Il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di efficienza e rinnovabili su edifici esistenti. Rimborso diretto, accesso semplificato e controlli rigorosi garantiscono sostenibilità e trasparenza per PA, privati e imprese.
In un periodo storico in cui la transizione ecologica non è più solo un’opzione, ma una necessità, lo Stato italiano rinnova il suo impegno verso un’edilizia più sostenibile con l’introduzione del Conto Termico 3.0, disciplinato dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2025. Si tratta di un aggiornamento sostanziale e strategico dell’ormai noto incentivo, pensato per sostenere interventi di riqualificazione energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in particolare nelle strutture della Pubblica Amministrazione, nel settore terziario e nell’ambito residenziale.
Rispetto alle versioni precedenti, il nuovo Conto Termico si presenta con regole più semplici, maggiore efficacia operativa e una visione fortemente orientata alla decarbonizzazione del patrimonio edilizio nazionale, coerentemente con gli obiettivi del PNIEC 2024 (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima). In pratica, è lo strumento principe per chi vuole sostituire vecchi impianti, coibentare edifici, installare pompe di calore, pannelli solari termici o sistemi di automazione avanzati, accedendo a contributi che arrivano fino al 65%, e in alcuni casi al 100%, delle spese sostenute.
Ma chi può davvero accedervi? Quali interventi sono ammessi? Quali sono le tempistiche, i limiti di spesa e le modalità di erogazione? E soprattutto: conviene davvero scegliere il Conto Termico rispetto ad altri strumenti come Superbonus o Bonus Casa?
Se anche tu ti stai facendo queste domande, questa guida è la lettura giusta per te: analizzeremo ogni aspetto del nuovo Conto Termico 3.0, senza tralasciare nulla, con un linguaggio semplice ma rigoroso.
Advertisement - PubblicitàIl Conto Termico 3.0 è il nuovo meccanismo statale di incentivazione, aggiornato con il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025, che mira a promuovere la riqualificazione energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Rappresenta l’evoluzione del Conto Termico 2.0, introdotto nel 2016, e ne amplia significativamente le possibilità applicative, puntando su semplificazione, efficacia e innovazione tecnologica.
Ma cosa significa concretamente? Il Conto Termico 3.0 serve a sostenere economicamente interventi di piccola scala, sia nel settore pubblico che privato, che contribuiscono a ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti. L’obiettivo dichiarato è duplice: da una parte favorire la transizione ecologica del patrimonio edilizio nazionale; dall’altra, abbattere i costi energetici per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
A differenza di altri incentivi fiscali (come il Superbonus), il Conto Termico non prevede detrazioni IRPEF, ma un rimborso diretto, gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). In pratica, il soggetto che realizza l’intervento riceve direttamente sul proprio conto corrente il contributo spettante, in un’unica soluzione o in rate annuali costanti fino a 5 anni.
Le spese incentivabili riguardano, ad esempio:
Il nuovo Conto Termico si propone quindi come uno strumento versatile e concreto per migliorare l’efficienza energetica in ambito edilizio, con una particolare attenzione verso:
In sintesi, il Conto Termico 3.0 non è un bonus qualunque, ma una vera e propria leva operativa per il futuro dell’edilizia sostenibile in Italia.
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Advertisement - PubblicitàIl Conto Termico 3.0 è regolato dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025. Questo nuovo provvedimento aggiorna in modo sostanziale le regole stabilite dai precedenti decreti del 2012 e del 2016 (rispettivamente il DM 28/12/2012 e il DM 16/02/2016), integrandole con quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e dalle direttive europee più recenti.
Il decreto richiama esplicitamente diverse norme europee e italiane tra cui:
Il nuovo decreto tiene conto anche del PNRR, dei regolamenti europei sugli aiuti di Stato (Reg. UE 2023/1315), e della necessità di razionalizzare gli strumenti esistenti alla luce degli obiettivi climatici al 2030.
Rispetto alla versione precedente (Conto Termico 2.0), il decreto del 7 agosto 2025 introduce numerose novità sostanziali:
Il decreto conferma il ruolo centrale del GSE – Gestore dei Servizi Energetici, quale unico soggetto responsabile per la valutazione, l’ammissione e l’erogazione degli incentivi, con poteri di controllo e revoca in caso di violazioni.
Insomma, il DM 7 agosto 2025 non si limita ad aggiornare un vecchio incentivo, ma lo trasforma in uno strumento strategico, al passo con le sfide del cambiamento climatico, della digitalizzazione degli edifici e della transizione energetica.
Advertisement - PubblicitàUno degli aspetti più rilevanti del Conto Termico 3.0 è l’ampliamento e la definizione puntuale della platea dei beneficiari. Il nuovo decreto chiarisce chi può effettivamente usufruire degli incentivi, distinguendo tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con alcune novità importanti rispetto alle versioni precedenti.
