmente proprio tale data

La dichiarazione relativa al quadro B può essere presentata in qualunque momento dell’anno e, a differenza dell’esonero per mancato possesso del televisore, non deve essere ripresentata ogni anno, salvo variazioni delle condizioni dichiarate.

Cosa fare in caso di cambiamenti durante l’anno

Le condizioni che danno diritto all’esonero dal canone TV non sono sempre definitive. Può accadere, ad esempio, che nel corso dell’anno venga acquistato un nuovo apparecchio televisivo oppure che cambi la composizione della famiglia anagrafica, facendo venir meno i presupposti dichiarati in precedenza.

In tutte queste situazioni è obbligatorio comunicare tempestivamente la variazione all’Agenzia delle Entrate, compilando il quadro C del modello di dichiarazione sostitutiva.

Dal momento della presentazione della nuova dichiarazione, il canone TV torna ad essere dovuto e viene addebitato in bolletta a partire dal mese di invio della comunicazione. Ritardare o omettere questa segnalazione può esporre il contribuente a recuperi d’imposta e sanzioni.

Per questo motivo è importante monitorare con attenzione la propria situazione e intervenire subito in caso di modifiche, evitando problemi futuri con l’amministrazione finanziaria.

Nuova utenza elettrica: attenzione ai tempi per l’esonero

Un’ultima casistica riguarda i contribuenti che attivano una nuova utenza elettrica residenziale nel corso dell’anno e non possiedono alcun televisore. Anche in questo caso l’esonero dal canone TV non è automatico e richiede l’invio della dichiarazione sostitutiva.

La regola è chiara: se il contribuente non ha altre utenze elettriche residenziali attive nello stesso anno, la dichiarazione di non possesso del televisore deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello di attivazione della fornitura.

Il rispetto di questo termine consente di evitare l’addebito del canone fin dalla prima bolletta. In caso contrario, l’importo potrebbe essere addebitato e recuperato solo successivamente tramite richiesta di rimborso, con tempi più lunghi e procedure meno immediate.

Anche in questa situazione, quindi, la tempestività è fondamentale per non trovarsi a pagare un tributo non dovuto.