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DPCM 4 novembre: descrizione completa, tra Fasce e Criteri

Il nuovo DPCM 4 novembre è stato firmato dal Presidente Conte durante la notte di mercoledì. L’atteso provvedimento che incrementa nuove misure di contenimento per l’emergenza da Covid-19, è un supplemento alle regole già stabilite con il DPCM del 24 ottobre.

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Il nuovo DPCM 4 novembre è stato firmato dal Presidente Conte durante la notte di mercoledì. L’atteso provvedimento che incrementa nuove misure di contenimento per l’emergenza da Covid-19, è un supplemento alle regole già stabilite con il DPCM del 24 ottobre.

Come era già noto, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che le Regioni e le Province italiane saranno divise in tre fasce di rischio: gialla, arancione e rossa. La divisione è organizzata secondo 21 criteri e, a seconda della fascia di appartenenza, si dovranno seguire delle regole ben precise.

Il DPCM 4 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri. È possibile consultarlo cliccando qui. Sarà in vigore a partire dal 6 novembre fino al 3 dicembre. Salvo ulteriori disposizioni che saranno stabilite a seconda dell’andamento della curva di contagio.

Di seguito vediamo tutto ciò che c’è da sapere sulle nuove regole per il contenimento dei contagi da Covid-19 in Italia.

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DPCM 4 novembre: la divisione per Fasce

Abbiamo atteso giorni per conoscere le nuove misure prese dal Governo per provare ad arrestare la corsa del Covid-19, che ormai sta raggiungendo i livelli critici di marzo, durante la prima ondata.

Il Presidente ha annunciato più volte, anche prima del DPCM 4 novembre, che si sarebbe fatto il possibile per scongiurare un nuovo lockdown nazionale. E infatti, finora, siamo riusciti ad evitarlo.

Si è deciso invece, di procedere con misure differenti per zone, a seconda della gravità della situazione in ogni provincia e regione.

Fino a qualche ora prima dell’atteso discorso di Conte, tenutosi durante la tarda serata di ieri, era già noto che l’Italia avrebbe subito una divisione per fasce. Circolava l’idea che la suddivisione sarebbe stata i base ai colori: verde, arancione e rosso.

Il Presidente però ha fatto sapere che la fascia verde sarebbe stata sostituita da quella gialla, in quanto nessuna zona del territorio nazionale può essere definita “immune” dal pericolo del contagio.

Sono state così istituite le fasce: gialla, arancione e rossa. Che rispettivamente indicano le zone andando dal pericolo minore fino a quello maggiore. Vediamo le restrizioni previste a seconda delle fasce, e quali sono i territori appartenenti a queste.

Zona Gialla

La zona gialla rappresenta la fascia che contiene il minor numero di restrizioni rispetto alle altre. In sostanza, qui si seguono le disposizioni che, con il DPCM del 24 ottobre, erano valide per tutto il territorio nazionale. Con qualche modifica aggiuntiva.

I punti principali definiti per questa zona dal DPCM 4 novembre sono:

  1. Obbligo dell’utilizzo della mascherina, a meno che non ci si trovi in un luogo aperto che garantisca la condizione di isolamento rispetto a persone con le quali non si convive. Si raccomanda di indossare la mascherina anche dentro casa, se al suo interno sono presenti persone esterne all’abitazione. Evitando sempre il contatto e mantenendo la distanza di sicurezza. A tali condizioni, sono esenti dall’obbligo di indossare la mascherina i:
  • Bambini sotto i 6 anni;
  • Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva in maniera individuale;
  • Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina.;
  1. Divieto di circolare a partire dalle ore 22 fino alle ore 5 del mattino successivo. E, durante il resto della giornata, si raccomanda di non spostarsi con mezzi pubblici e privati, se non per motivi di salute, lavoro, studio e necessità. Di fatto, anche nelle ore del coprifuoco, è consentito uscire di casa per ragioni di urgenza e necessità, ma compilando l’autocertificazione che motiva lo spostamento;
  2. Consentito passeggiare nei pressi della propria abitazione, in maniera individuale e indossando la mascherina. Ed è consentito svolgere attività sportiva all’aperto individualmente mantenendo una distanza di sicurezza minima di 2 metri;
  3. Le attività con servizio di ristorazione, come bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie possono rimanere aperti dalle ore 5 del mattino fino alle ore 18. Può sedersi allo stesso tavolo un numero massimo di 4 persone, ma solo se sono conviventi. Fino alle ore 22, la ristorazione può continuare, ma solo facendo servizio di asporto, e con il divieto di consumo fuori dal locale o nelle adiacenze. Mentre il servizio a domicilio è consentito senza limite di orari;
  4. Si sospende invece l’attività di musei, mostre, teatri, cinema, piscine, palestre. Restano aperti però i centri sportivi;
  5. Le attività al dettaglio, i servizi di mense/catering, le attività agricole e edilizie, le attività ricettive e le attività essenziali come supermercati, negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie e tabacchini restano attive. Assicurando però il rispetto dei protocolli, le distanze di sicurezza e gli accessi dilazionati. Rimango aperti, con le stesse condizioni, anche parrucchieri, barbieri e centri estetici;
  6. Poste, banche, servizi finanziari e assicurativi rimangono aperti, con le stesse condizioni appena citate;
  7. I centri commerciali chiudono nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle attività essenziali che si trovano al loro interno;
  8. Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine;
  9. Sospese le competizioni sportive, ad eccezione di quelle a livello professionale;
  10. Le scuole rimangono aperte con didattica in presenza per le classi fino alla terza media. Per le superiori, si procederà con la didattica a distanza, ad eccezione di alcune attività di laboratorio e dell’istruzione assistita degli studenti con disabilità. Le università saranno chiuse, salvo alcune attività per le matricole e di laboratorio;
  11. I trasporti pubblici come treni, metropolitane e autobus potranno essere riempiti con una capienza massima del 50%. Fanno eccezione i mezzi di trasporto scolastico.