Possono accedere agli incentivi:
Inoltre, il decreto estende la possibilità di accesso anche alle:
Una grande novità riguarda i piccoli comuni (fino a 15.000 abitanti), per i quali è prevista la possibilità di ricevere incentivi fino al 100% delle spese ammissibili.
Il decreto distingue due grandi categorie:
Possono accedere agli incentivi per interventi su immobili destinati ad attività economiche o professionali:
Sono inclusi anche:
Solo per interventi di produzione di energia termica (non di efficienza energetica), possono accedere:
In sintesi, mentre gli interventi di efficienza energetica sono riservati al settore pubblico e al terziario, quelli per la produzione di energia termica da rinnovabili sono aperti anche al comparto residenziale privato.
Il decreto include anche gli enti del Terzo Settore non commerciali, a condizione che non svolgano attività economica. Questo apre la porta a:
Se agiscono in ambito pubblico o su edifici residenziali, possono accedere agli stessi incentivi previsti per la PA o i privati.
Il nuovo assetto rende il Conto Termico 3.0 più accessibile e inclusivo, con una particolare attenzione alle categorie più fragili (piccoli comuni, enti no profit, amministrazioni con scarsa capacità finanziaria) e al contempo più rigido nei requisiti, per evitare abusi.
Advertisement - PubblicitàIl Conto Termico 3.0 finanzia un’ampia gamma di interventi di piccole dimensioni, mirati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti e a produrre energia termica da fonti rinnovabili. Il decreto distingue chiaramente le due grandi aree di intervento, entrambe regolamentate e incentivabili secondo specifici requisiti tecnici.
Riservati a:
Si tratta di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi e al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Le tipologie incentivabili sono:
Questi interventi devono essere realizzati su edifici esistenti e climatizzati, non su nuove costruzioni.
Aperti sia a:
Sono incentivabili i seguenti interventi:
Anche in questo caso, gli impianti devono sostituire sistemi esistenti e operare su edifici climatizzati, serre o fabbricati rurali già in uso.
Il decreto introduce il concetto di “multintervento”, ovvero la possibilità di combinare più interventi sullo stesso edificio (es. coibentazione + pompe di calore + fotovoltaico) all’interno di un unico progetto, che può ricevere un incentivo più elevato e su misura.
Vengono incentivati anche i “progetti integrati” approvati nell’ambito di programmi complessi, ad esempio all’interno del PNRR o di bandi regionali, con maggiore sinergia tra soggetti pubblici e privati.
Gli interventi devono rispettare requisiti minimi previsti negli allegati I e II del decreto. Inoltre:
Il ventaglio di interventi incentivabili è quindi molto ampio e consente di personalizzare gli interventi in base alle esigenze specifiche dell’edificio, con un occhio attento sia alla sostenibilità ambientale che al risparmio economico.
Advertisement - PubblicitàUna delle caratteristiche più interessanti del Conto Termico 3.0 è la modalità di incentivo diretta, che lo distingue nettamente da strumenti come il Superbonus 110% o le classiche detrazioni fiscali. Infatti, il contributo viene erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) sotto forma di bonifico, in tempi relativamente brevi, e non come credito d’imposta.
Ma quanto si può ottenere, per quanto tempo e con quali modalità? Vediamolo nel dettaglio.
L’incentivo copre una percentuale della spesa ammissibile sostenuta per l’intervento. Il valore dipende da:
È previsto anche un massimale di spesa per ogni tecnologia (specificato negli allegati tecnici al decreto), così da garantire l’equilibrio dei fondi.
L’incentivo può essere erogato:
La rateizzazione serve a evitare sovraccarichi di spesa pubblica e stimolare una pianificazione energetica sostenibile nel tempo.
Una volta completato l’intervento, il soggetto responsabile deve:
Il GSE ha fino a 90 giorni per completare la valutazione e l’erogazione della prima rata (o dell’intero importo, se sotto soglia).
Il decreto ha fissato un tetto massimo di spesa annua cumulata pari a 900 milioni di euro, così suddiviso:
Una volta raggiunta la soglia, non vengono accettate nuove richieste fino all’anno successivo, salvo rimodulazioni autorizzate dal Ministero.
Il Conto Termico 3.0 si conferma quindi come uno strumento efficace, diretto e flessibile, con incentivi importanti che arrivano rapidamente nelle tasche dei beneficiari. Ma attenzione: serve rispettare requisiti tecnici e tempistiche precise, pena la decadenza del contributo.
Advertisement - PubblicitàIl Conto Termico 3.0, aggiornato con il DM 7 agosto 2025, definisce in modo preciso le spese ammissibili per il calcolo dell’incentivo. Questo è un punto cruciale: solo i costi rientranti nelle categorie specificate nel decreto saranno presi in considerazione dal GSE per determinare il contributo economico da erogare.
Vediamo in dettaglio cosa è ammesso.
