Acquistare o costruire un box auto o un posto auto pertinenziale può rappresentare una scelta strategica: aumenta il valore dell’immobile, risolve problemi di parcheggio e migliora la sicurezza. Ma non tutti sanno che esiste una detrazione fiscale specifica collegata al bonus ristrutturazione, che consente di recuperare una parte delle spese sostenute.

Qual è la percentuale di detrazione nel 2026? Vale solo per il box nuovo o anche per quello acquistato dal costruttore? Serve il bonifico parlante? E cosa succede se il box non è ancora accatastato come pertinenza?

In questa guida analizziamo in modo chiaro e operativo tutto ciò che devi sapere per non perdere l’agevolazione.

Cos’è il bonus per box e posti auto pertinenziali

Il bonus per acquisto o costruzione di box e posti auto pertinenziali rientra tra le agevolazioni previste dall’articolo 16-bis del TUIR, che disciplina la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio .

In pratica, è possibile detrarre dall’Irpef una parte delle spese sostenute per:

  • la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • l’acquisto di box o posti auto già realizzati, a condizione che siano pertinenziali a un’abitazione.

Qual è la percentuale di detrazione nel 2026?

Nel 2026 la percentuale varia in base alla situazione dell’immobile:

  • 50% se il box è pertinenza dell’abitazione principale e la spesa è sostenuta dal proprietario o titolare di diritto reale;
  • 36% negli altri casi ammessi.

Il limite massimo di spesa resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare, considerando l’intervento nel suo complesso.

Attenzione però: nel caso di acquisto da impresa, la detrazione non si calcola sul prezzo totale pagato, ma solo sui costi di costruzione dichiarati dal costruttore.

Approfondisci: Bonus Ristrutturazione 2026: guida completa a detrazioni, percentuali, limiti e novità

Differenza tra costruzione e acquisto del box: cosa cambia nella detrazione

Quando si parla di bonus box pertinenziale, è fondamentale distinguere tra costruzione diretta e acquisto da impresa costruttrice, perché le regole operative cambiano in modo significativo.

Costruzione del box pertinenziale

Se realizzi direttamente un box o un posto auto pertinenziale (anche in proprietà comune), puoi detrarre le spese sostenute per la costruzione.

Rientrano nell’agevolazione:

  • costi per lavori edili;
  • progettazione e spese tecniche;
  • oneri di urbanizzazione;
  • IVA;
  • eventuali costi professionali collegati all’intervento.

La detrazione si calcola sull’intera spesa sostenuta, nel limite massimo previsto (96.000 euro per unità immobiliare), con le percentuali in vigore nel 2026.

Condizione essenziale: il box deve essere pertinenziale a un’abitazione e il vincolo di pertinenzialità deve risultare formalmente (di norma dall’atto notarile o dalla pratica edilizia).

Acquisto del box da impresa

Se invece acquisti un box già realizzato dall’impresa costruttrice, la detrazione non si applica sull’intero prezzo pagato.

Puoi detrarre solo i costi di costruzione dichiarati dall’impresa venditrice.

Questo significa che:

  • l’impresa deve rilasciare una dichiarazione che attesti il costo di costruzione;
  • la detrazione si calcola esclusivamente su quell’importo;
  • il pagamento deve avvenire con bonifico parlante.

Esempio pratico: Se acquisti un box a 30.000 euro ma il costo di costruzione certificato dall’impresa è 18.000 euro, la detrazione si calcolerà su 18.000 euro e non su 30.000.

Anche in questo caso è indispensabile che il box sia pertinenza di un’abitazione.

Il requisito fondamentale: quando il box è davvero “pertinenziale”

Uno degli errori più frequenti riguarda proprio questo aspetto: non basta acquistare o costruire un box per avere diritto alla detrazione. È indispensabile che il box o il posto auto sia pertinenza di un’abitazione.

Ma cosa significa, in concreto, “pertinenza”?

Dal punto di vista fiscale, un bene è pertinenziale quando è destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro immobile, in questo caso l’abitazione. Non è quindi necessario che il box sia nello stesso edificio, ma deve esserci un vincolo oggettivo e formale.

Come si dimostra la pertinenzialità

Per non perdere il bonus è necessario che:

  • il vincolo di pertinenzialità risulti dall’atto notarile di acquisto;
  • oppure sia indicato nella concessione edilizia o nella documentazione urbanistica;
  • oppure venga formalizzato al momento dell’acquisto.

