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Incentivi pompe di calore: cosa sapere per non perdere la detrazione del 65%

Nel 2025 l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza è incentivata con l’Ecobonus al 65%. Requisiti tecnici, spese ammesse, massimali, documentazione e compatibilità con altri bonus.

Incentivi pompe di calore: cosa sapere per non perdere la detrazione del 65% Incentivi pompe di calore: cosa sapere per non perdere la detrazione del 65%
Ultimo Aggiornamento:

Negli ultimi anni, le pompe di calore si sono imposte come una delle soluzioni più efficaci e sostenibili per riscaldare e raffrescare gli ambienti domestici. Il loro funzionamento a basso consumo, unito alla possibilità di produrre anche acqua calda sanitaria, le rende ideali per chi cerca comfort, efficienza e risparmio.

Nel 2025, l’installazione di pompe di calore continua ad essere incentivata grazie all’Ecobonus, con detrazioni fino al 65% delle spese sostenute. Tuttavia, accedere al beneficio non è automatico: occorre rispettare una serie di requisiti tecnici e adempimenti burocratici ben precisi, pena la perdita della detrazione.

Quali sono i parametri minimi di prestazione richiesti per i modelli installabili? Qual è il tetto massimo detraibile? E soprattutto: come si distinguono le pompe di calore aria-aria, aria-acqua, geotermiche e ibride ai fini dell’incentivo?

In questo articolo analizzeremo tutto ciò che serve sapere per sfruttare al meglio gli incentivi disponibili nel 2025.

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Tipologie di pompe di calore agevolabili con l’Ecobonus

Nel 2025 l’Ecobonus continua a incentivare in modo consistente l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza, riconoscendo una detrazione del 65% delle spese sostenute fino a un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare.

Non tutte le pompe di calore però sono ammesse all’agevolazione: la detrazione è riservata solo ai modelli che garantiscono elevati standard di efficienza energetica, come indicato dal decreto 6 agosto 2020 e dalla normativa ENEA.

Le tipologie ammesse comprendono:

  • Pompe di calore aria-aria
    Dispositivi che prelevano calore dall’aria esterna per riscaldare gli ambienti interni e viceversa. Sono le più diffuse nelle abitazioni, ma per essere ammissibili devono rispettare valori minimi di rendimento espressi attraverso i coefficienti COP ed EER (Coefficient of Performance e Energy Efficiency Ratio).
  • Pompe di calore aria-acqua
    Trasferiscono energia termica dall’aria all’acqua per alimentare radiatori, pannelli radianti o impianti a pavimento. Hanno un’efficienza superiore alle aria-aria e possono coprire anche la produzione di acqua calda sanitaria.
  • Pompe di calore geotermiche a bassa entalpia
    Sfruttano il calore del sottosuolo tramite sonde verticali o orizzontali. Offrono alte prestazioni costanti tutto l’anno, ma richiedono interventi di scavo o trivellazione. Sono agevolabili integralmente, anche nelle opere correlate (es. posa sonde).
  • Pompe di calore ibride
    Sistemi integrati e assemblati in fabbrica, che uniscono una pompa di calore con una caldaia a condensazione. Sono incentivabili solo se progettati per funzionare in abbinamento sinergico tra le due tecnologie.

In tutti i casi, la detrazione non spetta per nuove installazioni in edifici che non avevano un impianto di climatizzazione invernale preesistente. È richiesta la sostituzione totale o parziale di un impianto esistente.

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Requisiti tecnici minimi e prestazioni richieste

Per ottenere la detrazione fiscale del 65% sull’installazione di una pompa di calore nel 2025, non basta acquistare un dispositivo ad alta efficienza: è necessario che l’intervento rispetti precisi requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente, in particolare dal decreto 6 agosto 2020, che ha aggiornato i criteri minimi di accesso all’Ecobonus.

I principali requisiti riguardano le prestazioni energetiche del sistema installato, da certificare con apposita documentazione tecnica e asseverazione di un tecnico abilitato.

Efficienza energetica minima: COP e EER

Il parametro principale per l’ammissibilità all’incentivo è il coefficiente di prestazione energetica stagionale, che varia in funzione della potenza dell’impianto e della sua tipologia.

Per pompe di calore aria-aria e aria-acqua, i valori minimi di riferimento sono:

  • COP ≥ 3,8 per impianti fino a 12 kW
  • COP ≥ 3,6 per impianti da 12 a 35 kW
  • COP ≥ 3,4 per impianti superiori a 35 kW

Per i dispositivi che forniscono anche raffrescamento, si considera anche il parametro EER, con valori minimi simili.

Per le pompe di calore geotermiche, i requisiti di prestazione sono ancora più stringenti, ma sono giustificati da un’efficienza nettamente superiore.

I valori devono essere certificati dal produttore e indicati nella documentazione tecnica allegata al prodotto.

Classificazione energetica

Il generatore deve essere in classe energetica A o superiore, come da Regolamento (UE) 811/2013. I prodotti devono essere dotati di etichetta energetica e scheda tecnica conformi alla normativa sull’ecodesign.

Rispetto dei massimali di costo

A partire dal 2020, oltre alla prestazione energetica, è necessario rispettare anche i massimali di costo specifici per unità di prodotto, stabiliti dal Decreto Requisiti.