Sono ammesse, comprensive di IVA (se costituisce un costo), le seguenti spese:
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Anche in questo caso, sono ammesse le spese relative a:
Accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 è oggi più semplice rispetto al passato, grazie a una procedura digitalizzata e centralizzata tramite il Portaltermico del GSE – Gestore dei Servizi Energetici. Tuttavia, per ottenere correttamente l’incentivo, è fondamentale rispettare tempi, requisiti e documentazione previsti dal DM 7 agosto 2025.
Ecco una guida passo passo.
Il Portaltermico è il portale ufficiale predisposto dal GSE per la gestione di tutte le pratiche legate al Conto Termico. È disponibile online all’indirizzo: 👉 https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico
Per accedere è necessario:
Il decreto prevede due modalità operative distinte:
Per la corretta compilazione della scheda-domanda e per la valutazione da parte del GSE, sono necessari:
Tutta la documentazione deve essere in formato digitale, firmata elettronicamente ove previsto.
Il GSE fornisce supporto diretto tramite:
Negli ultimi anni, la riqualificazione energetica degli edifici ha goduto di grande attenzione legislativa, con l’introduzione di diversi strumenti di incentivazione. Il più noto è sicuramente il Superbonus, ma con l’aggiornamento del Conto Termico 3.0 (DM 7 agosto 2025), molti si chiedono: quale incentivo conviene di più?
La risposta, come spesso accade, dipende da chi sei, cosa devi fare e quanto tempo hai.
Caratteristica | Conto Termico 3.0 | Superbonus (post-2024) |
Forma di incentivo | Rimborso diretto (bonifico GSE) | Detrazione fiscale (in 4 o 10 anni) |
Importo massimo | Fino al 65% o 100% della spesa | Fino al 70% nel 2025 (era 110% nel 2020-22) |
Tempi di erogazione | 60-90 giorni (se <5.000 €) oppure in 5 anni | In 4-10 anni via dichiarazione dei redditi |
Accessibilità | Ampia (PA, privati, imprese, piccoli comuni) | Solo condomìni e abitazioni principali (limiti crescenti) |
Interventi ammessi | Specifici, solo su edifici esistenti climatizzati | Più ampi (trainanti e trainati) |
Cumulabilità | Sì, con altri bonus (entro limiti) | No, con altri bonus per gli stessi lavori |
Gestione pratica | Tramite Portaltermico GSE | Tramite dichiarazione dei redditi o CAF |
Controlli e revoche | GSE, anche su documentazione tecnica | Agenzia delle Entrate (fiscale) |
Il Conto Termico nasce come incentivo agile e operativo, pensato per facilitare interventi specifici, mirati e spesso di dimensioni contenute. È lo strumento ideale per chi cerca un rimborso concreto, veloce e sicuro, senza doversi preoccupare della capienza fiscale o dell’orizzonte decennale delle detrazioni.
Il Superbonus, al contrario, è stato concepito per incentivare interventi strutturali, complessi, ad alta incidenza economica, come la riqualificazione profonda di interi condomìni o la trasformazione integrale di abitazioni unifamiliari. Tuttavia, con la riduzione progressiva delle aliquote (70% nel 2025, 65% dal 2026), ha perso parte del suo appeal originario.
Advertisement - PubblicitàIl Conto Termico 3.0 conviene quando si ha la necessità di intervenire in tempi rapidi, con investimenti contenuti, su edifici pubblici o privati già esistenti e dotati di impianti di climatizzazione. È particolarmente vantaggioso per i comuni con meno di 15.000 abitanti, che possono ricevere un incentivo fino al 100% della spesa, e per il settore terziario, spesso escluso da altri bonus.
Anche le PA, grazie alla prenotazione anticipata dell’incentivo, trovano in questo strumento una leva strategica per ammodernare il patrimonio edilizio con una programmazione certa.
Leggi anche: Superbonus 2025: la guida agli interventi ammessi e come accedere alla detrazione del 65%
Advertisement - PubblicitàIl Superbonus continua ad avere una sua logica in presenza di interventi complessi e integrati, come il cappotto termico combinato con la sostituzione dell’impianto e l’installazione del fotovoltaico.
È pensato per chi può sostenere un investimento iniziale e recuperarlo nel tempo, oppure per chi ha ancora la possibilità di cedere il credito a terzi, cosa sempre più difficile ma non del tutto esclusa in ambito condominiale.
Immaginiamo un piccolo comune che vuole sostituire una vecchia caldaia a gasolio nella scuola primaria. Il Conto Termico gli consente di ricevere il 100% della spesa in tempi rapidi, anche con un acconto iniziale, e senza sforzi burocratici eccessivi.
Viceversa, un condominio di 12 appartamenti che vuole rifare completamente la facciata, installare il cappotto e il fotovoltaico, potrebbe valutare ancora il Superbonus, a patto di avere i requisiti tecnici e fiscali per procedere.
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