I danni da sbalzo di tensione non danno sempre diritto al risarcimento se causati da eventi meteo eccezionali e non adeguatamente provati, anche in presenza di un contratto di fornitura.

Un improvviso sbalzo di tensione, le luci che saltano, il frigorifero che smette di funzionare e gli elettrodomestici che non si riaccendono più. È una situazione che molti proprietari di casa e condomìni hanno vissuto almeno una volta, spesso dopo un temporale particolarmente violento o un blackout prolungato.
In questi casi la domanda sorge spontanea: chi paga i danni? Il fornitore di energia elettrica è sempre responsabile? Oppure esistono situazioni in cui, nonostante il disagio e le perdite subite, il risarcimento può essere legittimamente negato?
Una recente sentenza del Tribunale di Teramo offre una risposta chiara a questi interrogativi, affrontando il delicato equilibrio tra diritti dell’utente, obblighi del fornitore e eventi eccezionali che possono interrompere il servizio.
Sommario
La vicenda prende avvio da un episodio avvenuto in orario serale, quando in una zona residenziale della provincia di Teramo si è verificata una grave anomalia nella fornitura di energia elettrica. A causa di un problema sulla rete, nelle abitazioni collegate allo stesso punto di allaccio è stata erogata una tensione anormalmente elevata, ben superiore ai valori normalmente tollerabili dagli impianti domestici.
Secondo quanto lamentato dall’utente, la sovratensione si sarebbe protratta per diverse ore, fino all’intervento dei tecnici incaricati del ripristino del servizio. Nel frattempo, all’interno dell’abitazione sarebbero andati danneggiati numerosi elettrodomestici e corpi illuminanti, con conseguenze anche sulla conservazione degli alimenti presenti in frigorifero e freezer.
Da qui la decisione di agire in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, ritenendo che l’evento fosse riconducibile a un inadempimento del contratto di fornitura di energia elettrica.
Nel valutare la richiesta di risarcimento, il giudice ha innanzitutto chiarito la natura del rapporto che lega l’utente al fornitore di energia elettrica. La fornitura non è un servizio occasionale, ma un vero e proprio contratto di somministrazione, destinato a soddisfare in modo continuativo e costante i bisogni dell’abitazione.
Questo aspetto è tutt’altro che secondario. Nel contratto di somministrazione, infatti, il fornitore si impegna non solo a rendere disponibile l’energia, ma anche a garantire il risultato finale atteso dall’utente, assumendosi i rischi normalmente connessi alla continuità del servizio.
Il Tribunale di Teramo ha quindi respinto l’eccezione con cui la società convenuta aveva cercato di sottrarsi al giudizio, sostenendo di non essere responsabile in quanto operante solo in uno specifico segmento della filiera elettrica. Secondo il giudice, infatti, la complessità del sistema elettrico non può ricadere sull’utente finale: chi vende l’energia resta il referente contrattuale, anche se la distribuzione materiale è affidata ad altri soggetti.
Questo principio rafforza la tutela dei consumatori, perché evita che il rimpallo di responsabilità tra operatori diversi renda di fatto impossibile ottenere giustizia.
Nonostante il riconoscimento del ruolo centrale del fornitore nel contratto di somministrazione, il Tribunale di Teramo ha ritenuto che, nel caso concreto, non potesse essere addebitata alcuna responsabilità per i danni lamentati dall’utente.
Dall’istruttoria è infatti emerso che lo sbalzo di tensione si è verificato in concomitanza con eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno colpito un’area molto più ampia rispetto alla singola abitazione. Piogge torrenziali e allagamenti hanno interessato cabine elettriche e linee di distribuzione, rendendo necessari numerosi interventi tecnici e l’attivazione delle procedure di emergenza.
Secondo il giudice, si è trattato di una situazione imprevedibile e inevitabile, riconducibile al cosiddetto caso fortuito o forza maggiore. In presenza di circostanze di questo tipo, il fornitore può andare esente da responsabilità se dimostra di aver adottato tutte le misure tecnicamente possibili e di aver ripristinato il servizio in tempi ragionevoli, come avvenuto nel caso esaminato.
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Un ulteriore elemento che ha inciso in modo determinante sull’esito del giudizio riguarda la prova concreta dei danni subiti e del collegamento diretto tra lo sbalzo di tensione e i malfunzionamenti lamentati.
Secondo il giudice, la documentazione prodotta non ha consentito di individuare con certezza quali elettrodomestici fossero effettivamente danneggiati, quale fosse il loro stato di funzionamento prima dell’evento e quale il valore economico dei beni asseritamente compromessi. A ciò si aggiunge un altro aspetto rilevante: le verifiche tecniche svolte erano riferite in modo generico a più edifici condominiali e non alla singola abitazione interessata dalla richiesta di risarcimento.
In assenza di elementi precisi e puntuali, non è stato possibile dimostrare il necessario nesso causale tra la sovratensione e i danni denunciati. Il giudice ha inoltre evidenziato come, a distanza di molti anni dall’evento, una consulenza tecnica avrebbe avuto carattere meramente esplorativo, senza offrire reali garanzie di attendibilità.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, il Tribunale di Teramo con la sentenza n° 1385 del 20 novembre 2025 ha escluso che vi fosse un inadempimento contrattuale imputabile al fornitore di energia elettrica. L’evento che ha causato la sovratensione è stato ricondotto a una situazione di emergenza determinata da fattori esterni, non evitabili e non controllabili, rispetto ai quali il gestore ha dimostrato di essere intervenuto in modo tempestivo e conforme alle regole tecniche di settore.
In questo contesto, sono stati ritenuti integrati i presupposti normativi che consentono di escludere la responsabilità del debitore quando la prestazione diventa impossibile per causa a lui non imputabile. Il danno, pur concretamente verificatosi, non è stato quindi considerato giuridicamente risarcibile.
Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo che la controversia presentasse profili tali da giustificare una soluzione equitativa, anche in considerazione del rigetto dell’eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta.









