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Sblocca Cantieri: le normative fino ad oggi

Sblocca Cantieri: le normative fino ad oggiSblocca Cantieri: le normative fino ad oggi
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Il Decreto Sblocca Cantieri è un provvedimento introdotto per la prima volta dal Governo con il DL n. 32 del 18 aprile 2019, dunque solo pochi anni fa.

Come si può immaginare, si tratta di una misura strettamente legata al Codice degli Appalti, nata al fine di snellire le procedure per l’avvio dei cantieri e superare la lungaggini burocratiche imposte dal Codice.

Sin dal momento dell’istituzione del Codice degli Appalti infatti, sono state immediate le proteste dei professionisti del settore, che hanno giustamente reputato le disposizioni da seguire troppo “ferree” e complesse, tanto da apparire quasi come un ostacolo per gli interventi.

Per questo motivo il Codice dei Contratti Pubblici è stato modificato più volte con varie integrazioni e disposizioni di legge, e la misura più recente e importante introdotta a tal fine è proprio il Decreto Sblocca Cantieri.

Ma andiamo per gradi e vediamo più specificatamente che cos’è e perché nasce il Decreto Sblocca Cantieri.

Sblocca Cantieri: come nasce e perché

Il decreto sblocca cantieri nasce quindi con il principale obiettivo di facilitare l’avvio e lo svolgimento dei lavori edilizi, semplificando le disposizioni previste dal Codice degli Appalti.

Il primo Codice dei Contratti Pubblici è di istituzione molto recente, nasce infatti con il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, poi sostituito con il DPR n. 207 del 2010. L’ultimo Codice degli Appalti, ancora in vigore, è il DL n. 50 del 18 aprile 2016, convertito poi con l’aggiunta di modifiche nel DL n. 76 del 16 luglio 2020.

Prima del primo Codice ufficiale (quello del 2006) le procedure per gli appalti erano regolate attraverso diverse direttive, nazionali ed europee, che poi sono state appunto riviste e integrate in un solo testo principale che regola oggi tutte le disposizioni.

Il Codice degli Appalti nasce però in seguito agli scandali legati al periodo di Tangentopoli dei primi anni ‘90, per cui fu redatto al fine di costituire delle regole rigorosissime al fine di evitare il più possibile che eventi del genere potessero riaccadere.

Il risultato però fu davvero tragico per l’intero settore edile, in quanto le disposizioni troppo rigide praticamente bloccarono quasi del tutto la possibilità di avviare nuovi appalti. Per questo motivo, nacque la necessità di trovare nuovi modi per snellire tutte le pratiche burocratiche legate al mondo dei contratti pubblici.

In seguito a questa “consapevolezza” vennero introdotte diverse direttive per semplificare il codice degli appalti. Tra le più importanti troviamo il correttivo D.lgs. n. 56 del 2017, poi il DL Semplificazioni n. 135 del 2018, e in seguito la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018).

Decreto Sblocca Cantieri: le principali modifiche al Codice Appalti

Arriviamo quindi all’istituzione del Decreto Sblocca Cantieri (DL n. 32 del 18 aprile 2019). Questo, se vogliamo, fu il provvedimento più ambizioso e completo di tutti. Nacque infatti con l’idea di eliminare tutti i precedenti Decreti Ministeriali e interministeriali e tutte le Linee Guida dell’ANAC, così da creare un regolamento unico a cui fare riferimento per normare il mondo degli appalti nella sua interezza.

Il decreto Sblocca Cantieri ha introdotto le seguenti principali modifiche al Codice degli Appalti:

  • Reintroduzione dell’appalto integrato fino al 2021 per i progetti approvati entro il 31/12/2020 con bando pubblicato entro 12 mesi dall’approvazione;
  • Affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (eccetto per rinnovo e sostituzione di opere e impianti su parti strutturali) in base solo al progetto definitivo, a prescindere dal valore dell’appalto;
  • Obbligo di presentazione del Documento delle alternative progettuali prima del progetto di fattibilità tecnico-economica per gli appalti sopra soglia;
  • Obbligo di tener conto del valore complessivo dei lotti per gli appalti divisi in lotti, anche quando questi non vengono aggiudicati nello stesso tempo;
  • Concessione della procedura negoziata per gli appalti con valore minimo di 40.000 e massimo di 199.999 euro, con l’obbligo di consultare almeno 3 operatori economici;
  • Introduzione del “criterio del prezzo più basso” come criterio principale per gli appalti da 200.000 euro fino a 5.548.000 euro. Per gli appalti superiori a tale soglia, il criterio da seguire con lo Sblocca Cantieri diventa quello “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, senza più il tetto massimo del 30% per il punteggio economico;
  • Introduzione del “sistema duale” ai metodi di calcolo per le soglie di anomalia (ovvero quando il numero delle offerte ammesse risulta pari o superiore a 5);
  • Opportunità di inserire il metodo di esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 10;
  • Possibilità per i consorzi stabili che assegnano lavori ad imprese del consorzio di non configurare il contratto come subappalto;
  • Possibilità per le stazioni appaltanti di escludere gli operatori economici dalla gara per inadempienze fiscali, anche quando queste non sono state ancora “definitivamente accertate”;
  • Impossibilità di partecipare alle gare per le imprese in fallimento che operano con esercizio provvisorio di continuità;
  • Eliminazione del punto che imponeva l’esclusione di un’impresa dalla gara nel caso in cui un proprio subappaltatore dovesse venire escluso;
  • Estensione della dimostrazione dei requisiti tecnico-economici a 15 anni invece che a 10;
  • Estensione dell’anticipo del 20% del prezzo per tutte le tipologie di appalto;
  • Eliminazione del punto che prevedeva una percentuale massima del 30% da concedere in subappalto, con estensione invece al 50% del valore complessivo (eccetto per le opere super specialistiche che mantengono il 30%);
  • Abrogazione dell’obbligo di dichiarare una terna di possibili subappaltatori per tutti i contratti di appalto;
  • Possibilità per il subappaltatore di richiedere che il pagamento sia effettuato direttamente dalla stazione appaltante invece che dall’appaltatore, sia che si tratti di microimpresa che di piccola impresa.

