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Affitti agevolati ERP: esclusione autonomi è incostituzionale

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Ultimo Aggiornamento:

La Corte costituzionale ha recentemente dichiarato illegittima la Legge Regionale della Lombardia n. 27/2009.

Questa prevedeva che i lavoratori autonomi fossero esclusi dalla possibilità di usufruire degli affitti agevolati per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in quanto riservati unicamente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.

Con la sentenza n. 112/2021, tale disposizione viene dichiarata “incostituzionale e discriminatoria” dalla Corte.

Approfondiamo di seguito.

Affitti agevolati ERP: in Lombardia gli autonomi sono esclusi

Il caso che ha scatenato dopo più di 10 anni la dichiarazione di illegittimità di tale normativa vede protagonista una lavoratrice autonoma lombarda. Con l’assegnazione degli alloggi avvenuta in Lombardia per il biennio 2018-2019, la donna aveva ottenuto un alloggio ERP ma senza vedersi applicata la concessione prevista per gli affitti agevolati. Ciò nonostante il suo reddito risultasse inferiore a 9 mila euro.

Tale mancanza è dovuta ad un cavillo previsto finora dalla LR Lombardia n. 27/2009, dove appunto si disponeva che gli affitti agevolati potessero essere concessi unicamente in favore delle categorie definite protette.

Secondo la legge regionale, non avrebbe importanza l’ammontare del reddito che percepisce un lavoratore autonomo, perché tale categoria verrebbe esclusa a priori non essendo “protetta”. E dunque solamente i lavoratori dipendenti, i pensionati e simili sarebbero idonei a beneficiare del canone agevolato per gli alloggi ERP.

La donna ha presentato dapprima un reclamo, che è stato respinto, e in seguito ha impugnato il provvedimento dinnanzi al TAR. Secondo il TAR tutto risultava in regola in quanto la legge regionale non censente in alcun modo “la collocazione nell’area della protezione a soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo”.

Provvedimento incostituzionale, ora cambia tutto

Ma a cambiare ogni cosa ci ha pensato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 28 maggio 2021.

La valutazione del giudice ha portato a ritenere che le disposizioni previste dalla Legge lombarda fossero da ritenersi senza dubbio incostituzionali, in quanto prevedono dei trattamenti differenti in condizioni sostanzialmente uguali.

Secondo il giudice, escludere a priori i lavoratori autonomi (e le loro famiglie) dalla possibilità di usufruire degli affitti agevolati ERP è “contrario al principio di ragionevolezza”. Infatti tutte le persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica, a prescindere dalla provenienza del loro reddito, devono avere garantito il diritto inviolabile all’abitazione.

Durante la sentenza si ricorda inoltre che la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE prevede che si assicuri il diritto all’assistenza abitativa ad ogni cittadino che versi in uno stato di insufficienza economica.

Il giudice continua affermando inoltre che il lavoro, in qualsiasi forma sia disposto, deve essere tutelato. Pertanto le modalità di calcolo per i canoni di locazione si devono applicare in maniera eguale e senza disparità di trattamenti.

In conclusione, vista l’assenza di qualsiasi motivo che possa giustificare la differenziazione di trattamento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo capoverso del comma 3, e del comma 4 lettera a) dell’art. 31 della LR n. 27 del 4 dicembre 2009.

Da questo momento in poi, per l’assegnazione degli alloggi ERP in Lombardia si valuterà unicamente l’ISEE-ERP, e il tipo di reddito percepito non costituirà più un ostacolo nelle valutazioni.

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TAGS: 27/2009, affitti, affitti agevolati, edilizia residenziale, ERP, lavoratori autonomi, legge, lombardia, sentenza 112/2021

Autore: Redazione Online

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