Ad esempio:

  • pompa di calore aria-aria: fino a 1.000 €/kW
  • pompa di calore aria-acqua: fino a 1.300 €/kW
  • pompa di calore geotermica: fino a 1.800 €/kW

Il costo complessivo dell’intervento, comprensivo di materiali, posa in opera e opere accessorie, non deve superare tali soglie.

Compatibilità impiantistica

È obbligatorio che l’intervento sia compatibile con l’impianto esistente o che preveda le necessarie opere di adattamento tecnico. In alcuni casi può essere richiesto il rifacimento di alcune sezioni dell’impianto termoidraulico, anch’esse detraibili se funzionali al nuovo sistema.

Leggi anche: Riscaldamento centralizzato: il condominio ne risponde se malfunzionante

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Spese detraibili, limiti e modalità di pagamento

L’Ecobonus 2025 per l’installazione delle pompe di calore consente di detrarre il 65% delle spese sostenute, fino a un massimale di 30.000 euro per unità immobiliare. Questo limite si riferisce alla spesa complessiva agevolabile, e non all’importo detratto.

Di conseguenza, la detrazione massima effettiva ammonta a 19.500 euro, distribuita in dieci rate annuali di pari importo.

Spese ammissibili

Sono detraibili tutte le spese sostenute per l’intervento, a condizione che siano funzionali, pertinenti e documentate. Tra queste:

  • Acquisto e installazione della pompa di calore, incluse le unità esterne e i componenti accessori (compressori, ventilatori, scambiatori di calore, ecc.)
  • Smontaggio e dismissione dell’impianto preesistente
  • Opere murarie e idrauliche necessarie all’installazione (adeguamento tubazioni, sistemi di distribuzione, allacciamenti)
  • Realizzazione di sistemi di accumulo e serbatoi integrativi
  • Fornitura e posa in opera di materiali isolanti o strutture di supporto
  • Spese professionali per la progettazione, la direzione lavori, la redazione dell’asseverazione e dell’APE
  • IVA, bolli e oneri accessori, se legati all’intervento

In caso di sistemi geotermici, rientrano anche le spese per la posa delle sonde e le opere di trivellazione.

Modalità di pagamento

Per le persone fisiche, i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale parlante, con indicazione di:

  • Causale del versamento, con riferimento all’art. 14 del D.L. 63/2013
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • Partita IVA o codice fiscale dell’impresa esecutrice

Il bonifico parlante è un requisito essenziale per accedere al beneficio. I pagamenti con carta di credito, contanti o bonifici ordinari non danno diritto alla detrazione, salvo nel caso in cui l’intervento sia effettuato da soggetti con reddito d’impresa (imprese individuali, società), per i quali valgono regole più flessibili, purché i pagamenti siano tracciabili.

Adempimenti aggiuntivi

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, è obbligatorio trasmettere all’ENEA, tramite il portale ufficiale detrazionifiscali.enea.it, la scheda descrittiva dell’intervento e l’eventuale APE post-intervento, ove richiesto.

La mancata trasmissione della documentazione all’ENEA può comportare l’esclusione dal beneficio, salvo comprovata buona fede del contribuente e documentazione tecnica completa.

Leggi anche: Attestato di Prestazione Energetica (APE): Cos’è, obblighi e costi

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Compatibilità con altri incentivi e casi particolari

L’Ecobonus per l’installazione delle pompe di calore, come disciplinato dal D.L. 63/2013 e successive modificazioni, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali che riguardino le stesse spese. Tuttavia, in presenza di interventi distinti, è possibile beneficiare di più bonus contemporaneamente, a condizione che siano rispettati i requisiti specifici per ciascun incentivo.

Incompatibilità con il Superbonus

Se la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale è stata realizzata come intervento trainato all’interno del Superbonus, non è possibile richiedere l’Ecobonus per lo stesso intervento. La doppia agevolazione è espressamente vietata.

Tuttavia, se la pompa di calore viene installata fuori dal perimetro del Superbonus, o su un altro immobile non interessato dal 110% o dal 90%, è perfettamente legittimo richiedere la detrazione al 65%.

Leggi anche: Superbonus 2025: la guida agli interventi ammessi e come accedere alla detrazione del 65%

Cumulo con Bonus Ristrutturazioni o Bonus Casa

È ammesso il cumulo solo in presenza di interventi diversi. Ad esempio:

  • se si installa una pompa di calore (Ecobonus 65%) e si rifanno contemporaneamente i rivestimenti o i pavimenti (Bonus Ristrutturazioni 50%), si può beneficiare di entrambe le agevolazioni, a patto che:
    • le spese siano separate e documentate distintamente;
    • siano rispettati i requisiti specifici di ogni bonus;
    • siano effettuati pagamenti tracciabili e conformi.

Interventi su parti comuni condominiali

Nel caso di impianti centralizzati su edifici condominiali, l’agevolazione può essere richiesta dai singoli condòmini, in base alla quota di spesa a loro imputata. In questi casi, è necessaria una delibera assembleare e la trasmissione unica della pratica ENEA per l’intero edificio.

Successione e compravendita

In caso di cessione dell’immobile prima del completamento del piano di detrazione decennale, il diritto al beneficio fiscale viene trasferito all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti formalizzato nell’atto di vendita.

In caso di decesso del contribuente, il diritto si trasferisce agli eredi che conservano la disponibilità dell’immobile, a condizione che ne conservino l’uso diretto (residenza o locazione).



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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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