Edilizia.com
Edilizia.com

Occupazioni abusive: pene più dure e interventi più rapidi con il Decreto Sicurezza

La legge 80/2025 introduce il reato di occupazione arbitraria di immobile abitativo, prevede pene severe e una procedura rapida per il rilascio, garantendo tutele e controllo giudiziario.

Occupazioni abusive: pene più dure e interventi più rapidi con il Decreto Sicurezza Occupazioni abusive: pene più dure e interventi più rapidi con il Decreto Sicurezza
Ultimo Aggiornamento:

Dal 10 giugno 2025 è ufficialmente in vigore una delle normative più incisive in materia di tutela del domicilio: la legge 9 giugno 2025, n. 80, che ha convertito senza modifiche il cosiddetto Decreto Sicurezza (D.L. 48/2025). Una riforma che segna un giro di vite contro le occupazioni abusive di immobili destinati a domicilio altrui, introducendo l’art. 634-bis nel Codice Penale. Questo nuovo reato punisce con pene severe da 2 a 7 anni chi, con violenza, minaccia o raggiri, si appropria o impedisce l’accesso a un’abitazione legittimamente detenuta da altri.

Non solo: la legge prevede poteri rafforzati per le forze dell’ordine, che possono ora intervenire rapidamente per restituire l’immobile agli aventi diritto, grazie a una nuova procedura autorizzata dal pubblico ministero. Un cambio radicale che mira a difendere il diritto alla casa e la sicurezza privata, contrastando le forme più diffuse di occupazione abusiva.

Ma cosa cambia, nel concreto, per cittadini, proprietari e inquilini legittimi? Come funziona la nuova procedura di rilascio immediato? E quali tutele sono previste per le persone vulnerabili?

Advertisement - Pubblicità

Un nuovo strumento penale contro le occupazioni abusive

L’articolo 634-bis del Codice Penale, introdotto dalla legge 80/2025, rappresenta una vera e propria svolta nella lotta alle occupazioni abusive di immobili residenziali. La norma configura come reato autonomo l’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, una fattispecie che fino ad oggi veniva trattata frammentariamente attraverso altre disposizioni, come la violazione di domicilio o l’invasione di terreni ed edifici.

Il nuovo articolo prevede che chiunque, con violenza o minaccia, occupi o detenga senza titolo un immobile ad uso abitativo altrui, oppure ne impedisca il rientro al legittimo proprietario o detentore, è punito con la reclusione da due a sette anni. Si tratta di una pena significativa, che sottolinea la gravità del comportamento e mira a rafforzare il diritto alla proprietà e all’inviolabilità del domicilio, sanciti dalla Costituzione.

Ma la norma va oltre. La stessa sanzione si applica anche a:

  • chi si appropria dell’immobile con artifizi o raggiri, cioè mediante inganni, false promesse o simulazioni contrattuali;
  • chi cede l’immobile occupato ad altri, proseguendo e aggravando la condotta abusiva;
  • chiunque collabori all’occupazione, ad esempio fornendo supporto logistico, trasporti o consigli operativi;
  • chi riceve o paga denaro o altri benefici in relazione all’occupazione, configurando una sorta di “mercato nero” delle case occupate.

Si tratta di una formulazione ampia e articolata, che punta a contrastare non solo gli occupanti materiali, ma anche le reti di complicità e sfruttamento che si formano attorno a questi fenomeni. In questo modo, la legge colpisce anche chi trae profitto o favorisce indirettamente l’illecito, mirando a interrompere ogni tipo di vantaggio derivante dall’occupazione abusiva.

Un importante principio di proporzionalità e ragionevolezza è stato introdotto con la clausola di non punibilità per chi collabora con le autorità. L’occupante che:

  • agevola l’accertamento dei fatti,
  • rispetta volontariamente l’ordine di rilascio dell’immobile,

non è punibile. Questa previsione mira a favorire la risoluzione pacifica dei conflitti, evitando la necessità di interventi coattivi o procedimenti penali laddove vi sia una disponibilità immediata a rilasciare l’abitazione.

Infine, la norma è generalmente procedibile a querela di parte, ma si procede d’ufficio quando la vittima è una persona incapace per età (minorenni o anziani) o per infermità psichica o fisica. Questo automatismo rafforza le tutele nei confronti delle categorie più fragili, spesso vittime preferite in casi di soprusi abitativi.

Leggi anche: Occupazione di un giardino condominiale per lavori: quando è dovuta l’indennità?

Advertisement - Pubblicità

Rilascio immediato dell’immobile: la nuova procedura rapida della polizia giudiziaria

Una delle vere novità introdotte dal Decreto Sicurezza è rappresentata dalla procedura di rilascio immediato dell’immobile occupato abusivamente, che consente di reintegrare rapidamente il legittimo detentore nel possesso, senza dover attendere i lunghi tempi di una causa civile. La norma si applica nei casi in cui l’immobile oggetto di occupazione abusiva rappresenta l’unica abitazione effettiva del denunciante.

