Il termine “piscina ad uso personale” indica una vasca di varie dimensioni e profondità, situata all’interno di una proprietà privata, destinata esclusivamente all’uso dei proprietari e dei loro ospiti, come amici e parenti.

Secondo i dati forniti da Assopiscine, si osserva una crescente tendenza tra gli italiani ad installare una piscina nelle loro abitazioni. Si stima che, al momento, circa il 5% delle case in Italia abbia una piscina ad uso residenziale. Questo pone l’Italia al quarto posto nella classifica europea basata sulla percentuale di piscine per abitazione.

Vi sono molteplici varianti di piscine, solitamente classificate come interrate, seminterrate, esterne o gonfiabili, in base al loro metodo di costruzione e alla posizione rispetto al suolo. In Italia, ci sono varie leggi e normative riguardanti la costruzione per ciascuna di queste categorie di piscine.

Piscina interrata: caratteristiche e rinvio alla guida specifica

La piscina interrata richiede scavo, struttura, impianti e trasformazione permanente del terreno. Il titolo edilizio non può essere indicato automaticamente come SCIA: dipende dal progetto, dalla disciplina regionale e comunale, dalla zona urbanistica e dagli eventuali vincoli. Anche gli adempimenti catastali vanno valutati a fine lavori e la piscina non rende automaticamente l’abitazione “di lusso”.

Questa pagina prosegue con le regole delle piscine fuori terra e gonfiabili. Per vasche interrate, costi e detrazioni consulta la guida dedicata.

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Piscina fuori terra o gonfiabile

Per chi non può effettuare scavi nel terreno a causa di restrizioni dovute a vincoli storici o paesaggistici, oppure desidera possedere una piscina contenendo i costi della sua realizzazione, esistono numerose soluzioni alternative.

La piscina fuori terra è un tipo di piscina che può essere collocata sul terreno già esistente senza compiere complesse opere edilizie. Si tratta di vasche smontabili che possono essere installate autonomamente dal proprietario, fermo restando che necessitano di un terreno di appoggio che sia solido e pianeggiante.

Esistono diverse tipologie di piscine fuori terra, non solo in riferimento alle dimensioni, profondità della vasca e materiali costruttivi, ma anche a riguardo della categoria di riferimento. La categoria fuori terra “da arredamento”, ad esempio, richiede la presenza di un basamento in cemento come base d’appoggio per la collocazione della piscina.

Quindi, se nel giardino non si dispone di un basamento già esistente, questo deve essere messo in posa da un’azienda di costruzioni.

Se per appoggiare la vasca si realizza una platea in calcestruzzo, una pedana stabile, un locale tecnico o altre opere permanenti, non si può presumere né l’edilizia libera né l’obbligo automatico di SCIA. Il titolo eventualmente necessario — CILA, SCIA o permesso di costruire — dipende dalla consistenza dell’intervento, dalla disciplina regionale e comunale, dai vincoli e dalle trasformazioni effettive del suolo. La verifica va fatta prima dei lavori con un tecnico e con l’Ufficio comunale competente.

La nozione civilistica di pertinenza dell’articolo 817 del Codice Civile non determina da sola il regime edilizio: in urbanistica contano anche funzione, dimensioni, stabilità, opere accessorie e impatto sul territorio.

Diverso invece è il caso delle piscine fuori terra dove non sia necessario realizzare basamenti in cemento per la loro collocazione. Le piscine fuori terra possono essere realizzate con un telaio in acciaio contenente una vasca in PVC oppure con pannelli rigidi di diversi materiali (acciaio, legno).

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Piscine fuoriterra autoportanti: serve il permesso?

Le piscine autoportanti, cosiddette gonfiabili in quanto il bordo sostiene la vasca stessa una volta riempita d’acqua, sono strutture vendute con un kit di montaggio su terra appositamente pensate per la costruzione in autonomia. Il fatto che la vasca sia solamente appoggiata sul terreno e realizzata con materiali leggeri facilmente rimovibili, la fa rientrare nella categoria degli accessori da giardino.