Attenzione: il box può anche essere acquistato in un momento successivo rispetto all’abitazione, ma il vincolo deve essere esplicitato.

Non è invece richiesto che il box sia destinato ad abitazione principale per poter ottenere la detrazione base. Tuttavia, come visto in precedenza, nel 2026 l’aliquota del 50% si applica solo se:

  • il box è pertinenza dell’abitazione principale;
  • il contribuente è proprietario o titolare di diritto reale.

In tutti gli altri casi si applica la detrazione ridotta del 36%.

Box non ancora accatastato: si perde l’agevolazione?

Un’altra domanda molto frequente riguarda il box in corso di costruzione o non ancora accatastato.

La detrazione è ammessa anche prima dell’accatastamento definitivo, purché:

  • esista un titolo edilizio valido;
  • sia chiaro il vincolo pertinenziale;
  • il pagamento avvenga correttamente con bonifico parlante.

L’importante è che, al termine dei lavori, il box risulti regolarmente accatastato come unità pertinenziale.

Come pagare correttamente: il bonifico parlante

Per ottenere la detrazione per acquisto o costruzione del box pertinenziale, il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale “parlante”, cioè un bonifico specifico per ristrutturazioni edilizie.

Non è un semplice bonifico ordinario.

Nel bonifico devono risultare obbligatoriamente:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma sulle ristrutturazioni edilizie;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa che riceve il pagamento.

Questo vale sia per:

  • costruzione diretta del box;
  • acquisto dal costruttore (limitato ai costi di costruzione).

Approfondisci: Bonus Ristrutturazione e bonifico parlante: come compilarlo correttamente ed evitare errori

Attenzione agli errori nel bonifico

Se il bonifico non contiene i dati corretti, si rischia di perdere la detrazione. Tuttavia, esistono alcune soluzioni:

  • se l’errore viene individuato subito, è possibile ripetere il pagamento correttamente;
  • in alternativa, può essere necessaria una dichiarazione dell’impresa che attesti la corretta contabilizzazione dell’importo.

Un altro aspetto fondamentale: banche e Poste applicano una ritenuta dell’11% a titolo di acconto sull’impresa che riceve il pagamento. Questo non incide sull’importo della detrazione, ma è il motivo per cui il bonifico deve essere compilato correttamente.

Quali documenti bisogna conservare

Per evitare contestazioni in caso di controllo fiscale, è fondamentale conservare:

  • ricevuta del bonifico parlante;
  • fatture relative ai lavori o all’acquisto;
  • dichiarazione dell’impresa con indicazione dei costi di costruzione (in caso di acquisto);
  • atto notarile che attesta il vincolo pertinenziale;
  • eventuali titoli edilizi (in caso di costruzione).

Senza la certificazione del costo di costruzione rilasciata dall’impresa, nel caso di acquisto, la detrazione non può essere calcolata.

Vendita dell’immobile o del box: cosa succede alla detrazione?

Una delle domande più frequenti riguarda il destino della detrazione se, dopo aver iniziato a beneficiarne, si decide di vendere la casa o il box pertinenziale.

La regola generale prevista per il bonus ristrutturazione si applica anche ai box auto pertinenziali: la detrazione non ancora utilizzata si trasferisce all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

Trasferimento automatico all’acquirente

Se vendi l’abitazione (con il box pertinenziale) prima di aver completato le 10 rate annuali di detrazione:

  • le quote residue passano automaticamente all’acquirente;
  • l’acquirente continuerà a detrarre le rate rimanenti.

Tuttavia, nell’atto di vendita è possibile stabilire che:

  • le rate residue restino al venditore.

In assenza di una clausola specifica, il trasferimento è automatico.

E se vendo solo il box?

Se il box è pertinenziale all’abitazione e viene venduto separatamente, la situazione può diventare più delicata.

Occorre verificare:

  • se viene meno il vincolo pertinenziale;
  • se la vendita riguarda anche l’immobile principale.

In linea generale, se il box è stato oggetto della detrazione e viene ceduto, le rate residue seguono il bene venduto, salvo diverso accordo.

Per questo motivo è fondamentale disciplinare correttamente la questione nel rogito notarile.

Leggi anche: Vendita box auto pertinenziale e detrazione Irpef: cosa succede alle rate residue?

In caso di successione

Se il contribuente muore prima di aver completato la fruizione della detrazione:

  • le quote residue si trasferiscono all’erede;
  • ma solo se quest’ultimo mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Se l’erede non utilizza direttamente l’immobile, la detrazione si perde.