Il meccanismo si attiva non appena un ufficiale di polizia giudiziaria riceve una denuncia per il nuovo reato previsto dall’art. 634-bis c.p.. Dopo aver effettuato accertamenti preliminari per verificare l’arbitrarietà dell’occupazione, l’ufficiale si reca immediatamente sul posto per:

  • raccogliere le prime evidenze,
  • impedire l’aggravarsi del reato,
  • identificare gli eventuali responsabili,
  • tutelare le fonti di prova.

Se dagli accertamenti emergono fondati motivi per ritenere che l’occupazione sia arbitraria, l’ufficiale può ordinare all’occupante il rilascio immediato dell’immobile. Contestualmente, può reintegrare il denunciante nel possesso, ossia rimetterlo fisicamente in casa.

Se l’occupante è assente o rifiuta di eseguire l’ordine, la polizia giudiziaria può procedere al rilascio forzato, sempre che permangano i fondati motivi. Tale operazione richiede l’autorizzazione del pubblico ministero, che può essere data:

  • per iscritto,
  • verbalmente (con successiva conferma scritta),
  • tramite comunicazione telematica.

Tutte le attività svolte sono puntualmente verbalizzate. Il verbale deve indicare le ragioni giuridiche e fattuali del provvedimento di rilascio, e una copia viene consegnata all’occupante, se presente. Il verbale deve essere trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero, che ha altre 48 ore per richiedere la convalida al giudice.

A sua volta, il giudice ha 10 giorni di tempo per emettere un’ordinanza di convalida e disporre formalmente la reintegrazione nel possesso. In assenza della convalida nei termini, la reintegrazione perde efficacia, vanificando l’intervento.

Questa procedura – disciplinata dall’art. 321-bis del codice di procedura penale – segna una svolta nell’efficacia della tutela abitativa: accorcia i tempi, rafforza la risposta dello Stato e rende concreto il diritto alla casa.

Advertisement - Pubblicità

Garanzie procedurali e possibili criticità della nuova normativa

Se da un lato la nuova normativa rappresenta una svolta nel contrasto alle occupazioni abusive, dall’altro è fondamentale evidenziare anche le garanzie previste e i rischi applicativi. Il legislatore ha cercato di bilanciare la tutela del domicilio con il rispetto delle garanzie costituzionali, evitando che il potenziamento dei poteri di polizia possa tradursi in abusi o automatismi pericolosi.

Il primo filtro è rappresentato proprio dalla necessità di accertamenti preventivi da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, che devono avere fondati motivi per ritenere l’occupazione arbitraria. Non è dunque sufficiente la semplice denuncia, ma occorre verificare, caso per caso, l’effettiva mancanza di titolo e la sussistenza dei presupposti.

Il secondo livello di garanzia è dato dal controllo del pubblico ministero, il quale deve autorizzare il rilascio immediato dell’immobile. Questa fase è cruciale per evitare iniziative arbitrarie e per assicurare una valutazione imparziale e qualificata.

Infine, il giudice ha l’ultima parola: entro dieci giorni deve convalidare l’intervento e disporre formalmente la reintegrazione. In caso contrario, la procedura decade, ripristinando la necessità di un giudizio ordinario. È quindi previsto un meccanismo a tre livelli (PG – PM – Giudice) che garantisce il rispetto del principio di legalità.

Tuttavia, non mancano i profili critici sollevati da giuristi ed esperti. In particolare:

  • C’è chi teme una deriva repressiva in contesti sociali già fragili, dove l’occupazione può derivare da gravi emergenze abitative.
  • Altri sottolineano che il concetto di “immobile destinato a domicilio” potrebbe generare interpretazioni controverse e contenziosi.
  • Infine, resta da chiarire come coordinare questa norma con i procedimenti civili già in corso, evitando sovrapposizioni o conflitti tra giurisdizioni.

Nonostante ciò, la nuova legge rappresenta un chiaro messaggio politico e giuridico: la tutela del domicilio e della proprietà privata è una priorità, e lo Stato intende garantire tempi rapidi, certezza del diritto e azione immediata contro le condotte abusive.



Richiedi informazioni per Leggi e Normative, Notizie

Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!

Invia Richiesta

Articoli Correlati

Rumori da ristrutturazione? Non sono reato senza prova del disturbo, dice la CassazioneRumori da ristrutturazione? Non sono reato senza prova del disturbo, dice la Cassazione

Rumori da ristrutturazione? Non sono reato senza prova del disturbo, dice la Cassazione

17/06/2025 15:44 - La Cassazione ha annullato una condanna per rumori da ristrutturazione, ribadendo che serve prova concreta del disturbo arrecato a più persone, non bastano supposizioni o testimonianze isolate.
Paesaggio o fotovoltaico? Il TAR decide per la tutela ambientalePaesaggio o fotovoltaico? Il TAR decide per la tutela ambientale

Paesaggio o fotovoltaico? Il TAR decide per la tutela ambientale

29/05/2025 11:34 - Il TAR Lazio ha confermato la legittimità di un vincolo paesaggistico contro un [..]
TAGS: art 634 bis c.p., Codice penale, decreto sicurezza, nuova legge 2025, occupazione abusiva, procedura rilascio casa, reintegro possesso, rilascio immobile, tutela domicilio, usurpazione casa

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

Leggi tutti i miei articoli | Visita il mio profilo Linkedin

Edilizia.com è online dal 1998, il primo del settore in Italia!