Una piscina autoportante di modeste dimensioni, realmente stagionale, semplicemente appoggiata e rimossa senza opere può rientrare nei casi che non richiedono un titolo edilizio. La sola dichiarazione di “mobilità” del produttore, tuttavia, non basta a stabilirlo: contano durata dell’installazione, uso, dimensioni, ancoraggi, platee, impianti e modifiche del terreno.

Se la vasca resta stabilmente installata o è accompagnata da opere permanenti, occorre una valutazione urbanistica specifica. La soglia del 20% citata dall’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 riguarda una delle ipotesi in cui le pertinenze sono comunque qualificate come nuova costruzione, ma non rende automaticamente liberi tutti gli interventi sotto tale soglia. In zona vincolata possono inoltre servire autorizzazioni ulteriori.

Un altro aspetto da tenere in considerazione, qualsiasi sia la tipologia di piscina fuori terra o gonfiabile, riguarda l’obbligo da parte del costruttore (l’azienda produttrice) di dimostrare di averla prodotta rispettando i requisiti previsti dalla normativa europea, che in questo caso è l’EN 16582-3:2015.

I fornitori sono dunque obbligati a produrre manuali tecnici di istruzione sulla pulizia e corretta manutenzione dell’impianto in modo che al momento dell’acquisto il cliente sia al corrente dei comportamenti da adottare durante l’installazione e l’utilizzo della piscina in totale sicurezza.

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Quali altre norme bisogna rispettare per le piscine fuori terra o gonfiabili?

Come per tutti gli altri impianti elettronici, di riscaldamento o idrici, anche per le piscine fuori terra o gonfiabili che facciano uso di pompe elettriche, filtri e scarichi valgono i requisiti di sicurezza prescritti dal DM 37/08, dove viene stabilito che nella progettazione di un impianto siano rispettate le linee guida e venga rilasciata una dichiarazione di conformità da parte dell’azienda produttrice.

Mentre per le piscine interrate o seminterrate è l’azienda stessa che realizza i lavori a produrre il certificato di agibilità, nel caso delle piscine fuori terra o gonfiabili sarà cura dell’acquirente verificare che il prodotto che si sta comprando risponda a tali requisiti di legge (solitamente si tratta di un certificato allegato alla prova d’acquisto).

Riassumendo, per le vasche fuori terra o gonfiabili, anche se si tratta di strutture temporanee di uso stagionale, bisogna tenere conto dei seguenti aspetti:

  • Una platea, una pedana stabile, scavi o impianti permanenti richiedono una verifica preventiva del titolo edilizio, senza automatismi.
  • Per una vasca stagionale realmente amovibile contano opere, dimensioni, durata e disciplina locale: il kit di montaggio o la soglia del 20% non bastano da soli.
  • In presenza di vincoli paesaggistici, storici o idrogeologici possono essere necessarie autorizzazioni ulteriori.
  • Il prodotto, gli impianti e il montaggio devono rispettare le norme tecniche applicabili e le istruzioni del fabbricante; per gli impianti realizzati in opera va verificata la dichiarazione di conformità.

Una vasca fuori terra amovibile non comporta automaticamente un aggiornamento catastale. La verifica diventa invece necessaria quando le opere modificano stabilmente consistenza, sagoma, destinazione o valore dell’immobile. Anche la presenza di una piscina non trasforma da sola l’abitazione in una categoria catastale di pregio: il classamento dipende dall’insieme delle caratteristiche dell’unità e deve essere valutato nel caso concreto.

Piscina seminterrata: caratteristiche e permessi

Una piscina seminterrata è inserita parzialmente nel terreno o sfrutta un dislivello. Scavi, livellamenti, muri, pedane e collegamenti permanenti impediscono di considerarla automaticamente una semplice vasca amovibile.

Non esiste un obbligo nazionale generale di presentare sempre una SCIA: il tecnico deve individuare il titolo corretto sulla base di opere, norme regionali e comunali e vincoli. Le regole di sicurezza delle piscine domestiche devono essere coordinate con la UNI EN 16582-1:2021 e con le istruzioni del sistema utilizzato.

Prima dell’acquisto è quindi opportuno far verificare posizione, terreno, opere accessorie e procedura dal tecnico comunale o da un professionista abilitato.