Ristrutturare casa dovrebbe essere un percorso lineare, fatto di permessi chiari, scelte tecniche corrette e tempi certi. Eppure, nella pratica, basta una decisione sbagliata per trasformare un intervento ordinario in un cantiere bloccato, con conseguenze economiche e legali pesanti per chi abita quell’immobile.

È quanto emerge da una recente decisione del Tribunale di Genova, che richiama in modo diretto i principi del Testo Unico dell’Edilizia  e del Codice del Consumo, mettendo sotto la lente l’uso improprio della SCIA in sanatoria, la distinzione spesso ignorata tra errori grafici e veri abusi edilizi, e il ruolo – tutt’altro che secondario – della responsabilità del tecnico incaricato.

Secondo il giudice, la sanatoria prevista dall’art. 37 del D.P.R. 380/2001 è uno strumento eccezionale, pensato per regolarizzare opere realmente difformi, non una soluzione automatica per rimediare a imprecisioni progettuali. Allo stesso tempo, il proprietario che ristruttura un immobile ad uso abitativo resta un consumatore, meritevole di specifiche tutele quando le scelte tecniche si rivelano dannose.

Quando una semplice rettifica poteva evitare mesi di fermo lavori, sanzioni e parcelle contestate, perché si è arrivati a una sanatoria? E soprattutto: fino a che punto il proprietario deve pagare le conseguenze di una scelta tecnica sbagliata?

Dal completamento dei lavori alla scelta che ha cambiato tutto

Nel caso esaminato dal Tribunale, i proprietari di un immobile residenziale avevano affidato a un tecnico l’incarico di seguire il completamento di lavori edilizi già avviati negli anni precedenti. Era presente un titolo abilitativo ancora efficace e, secondo le regole ordinarie del Testo Unico dell’Edilizia, sarebbe stato sufficiente procedere con gli adempimenti necessari alla prosecuzione dell’intervento.

Il professionista era chiamato a svolgere un’attività ben precisa: aggiornare la pratica edilizia, comunicare la ripresa dei lavori e garantire la corretta gestione amministrativa del cantiere. Un incarico che, in assenza di nuove opere o modifiche sostanziali, non richiedeva l’attivazione di procedure straordinarie.

Durante la fase di verifica documentale, però, emerge una criticità: alcuni elaborati grafici non rappresentavano in modo perfettamente coerente lo stato reale dell’immobile. Una situazione tutt’altro che rara nei cantieri con una lunga storia amministrativa, dove nel tempo si sono succeduti più professionisti e più titoli edilizi.

Secondo i principi ricavabili dal D.P.R. 380/2001, in presenza di simili incongruenze la soluzione ordinaria è la rettifica degli elaborati, finalizzata ad allineare la documentazione allo stato legittimo dei luoghi. Nonostante ciò, il tecnico ha ritenuto di qualificare quelle discrepanze come vere e proprie difformità, avviando una procedura di SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico.

Una scelta che, pur formalmente prevista dalla legge, presuppone l’esistenza di un illecito edilizio, e che ha finito per cambiare radicalmente il destino del cantiere.

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Errori grafici o abuso edilizio? una distinzione che fa la differenza

La distinzione tra errore grafico e abuso edilizio non è un dettaglio secondario, ma uno snodo decisivo nella gestione delle pratiche edilizie. Il D.P.R. 380/2001 costruisce infatti un sistema in cui le sanzioni e le sanatorie sono previste solo in presenza di interventi realmente irregolari, non per semplici imprecisioni nella rappresentazione degli immobili.

Un errore grafico si verifica quando lo stato dei luoghi, legittimamente esistente, non viene correttamente riportato negli elaborati progettuali. In questi casi, la normativa edilizia consente di procedere con rettifiche documentali, senza attivare procedimenti sanzionatori o di regolarizzazione straordinaria.

La SCIA in sanatoria prevista dall’art. 37 del Testo Unico dell’Edilizia, invece, presuppone che siano state eseguite opere in assenza di titolo o in difformità da esso. È uno strumento eccezionale, pensato per sanare un illecito, non per “mettere ordine” a una documentazione stratificata nel tempo.

Nel caso esaminato dal Tribunale, le difformità contestate non derivavano da nuove costruzioni abusive, ma da una non perfetta corrispondenza tra i disegni e l’immobile reale. Trattarle come violazioni edilizie ha avuto l’effetto di attribuire al proprietario una responsabilità che la legge non richiedeva.

Ed è proprio qui che la sentenza lancia un messaggio chiaro: confondere errori grafici e abusi edilizi significa applicare in modo distorto le norme, con il rischio di creare problemi amministrativi là dove sarebbe bastato un intervento correttivo ordinario.

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La sanatoria che blocca il cantiere: perché il comune ha fermato i lavori

Quando viene presentata una SCIA in sanatoria, l’amministrazione comunale è tenuta ad applicare rigorosamente le regole previste dal D.P.R. 380/2001. La logica della norma è semplice: se si dichiara l’esistenza di opere da sanare, non può esserci alcuna prosecuzione dei lavori fino alla loro regolarizzazione.

