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Assicurazione infortuni obbligatoria: iscrizioni, pagamenti, sanzioni

Assicurazione infortuni obbligatoria: iscrizioni, pagamenti, sanzioniAssicurazione infortuni obbligatoria: iscrizioni, pagamenti, sanzioni
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L’assicurazione infortuni domestici dev’essere obbligatoriamente sottoscritta dai soggetti che si occupano – in maniera esclusiva, ma anche solo temporaneamente – della cura della propria famiglia e della casa familiare.

Sono soggetti all’obbligo di iscrizione tutti i casalinghi e le casalinghe che non svolgono altro lavoro al di fuori di tale attività domestica, che dev’essere svolta gratuitamente e senza vincoli di subordinazione.

Sono comunque tenuti all’iscrizione inoltre tutti gli individui dai 18 ai 67 anni che si trovano in stato di sospensione dalla propria attività lavorativa, così come tutti gli studenti che non lavorano e che si occupano della cura della casa familiare, oppure dell’alloggio in cui risiedono.

Insomma, l’assicurazione contro gli infortuni domestici dev’essere sottoscritta obbligatoriamente da numerose categorie di soggetti.

Vediamo come si procede all’iscrizione, ai pagamenti e al rinnovo.

Leggi anche: “Assicurazione infortuni domestici: obbligati casalinghi, lavoratori e studenti

Assicurazione infortuni domestici: come funziona l’iscrizione?

A partire dal 1° gennaio 2020, l’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni domestici può essere sottoscritta solo per via telematica mediante il servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, accedendo con le proprie credenziali al portale dell’INAIL.

Al momento dell’iscrizione sarà necessario corrispondere l’importo relativo alla prima annualità di copertura assicurativa, pari a 24 euro, non frazionabili su base mensile.

L’iscrizione si considererà effettuata una volta effettuato il pagamento del premio annuale, mentre la copertura avrà validità dal giorno successivo.

Il servizio telematico è dedicato ai soggetti che provvedono per la prima volta all’iscrizione, ma anche a coloro che l’avevano già sottoscritta in passato e che poi l’hanno annullata o non l’hanno rinnovata.

La domanda di iscrizione dovrà comunque essere presentata prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi, e nello specifico da un massimo di 30 giorni ad un minimo 2 giorni precedenti tale data.

Le categorie di soggetti con reddito inferiore ad una certa soglia sono esonerati dal pagamento dei premi, sebbene siano comunque obbligati all’iscrizione. In questo caso, la richiesta di iscrizione dovrà essere sempre sottoscritta accedendo al portale INAIL, però con il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

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Soggetti esonerati, rinnovi, date e modalità di pagamento

Sono esonerati dal pagamento dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni domestici i soggetti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

  • Hanno un reddito personale complessivo lordo non superiore a 4.648,11 euro annui;
  • Fanno parte di un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 9.296,22 euro annui.

In questi casi, il pagamento dei premi sarà a carico dello Stato.

Chi invece non rientra tra le categorie di soggetti esonerati, sarà tenuto a corrispondere il premio annuale, pari a 24 euro, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al primo.

La copertura assicurativa avrà decorrenza dal 1° gennaio, senza soluzione di continuità, per chi è già iscritto e paga il rinnovo entro il 31 gennaio.

Per coloro che invece si iscrivono per la prima volta, o per coloro che sono già iscritti ma pagano in seguito al 31 gennaio, la copertura sarà valida dal giorno successivo al pagamento.

Il pagamento dei premi annuali dovrà essere predisposto sempre tramite il servizio online dedicato, cliccando su un apposito link del sistema PagoPA alla quale si verrà reindirizzati.

A quel punto sarà possibile pagare online, oppure, in alternativa, anche provvedere alla stampa del documento per pagare presso esercenti fisici quali:

  • Tutti gli uffici di Poste Italiane;
  • Banche o servizio bancomat,
  • Tutti i tabaccai, le ricevitorie o i supermercati abilitati al servizio.

Il pagamento potrà avvenire in contanti, con carta di credito o debito, oppure addebito sul conto corrente.

Tutti gli Avvisi legati al rinnovo del premio, come detto, dovranno essere corrisposti entro il 31 gennaio di ogni anno. Se tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, si considererà valido come termine il primo giorno lavorativo successivo.

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Assicurazione infortuni: sanzioni per mancata iscrizione o pagamenti

In tutti gli Avvisi di pagamento – sia quelli relativi al primo pagamento che quelli legati al rinnovo dell’assicurazione contro gli infortuni domestici – sarà presente una data di scadenza.

Nel caso in cui non si dovesse rispettare tale termine, alla somma dovuta saranno applicati gli interessi (calcolati automaticamente dal sistema), nelle modalità che seguono:

  1. Se il pagamento avviene con un ritardo massimo di 60 giorni, l’importo annuale dovuto sarà incrementato di 12 euro;
  2. Se il pagamento viene corrisposto con un ritardo di oltre 60 giorni, l’importo sarà incrementato di 24 euro.

Chi invece non dovesse provvedere ai pagamenti (o alla stessa iscrizione) pur essendo obbligato, sarà sanzionato dall’INAIL a seconda della durata del periodo di trasgressione. La sanzione anche in questo caso consisterà nell’incremento dell’importo dovuto, che comunque non potrà essere maggiorato di più del doppio della somma annuale del premio, 24 euro.

Ricordiamo che l’assicurazione è obbligatoria fino ai 67 anni compiuti. Pertanto, il premio dovrà essere corrisposto anche in relazione all’anno in cui si compiono 67 anni. Non sarà più obbligatoria invece a partire dall’anno in cui si compiono 68 anni.

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TAGS: assicurazione, assicurazione infortuni, obbligo assicurazione

Autore: Redazione Online

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