Rientrano in questa fascia i seguenti territori:

  • Liguria;
  • Emilia-Romagna;
  • Veneto;
  • Friuli-Venezia Giulia;
  • Sardegna;
  • Toscana;
  • Marche;
  • Umbria;
  • Lazio;
  • Abruzzo;
  • Molise;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Provincia Autonoma di Trento;
  • Provincia Autonoma di Bolzano.

Zona arancione

La fascia arancione rappresenta le “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”. Non è la zona a rischio più grave, ma quella “di mezzo”.

Le restrizioni imposte per le aree appartenenti a questa zona sono decisamente più severe. Di base valgono anche qui quelle elencate per la Zona Gialla, che rappresentano le regole valide per tutto il territorio nazionale. Ma per queste aree i divieti sono maggiori.

In questa fascia, le regole definite nel DPCM 4 novembre sono le seguenti:

  1. Obbligo di mascherina e distanze con le stesse condizioni del punto 1 del paragrafo precedente;
  2. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio territorio o Comune di domicilio, abitazione o residenza. È consentito però spostarsi per fare rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. Come è permesso uscire per esigenze lavorative, di studio, di salute o di emergenza;
  3. Vietato prendere mezzi pubblici come treni, autobus per recarsi in Comune diverso da quello in cui si abita, se non per motivi di lavoro, studio, emergenza o necessità. Possibile inoltre raggiungere un altro Comune anche per usufruire di servizi non sospesi che nel proprio territorio non sono presenti;
  4. Chiusi i servizi di ristorazione 7 giorni su 7. Che possono però offrire servizio d’asporto fino alle ore 22, e servizio a domicilio senza limite di orari;
  5. Per quanto riguarda tutto il resto, i punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 descritti nel paragrafo precedente per la Zona Gialla, sono validi anche per la Zona Arancione.

Appartengono a questa fascia solo due Regioni per il momento, ovvero:

  • Puglia;
  • Sicilia.

Zona Rossa

I territori appartenenti alla fascia rossa rappresentano le “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”.

Si tratta dell’area più a rischio per quanto riguarda il pericolo di contagio da Covid-19, e della zona nella quale sono presenti restrizioni ai livelli più elevati.

Ecco le imposizioni previste dal DPCM 4 novembre per questa fascia:

  1. Obbligo di mascherina e distanze come al punto 1 dei paragrafi precedenti;
  2. Vietati tutti gli spostamenti, anche all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli motivati da esigenze lavorative, di studio, di emergenza o necessità. Consentito però rientrare presso la propria abitazione, domicilio o residenza, e anche gli spostamenti per garantire lo svolgimento della didattica in presenza;
  3. Sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio, ad eccezione di quelle di genere alimentare o di prima necessità;
  4. Chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie. Anche se rimane consentito il servizio d’asporto fino alle 22, e quello di domicilio senza limite di orari;
  5. Chiusi i centri commerciali, nei giorni feriali, festivi e prefestivi, ad eccezione delle attività essenziali presenti al loro interno;
  6. Rimangono aperti i supermercati, i negozi di genere alimentare, le farmacie, le parafarmacie, i tabacchini, i parrucchieri e i barbieri. Chiusi invece i centri estetici;
  7. Chiusi i mercati, aperte le mense e i servizi di catering;
  8. Si sospende l’attività di musei, mostre, teatri, cinema, piscine, palestre, inclusi i centri sportivi;
  9. Per quanto riguarda le scuole, i territori della fascia rossa svolgeranno lezioni con didattica a distanza sia per le scuole superiori che per le scuole medie. Ad eccezione di alunni con disabilità e per svolgimento di attività di laboratorio. La didattica in presenza è quindi consentita solo per le scuole d’infanzia e le elementari. I corsi universitari sono sospesi, se non possono essere effettuati a distanza;
  10. In quanto alle ulteriori regole, i punti 7, 9, 10, 12 descritti nel paragrafo riguardante la Zona Gialla, sono validi anche per la Zona Rossa.