Sblocca Cantieri: cosa è cambiato con la Legge di Conversione

Il Decreto Sblocca Cantieri è stato poi convertito nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019, con alcune modifiche piuttosto significative.

Innanzitutto è stata sospesa l’applicazione degli articoli 1 e 2 fino al 31 dicembre 2020, e quindi fino a tale data non avrebbero più avuto validità le seguenti disposizioni:

  • La possibilità di acquistare lavori, servizi e forniture tramite centrali di committenza per i Comuni che non fanno provincia;
  • L’obbligo di scegliere dei commissari secondo l’elenco di esperti indicati dall’ANAC (provvedimento in realtà mai entrato in vigore);

Tra le modifiche maggiori, si decreta inoltre che la percentuale dell’appalto che è possibile affidare ai subappaltatori non è del 30% né del 50%, ma del 40% fino al 31 dicembre 2020.

Nella legge di conversione si è deciso inoltre per l’abrogazione del provvedimento che consentiva alle stazioni appaltanti di escludere un offerente dalla gara nel caso in cui questo fosse risultato (senza accertamenti definitivi) inadempiente agli obblighi fiscali.

Il percorso normativo relativo al Codice degli Appalti Pubblici e al Decreto Sblocca Cantieri continua quindi con il Decreto Milleproroghe (DL n. 183 del 31 dicembre 2020). Qui si è deciso per la proroga fino al 30 giugno 2021 della percentuale del 40% per concedere i lavori in subappalto.

DL Semplificazioni maggio 2021: le normative più recenti in ambito appalti

Arriviamo quindi all’ultimo provvedimento, il più recente di tutti, ovvero il Decreto Semplificazioni approvato circa una settimana fa dal Governo. IL DL Semplificazioni/Recovery è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2021, con validità a partire dal 1 giugno 2021.

Qui sono state stabilite alcune modifiche al Codice degli Appalti e al Decreto Sblocca Cantieri.

Le ultime novità sono le seguenti:

  • La percentuale del valore complessivo che l’appaltatore può subappaltare ritorna al 50% fino al 31 ottobre 2021 per gli appalti di lavori, servizi e forniture;
  • L’appaltatore non può affidare in subappalto l’intera esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni che sono oggetto del contratto. Allo stesso modo, non può affidare in subappalto la prevalenza dei servizi richiesti;
  • Il subappaltatore, per ottenere il 50% dell’appalto, deve garantire nelle prestazioni assegnategli lo stesso grado di qualità e professionalità stabilito nel contratto principale. Inoltre il subappaltatore è tenuto a pagare i propri collaboratori con un ammontare di corrispettivo che deve coincidere con quello che avrebbe pagato loro il contraente principale, tenendo conto del contratto collettivo nazionale;
  • Le stazioni appaltanti devono garantire una più rigorosa tutela della salute e della sicurezza del lavoro e dei lavoratori, prevenendo altresì il rischio di infiltrazioni criminali.

A partire dal 1° novembre 2021 poi, il DL Semplificazioni/Recovery prevede un nuovo cambiamento di rotta in merito ai contratti di subappalto.

Da tale data infatti non ci sarà più una specifica percentuale massima per l’affidamento dei lavori ai subappaltatori. Le stazioni appaltanti dovranno però indicare in maniera precisa nei documenti di gara quali sono le prestazioni e i servizi affidati in subappalto.

Le stazioni appaltanti saranno anche tenute ad indicare quali sono le opere per le quali sarà necessario rafforzare i controlli ed assicurare una maggiore tutela nei confronti del lavoro e dei lavoratori. Questo non solo per assicurare che i subappaltatori lavorino sempre in sicurezza, ma anche per prevenire che questi possano essere legati ad infiltrazioni criminali, a meno che gli stessi non risultino iscritti all’apposita anagrafe antimafia.

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Autore: Redazione Online

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