Il Testo Unico dell’Edilizia non contempla infatti la possibilità di costruire “in attesa” di una sanatoria. Al contrario, impone che ogni intervento edilizio sia preventivamente conforme ai titoli abilitativi, proprio per evitare che situazioni irregolari vengano consolidate nel tempo.

Nel caso oggetto della sentenza, la presentazione della SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 ha obbligato il Comune a sospendere le attività edilizie. Non si è trattato di una scelta discrezionale, ma di un atto dovuto, conseguenza diretta della qualificazione delle opere come difformi.

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È un passaggio fondamentale: se la pratica fosse stata impostata come rettifica di errori grafici, il procedimento sarebbe rimasto nell’alveo ordinario e il cantiere non avrebbe subito alcun blocco. Invece, l’avvio della sanatoria ha trasformato una questione documentale in un problema urbanistico, con effetti immediati e difficilmente reversibili.

Ancora una volta, la sentenza evidenzia come l’applicazione impropria delle norme edilizie possa produrre danni ben più gravi dell’irregolarità che si intendeva risolvere.

La responsabilità del tecnico: quando una scelta professionale crea il danno

La sentenza richiama un principio che, pur non essendo racchiuso in un solo articolo di legge, attraversa tutto l’ordinamento civile: il professionista è tenuto a svolgere l’incarico con diligenza qualificata, proporzionata alle competenze tecniche richieste. Nel caso delle prestazioni edilizie, questo significa conoscere il D.P.R. 380/2001 e applicarlo in modo coerente con la situazione concreta.

Il tecnico non è chiamato soltanto a individuare una procedura formalmente ammissibile, ma a scegliere quella più corretta e meno pregiudizievole per il committente. Quando la legge consente più soluzioni – come nel caso delle rettifiche grafiche rispetto alla sanatoria – la responsabilità professionale impone di valutare effetti, rischi e conseguenze di ciascuna opzione.

Nel caso esaminato, la scelta di avviare una SCIA in sanatoria ha prodotto effetti immediatamente negativi: sospensione dei lavori, apertura di verifiche amministrative e aggravio di costi. Secondo il Tribunale, tali conseguenze non possono ricadere sul proprietario quando derivano da una valutazione tecnica errata o superficiale.

La decisione si inserisce così nel solco dell’art. 1176 del Codice Civile, che impone al professionista una diligenza “qualificata”, e rafforza un concetto chiave: la responsabilità tecnica non si esaurisce nella compilazione corretta di una pratica, ma nella capacità di prevenire danni evitabili.

Articolo n° 1176
Diligenza nell’adempimento

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza
del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivita’ professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivita’ esercitata.

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Parcelle contestate e compensi sproporzionati: quando il conto non torna

Nel giudizio ha assunto un ruolo centrale anche la questione dei compensi richiesti dal tecnico. La professionista ha fondato la propria pretesa economica richiamando i parametri ministeriali, in particolare il D.M. 140/2012, utilizzato in assenza di un accordo dettagliato sul compenso.

La sentenza chiarisce però un punto spesso frainteso: i parametri non attribuiscono un diritto automatico al pagamento, ma servono esclusivamente come criterio di riferimento per valutare la congruità del compenso in relazione all’attività effettivamente svolta e alla sua utilità concreta per il committente.

Nel caso esaminato, il Tribunale – anche attraverso la consulenza tecnica d’ufficio – ha rilevato che:

  • alcune prestazioni erano già comprese nell’incarico originario;
  • altre erano state rese necessarie da scelte tecniche errate;
  • il valore economico dell’opera era stato stimato in modo arbitrario, senza un reale riscontro oggettivo.

Da qui la conclusione: non può essere addebitato al proprietario il costo di attività inutili o dannose, soprattutto quando non siano state preventivamente concordate. Il richiamo al D.M. 140/2012 non basta a giustificare una parcella sproporzionata, se manca un collegamento reale tra prestazione, beneficio e compenso.

La decisione ribadisce così un principio fondamentale: la parcella professionale deve essere proporzionata, motivata e trasparente, non il risultato di un automatismo normativo.

Il proprietario come consumatore: una tutela spesso sottovalutata

Un altro passaggio decisivo della decisione riguarda la posizione del proprietario di casa. In questo caso, il Tribunale ha chiarito che chi affida a un tecnico un incarico per la ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo non agisce come professionista, ma come consumatore.

Questa qualificazione non è solo formale. Significa che il privato ha diritto a tutele specifiche, pensate per riequilibrare un rapporto che, per competenze e informazioni, è inevitabilmente sbilanciato. Tra queste tutele rientra anche la possibilità di contestare le richieste economiche e le scelte tecniche che si rivelano dannose.

Nel caso esaminato, proprio il riconoscimento dello status di consumatore ha portato all’annullamento del decreto ingiuntivo nei confronti della proprietaria, perché richiesto davanti a un giudice territorialmente non competente. Un aspetto processuale, certo, ma che rafforza un principio sostanziale: il privato che ristruttura casa non può essere trattato come un operatore del settore.

È un richiamo importante per tutti: tecnici, professionisti e committenti. Nei rapporti legati all’edilizia residenziale, la trasparenza, la correttezza e la chiarezza preventiva non sono solo buone pratiche, ma veri e propri obblighi.