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Nuova sentenza sulla distanza tra pareti: non vale per finestre inferriate

Nuova sentenza sulla distanza tra pareti: non vale per finestre inferriateNuova sentenza sulla distanza tra pareti: non vale per finestre inferriate
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La notizia risulta essere proprio di alcuni giorni fa, da oggi in poi le aperture con le grate non dovranno essere più considerate delle finestre, ma solamente dei punti luce, e questo cambia del tutto le sanzioni che ne regolavano la costruzione.

La sentenza è stata stipulata il 26 giugno dal Tar Lombardia, che ha decretato come le aperture inferriate non debbano più rispettare gli obblighi di distanza tra gli edifici. La difesa dell’amministrazione ha tentato di ribattere la decisione, sostenendo che finora tutte le pareti dotate di un’apertura-luce, sia che fossero finestre o solamente degli spazi aperti senza possibilità di veduta, debbano seguire le normative sulla distanza tra gli edifici. La proposta della difesa è stata rifiutata, vediamo perché.

Le finestre inferriate non sono finestre

Il concetto al centro della discussione viene racchiuso in questo semplice decreto. Da oggi in poi, le aperture dotate di inferriata, che quindi non consentono di affacciarsi fuori, sono da considerarsi come delle semplici “luci”, e non più come delle finestre. Ovviamente, per non essere considerata una finestra, e quindi non rispettare le normative sulle distanza tra le pareti, l’apertura inferriata deve avere le seguenti caratteristiche:

  • dev’essere utile solamente per il passaggio di aria e luce;
  • si trova ad una certa distanza dal pavimento;
  • non comprende la possibilità di affacciarsi sulla proprietà del vicino;
  • la veduta è impossibilitata dalle grate.

Distinguere finestre da punti luce: “inspectio” e “prospectio”

A questo punto, può sembrare facile riconoscere i due casi, ma la legge spesso applica delle clausole per cui un singolo dettaglio potrebbe far cambiare tutto. Per cui le aperture sul fondo del vicino sono da considerarsi:

  • luci, quando permettono il passaggio di luce e aria ma non consentono di affacciarsi;
  • vedute, quando ci si può affacciare senza problema frontalmente, lateralmente e obliquamente.

Non può essere considerata una veduta se non è concesso poter sporgere la testa in totale sicurezza sul fondo del vicino. Come è probabile che non venga considerata come “punto luce” un’apertura che prima era finestra e poi è stata inferriata.

Secondo la TAR di Bari, si ottiene una veduta quando avviene un rapporto equilibrato tra la “inspectio”, quindi il potersi affacciare liberamente senza mezzi artificiali sul fondo del vicino, e la “prospectio”, cioè la giusta distanza che permetta la veduta obliqua, laterale e frontale, in totale sicurezza.

Per questo motivo, anche se non saranno presenti delle grate a bloccare l’apertura della finestra, ma in ogni caso la finestra si trova ad un’altezza tale da non permettere l’affaccio, anche questa dovrà essere considerata una “luce” e non una finestra.

 

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TAGS: finestre, inferriate, sentenza

Autore: Redazione Online

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