Appartengono attualmente alla fascia con rischio più elevato i seguenti territori:

  • Valle D’Aosta;
  • Piemonte;
  • Lombardia;
  • Calabria.
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I 21 criteri di valutazione per la suddivisione dei territori

Come abbiamo già accennato all’inizio, per dividere i vari territori nelle tre fasce di appartenenza, il Governo, di comune accordo con il Comitato Tecnico Scientifico, si è basato su 21 criteri di valutazione.

I criteri non si riferiscono a dati degli ultimi giorni o delle ultime settimane, ma sono esaminati su un’analisi con arco di tempo mensile.

I 21 fattori presi in considerazione sono i seguenti:

  1. Numero dei casi sintomatici presenti nel territorio;
  2. Numero dei ricoveri per Covid-19, che necessitano di assistenza medica ma non sono in terapia intensiva;
  3. Valutazione dei posti in terapia intensiva. Che riguardano il numero dei trasferimenti nel reparto, i posti effettivi, e i posti aggiunti negli ultimi mesi per potenziare i reparti;
  4. Analisi dei Comuni di domicilio o residenza delle persone contagiate dal virus;
  5. Attività di monitoraggio e screening nelle strutture sanitarie presenti nel territorio;
  6. Attività di monitoraggio e screening nelle strutture di assistenza alla persona presenti nel territorio;
  7. Indagini sul territorio per monitoraggio e screening a livello generico;
  8. Tempo trascorso in media tra la data di inizio dei sintomi e la data della diagnosi delle persone contagiate nel territorio;
  9. Tempo trascorso in media tra la data di inizio dei sintomi e quella di effettivo isolamento delle persone contagiate nel territorio;
  10. Numero di persone impiegate nelle operazioni di assistenza che si occupano di gestire il tracciamento dei contagi;
  11. Numero del personale sanitario di assistenza disponibile per le persone contagiate;
  12. Quantità di persone contagiate nelle aree sottoposte ad analisi epidemiologica, e numero dei loro rispettivi contatti in media;
  13. Stato di operatività e saturazione dei reparti ospedalieri;
  14. Calcolo dell’indice RT del territorio;
  15. Sorveglianza della rete COVID-net per settimana;
  16. Quantità del numero di focolai di trasmissione all’interno del territorio;
  17. Numero di nuovi casi nel territorio non associati ad una catena preesistente di contagio;
  18. Stato di operatività dei pronto Soccorso;
  19. Numero di accessi ai Pronto Soccorso;
  20. Tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva;
  21. Numero di occupazione dei posti-letto in area medica.
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Monitoraggio costante della situazione

Ricordiamo infine che le aree appartenenti attualmente alle Zone Gialla, Arancione e Rossa, non sono state definite in maniera permanente.

Il DPCM 4 novembre infatti prevede che il Ministero della Salute valuti con cadenza settimanale l’andamento dei 21 criteri appena citati all’interno di ogni Comune e Provincia italiana.

In ogni caso però, si stabilisce anche che i territori resteranno nella Fascia a cui appartengono a partire dal 6 novembre fino ad un minimo di 14 giorni di tempo.

In sostanza, questo significa che l’andamento dei contagi sarà costantemente monitorato durante tutte le settimane. Ma rimane il fatto che per valutare la situazione di un territorio è necessario considerare i dati riguardanti diverse settimane.

Per questo motivo, non si potrà modificare la fascia di appartenenza prima che siano trascorse almeno due settimane dall’entrata in vigore (il 6 novembre) del DPCM 4 novembre. In conclusione, ribadiamo che il seguente decreto sarà valido fino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori modifiche a seconda dell’andamento della curva epidemiologica.



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TAGS: 4 novembre, conte, coronavirus, covid 19, dpcm, lockdown nazionale

Autore: Redazione Online

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