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Abuso edilizio: quando non si può richiedere la sanatoria

Una nuova sentenza emessa dalla Cassazione apre degli interessanti risvolti in merito all’abuso edilizio. E stabilisce come non sempre sia possibile procedere con la sanatoria pagando la parcella dovuta.

Abuso edilizio: quando non si può richiedere la sanatoria Abuso edilizio: quando non si può richiedere la sanatoria
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Una nuova sentenza emessa dalla Cassazione apre degli interessanti risvolti in merito all’abuso edilizio e stabilisce come non sempre sia possibile procedere con la sanatoria pagando la parcella dovuta.

Si dispone infatti che gli immobili realizzati in aree vincolate senza Permesso di Costruire non possono evitare l’ingiunzione di demolizione.

Vediamo quando non è possibile richiedere la sanatoria per un abuso edilizio.

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Abuso edilizio: aree vincolate impediscono la sanatoria

Nei casi di abuso edilizio, come sappiamo, la legge dà la possibilità all’individuo di corrispondere un pagamento per impedire che l’immobile sia demolito. La recente sentenza n. 2282 del 20 gennaio 2021 della Cassazione però, individua dei casi che rendono impossibile la sanatoria. Così come anche il condono.

Esistono infatti delle aree che sono soggette a vincoli paesaggistici, dove non è assolutamente possibile realizzare delle nuove costruzioni. Il Permesso di Costruire in tali aree non può essere concesso. Per cui, anche avendolo richiesto prima, sarebbe stato negato.

Se dunque un individuo procede alla costruzione di una struttura all’interno di una zona vincolata abusivamente, la sanatoria non potrà essere concessa. E si deciderà inevitabilmente per il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero per la demolizione.

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Il caso

Il caso affrontato dalla Cassazione poche settimane fa, riguardava un immobile realizzato senza autorizzazione e permessi, all’interno del Parco dei Castelli Romani. Un’area protetta dai vincoli paesaggistici che si trova in provincia di Roma.

Nel corso della sentenza, l’imputato ha provato a giustificare l’abuso edilizio affermando che l’immobile sarebbe stato destinato alla funzione di unica sua residenza. Dunque egli ha tentato di appellarsi al diritto all’abitazione. Ovvero quel diritto a vivere in un alloggio dignitoso, di cui godono naturalmente tutti i cittadini secondo la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).

L’individuo sosteneva infatti che l’ordine di demolizione della struttura avrebbe comportato una violazione dell’art. 8 della Convenzione. Ovvero, il diritto “al rispetto della propria vita privata e familiare”.

Ma l’appello non è servito. La Corte infatti ha evidenziato come:

L’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU. […] Non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio. Ma afferma, in concreto, il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato, ed a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato”.

Il ricorso del cittadino è stato dunque rigettato. La Corte ha sentenziato che la struttura abusiva dovrà essere demolita, condannando inoltre il ricorrente al pagamento di una multa di 3.000 euro.



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TAGS: abuso, abuso edilizio, cassazione, CEDU, demolizione, edilizia, sanatoria, vincoli paesaggistici, zona vincolata

Autore: Redazione Online

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