Abbiamo trattato spesso l’argomento degli infortuni sul lavoro, anche perché purtroppo si tratta di eventi ancora molto ricorrenti, soprattutto in ambito edilizio.
Talvolta la causa riguarda la mancata adozione delle misure di sicurezza o la mancata formazione obbligatoria, ma che cosa accade invece se il lavoratore ha subito un infortunio sul lavoro per via del suo stesso comportamento imprudente? In casi del genere, la responsabilità su chi ricade?
Di seguito ripercorriamo tutte le passate sentenze emesse dalla Cassazione dal 2018 ad oggi riguardo gli infortuni sul lavoro per condotta incauta del lavoratore.
Sommario
Introduciamo l’argomento degli infortuni sul lavoro con concorso di colpa con la prima sentenza della Cassazione civile sez. III, n. 11753 del 15 maggio 2018.
Qui si stabilisce che il datore di lavoro risulta sempre responsabile e colpevole per gli infortuni sul lavoro, anche nel caso in cui sia stato il dipendente a produrre una condotta incauta.
La Cassazione chiarisce che il datore di lavoro non può in alcun modo invocare il concorso di colpa del dipendente, in quanto il suo ruolo è quello di tutelarne l’incolumità e vigilarne l’operatività. Si evince dunque che anche se è stato il lavoratore ad essere imprudente e per questo si è infortunato, il datore avrebbe dovuto controllare che essi svolgesse con prudenza le mansioni affidategli.
Advertisement - PubblicitàPassiamo dunque alla seconda sentenza della Cassazione civile sez. lav., n. 24629 del 2 ottobre 2019.
Qui la Cassazione si appoggia sostanzialmente a quanto stabilito nella sentenza precedente, sottolineando nuovamente come il datore di lavoro sia sempre responsabile per gli infortuni sul lavoro occorsi ai propri dipendenti.
Egli infatti ha il dovere di adottare e far adottare ai lavoratori tutte le misure di prevenzione necessarie alla loro sicurezza. Ma ha anche la responsabilità di assicurarsi che i dipendenti adottino e rispettino tali misure, perché in caso contrario sarebbe lui a risultare colpevole, nonostante l’eventuale condotta imprudente dei lavoratori.
In questa sentenza però si stabilisce anche un’eccezione che porta ad assolvere del tutto la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni con concorso di colpa.
L’unico caso in cui il datore può venire escluso da ogni colpevolezza è quando la condotta del lavoratore risulta abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive del lavoro e ai processi lavorativi. Dunque quando, in seguito alle verifiche, si decreta che il dipendente ha assunto comportamenti anomali, imprevedibili e spropositati, e che unicamente questi hanno comportato l’accadimento dell’infortunio.
Advertisement - PubblicitàLa sentenza successiva sull’argomento è sempre della Cassazione civile sez. lav., n. 30679 del 25 novembre 2019.
Qui si stabilisce che la condotta imprudente del lavoratore non può considerarsi un concorso di colpa idoneo se si evince che l’infortunio è causato esclusivamente dalla violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro. In tal caso, è impossibile per il datore di lavoro richiedere una riduzione del risarcimento in quanto egli sarebbe imputato come unico colpevole.
Allo stesso modo, il datore di lavoro non può chiedere la riduzione del risarcimento o l’esclusione di colpevolezza nel caso in cui dovesse risultare che egli non abbia provveduto correttamente ad informare e formare il lavoratore riguardo agli obblighi di sicurezza e alle misure di prevenzione. A maggior ragione nel caso in cui si possa considerare molto probabile che l’infortunio non sarebbe avvenuto se il datore avesse invece adempiuto ai propri obblighi di formare e informare i dipendenti.
E ancora, è impossibile per il datore di lavoro richiedere la riduzione del risarcimento nel caso in cui il lavoratore abbia subito un infortunio mentre osservava specifici ordini o indicazioni da parte del datore, che abbiano portato il dipendente ad affrontare dei rischi.
Inoltre, il datore di lavoro risulterà sempre colpevole dell’infortunio nel caso in cui egli abbia impostato e gestito i processi lavorativi secondo direttive illegali o comunque contrarie alle regole di prudenza.
Allo stesso modo, egli sarà decretato colpevole se non ha provveduto ad adottare le dovute “cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso”.
Si evince in sostanza che la responsabilità datoriale si esclude unicamente nei casi di “rischio elettivo”, ovvero quando si può dedurre oltre ogni ragionevole dubbio che il lavoratore ha adottato volontariamente e libero da qualsiasi forza maggiore, il comportamento imprudente che ha portato all’infortunio.
Advertisement - PubblicitàContinuiamo dunque con la sentenza successiva della Cassazione civile sez. III, n. 8814 del 12 maggio 2020.
Qui si stabilisce che non basta accertare che il lavoratore sia colpevole di condotta irresponsabile per poter ridurre l’importo del risarcimento dovuto dal datore di lavoro.
Prima che ciò sia possibile infatti, è necessario determinare in quale misura risulti colpevole il datore e in quale misura sia imputabile il lavoratore. Una volta fatto ciò, è opportuno verificare se, in base alla misura di colpevolezza, l’INAIL possa procedere con la rivalsa contro il datore di lavoro.
Se è possibile farlo, e dunque il datore risulta responsabile (anche solo in parte), l’ammontare del risarcimento non si potrà ridurre. In caso contrario, si potrà procedere alla riduzione in modo tale che l’importo dovuto non superi una cifra commisurata al grado di responsabilità.
Advertisement - PubblicitàCon l’ultima sentenza della Cassazione civile sez. lav., n. 21314 del 5 ottobre 2020, si stabilisce definitivamente che la colpevolezza negli infortuni di lavoro è da attribuire principalmente al datore di lavoro.
Non è possibile escludere la responsabilità di quest’ultimo, se non unicamente nei casi di rischio elettivo che abbiamo citato in precedenza.
Se invece si deduce che il datore di lavoro sia stato inadempiente riguardo ad una qualsiasi regola di prevenzione, diventa “giuridicamente irrilevante” che il lavoratore abbia assunto un comportamento anomalo o imprevedibile, perché comunque il datore sarà ritenuto responsabile dell’incidente avvenuto.
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