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Beni culturali mobili e immobili: cosa è ricompreso?

Beni culturali mobili e immobili: cosa è ricompreso?Beni culturali mobili e immobili: cosa è ricompreso?
Ultimo Aggiornamento:

Il Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) impone la tutela e la valorizzazione di tutte le cose materiali e immateriali che abbiano interesse storico, artistico, paesaggistico e non solo.

Il patrimonio culturale italiano, nello specifico, si distingue in beni culturali e beni paesaggistici.

Vediamo di seguito l’elenco dei principali i beni culturali che la legge impone di tutelare e valorizzare.

Beni culturali appartenenti automaticamente al patrimonio nazionale

Il Codice dei Beni Culturali dispone, all’art. 10, che tutte le cose mobili e immobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, debbano essere considerate beni culturali del patrimonio.

Ciò a prescindere dalla loro appartenenza, che in determinati casi può essere pubblica o privata. Si specifica, infatti, che è i beni culturali possono appartenere:

  • Allo Stato, alle regioni o ad altri enti pubblici territoriali;
  • Ad ogni altro ente ed istituto pubblico;
  • A persone giuridiche private senza scopo di lucro, inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Ma chiaramente non è finita qui.

Sono difatti considerati beni culturali anche tutti i seguenti:

  1. Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi appartenenti allo Stato o ad altre istituzioni ed enti pubblici.
  2. Gli archivi e i singoli documenti appartenenti allo Stato o ad altre istituzioni ed enti pubblici.
  3. Le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato o di altre istituzioni ed enti pubblici, ad eccezione di:
    • Biblioteche popolari;
    • Biblioteche del contadino nelle zone di riforma;
    • Centri bibliotecari di educazione permanente;
    • Biblioteche adibite al Servizio nazionale di lettura.

Per quanto riguarda i beni ricompresi sopra (musei, archivi, documenti e raccolte bibliotecarie) non è necessaria alcuna dichiarazione che ne attesti l’importanza e il pregio.

Si tratta infatti di beni che devono essere sempre considerati parte del patrimonio culturale, anche nel caso in cui dovesse essere modificata in qualunque modo la loro natura giuridica.

Beni che necessitano di apposita dichiarazione dell’interesse culturale

Esistono invece altri beni mobili o immobili per i quali l’importanza nazionale dev’essere attestata mediante il rilascio della cosiddetta “Dichiarazione dell’interesse culturale” di cui all’art. 13 del Codice.

Si tratta di:

  1. Cose mobili e immobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, e che appartengano a soggetti differenti rispetto allo Stato e ad altre istituzioni o enti pubblici.
  2. Archivi e singoli documenti, di proprietà di soggetti privati, che abbiano interesse storico particolarmente rilevante.
  3. Raccolte librarie, di proprietà di soggetti privati, che abbiano eccezionale interesse culturale.
  4. Cose mobili e immobili, di proprietà privata o pubblica, che godano di particolare pregio in quanto:
    • Risultano riconducibili alla storia politica, militare, letteraria, artistica, scientifica, tecnica, industriale e culturale;
    • Rappresentano delle testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. In questo caso, se si tratta di beni con significato distintivo eccezionale, è possibile includere nella dichiarazione la nomina di “monumento nazionale” su richiesta del comune o della regione.
  1. I beni, pubblici o privati, che godano di eccezionale interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, in quanto integrano e completano il patrimonio culturale italiano.
  2. Le collezioni o le serie di oggetti, pubbliche o private – diverse da quelle citate nel paragrafo precedente – che godono di eccezionale interesse dal punto di vista:
    • Artistico, storico, archeologico, numismatico o etnoantropologico;
    • Della tradizione e della fama;
    • Delle caratteristiche ambientali.

Ulteriori beni culturali, con o senza dichiarazione

Esistono ulteriori beni che, a seconda dei casi, possono essere automaticamente classificati come di interesse culturale, oppure possono necessitare dell’apposita dichiarazione per essere riconosciuti come parte del patrimonio nazionale.

Questi sono:

  1. I beni di interesse paleontologico, preistorico oppure che riguardino civiltà primitive.
  2. I beni di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità e di pregio in relazione:
    • All’epoca di appartenenza;
    • Alle tecniche e ai materiali impiegati per la produzione;
    • Al contesto di riferimento.
  1. I manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, i libri, le stampe e le incisioni, che abbiano carattere di rarità e di pregio.
  2. Le carte geografiche e gli spartiti musicali che abbiano carattere di rarità e di pregio.
  3. Le fotografie, le pellicole cinematografiche, e tutti i supporti audiovisivi, che abbiano carattere di rarità e di pregio.
  4. Le ville, i parchi e i giardini di particolare interesse artistico o storico.
  5. Le piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani, che siano ad uso pubblico e che godano di interesse artistico o storico.
  6. I siti minerari di interesse storico o etnoantropologico.
  7. Le navi e i galleggianti che abbiano interesse artistico, storico o etnoantropologico.
  8. Le architetture rurali che siano di particolare interesse storico o etnoantropologico, in quanto rappresentative delle testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
  9. Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, che siano esposti al pubblico o meno.
  10. Gli studi d’artista che contengano opere, documenti, cimeli e simili, che siano dichiarati di interesse storico.
  11. Le aree pubbliche di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in cui sia necessario vietare o limitare l’esercizio del commercio.
  12. Le opere di pittura, di scultura, di grafica e altre opere d’arte.
  13. Le architetture contemporanee di particolare valore artistico.
  14. I mezzi di trasporto che abbiano più di 75 anni.
  15. I beni e gli strumenti di interesse storico scientifico e tecnico, che abbiano più di 50 anni.
  16. Le vestigia della Prima Guerra Mondiale.

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TAGS: beni culturali, beni paesaggistici, Codice dei Beni Culturali

Autore: Redazione Online

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