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Vetrate con infissi scorrevoli: serve il permesso di costruire?

Vetrate con infissi scorrevoli: serve il permesso di costruire?Vetrate con infissi scorrevoli: serve il permesso di costruire?
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Gli interventi categorizzabili nell’ambito dell’edilizia libera sono numerosi, e talvolta possono apparire contraddittori tra loro. Non è raro fare confusione su cosa possa essere costruito senza autorizzazione, e cosa, invece, richieda una previa concessione edilizia.

Alcune opere in sé infatti, secondo l’opinione generale, rientrerebbero sempre nell’edilizia libera. Pensate alle opere precarie, per esempio. In realtà però, non bisogna dare tutto per scontato. Infatti, sono le caratteristiche, le funzioni e la durata dell’opera a definire se la struttura possa essere realizzata senza permesso. E non l’identità della struttura in sé.

Questa volta affrontiamo il caso delle vetrate con infissi scorrevoli, installate al fine di creare la copertura di uno spazio aperto. Queste appartengono all’edilizia libera oppure no?

Vetrate con infissi scorrevoli: lo spazio aperto diventa veranda

Nel corso degli anni, numerose amministrazioni giuridiche hanno affrontato l’argomento in questione. Le vetrate realizzate con infissi scorrevoli anti-vento (anche dette “impacchettabili”), richiedono il Permesso di Costruire? Costituiscono le stesse caratteristiche di una veranda?

Per giungere ad una risposta ripercorriamo le sentenze più rilevanti in merito.

La più “datata” è senza dubbio contenuta all’interno del Testo Unico per l’Edilizia (DPR n.380 del 6 giugno 2001). Qui, all’art.4, comma 1-sexies, si legge che

una veranda ai sensi dell’intesa sottoscritta tra il Governo, le Regioni e i Comuni, […] è realizzabile unicamente su balconi, terrazzi, attici o giardini, ed è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro, determinando così un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma, e necessitando, quindi, del permesso di costruire”.

Come possiamo notare, qui l’installazione delle vetrate scorrevoli è direttamente collegata alla struttura della veranda tipo. O, comunque, costituiscono una modifica strutturale dell’immobile perché ne aumentano la volumetria. Pertanto, richiedono il permesso edilizio.

Parecchi anni dopo, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n.48221/2015, si è trovata d’accordo nel classificare le vetrate scorrevoli nell’ambito definito dal Testo Unico. Affermando che, la chiusura di un balcone o di un giardino con pannelli di vetro impacchettabili, trasforma quello spazio in una veranda (che la legislazione italiana definisce come “struttura fissa che costituisce una nuova costruzione”). Se quindi le vetrate vengono installate senza autorizzazione, è giusto ritenere l’opera un abuso edilizio.

L’ultimo caso e la sentenza del TAR Toscana

Ad affrontare per ultimo l’argomento è stato il TAR Toscana, con la più recente sentenza n.64/2019. Qui il Tribunale conferma tutto quanto detto prima. Il caso affrontato era quello di un locale che aveva installato le vetrate con infissi scorrevoli tra le colonne del propri porticato. Costituendo, di fatto, un nuovo spazio chiuso in cui accogliere i clienti. Il soggetto proprietario è stato quindi accusato di abuso edilizio, perché aveva realizzato l’opera senza alcun permesso di costruire.

L’accusato ha giustificato la sua azione ritenendo che la struttura non fosse interamente chiusa, ma, appunto, dotata di coperture “scorrevoli e chiudibili a libro”. Secondo lui, le vetrate erano funzionali solamente a proteggere i clienti in caso di forte vento che facesse volare la sabbia, e non costituivano quindi una nuova costruzione.

Il TAR Toscana però, non gli ha dato ragione. Decretando infatti che:

con la posa degli infissi tra le colonne del porticato, il locale gestito dalla società […] ha inequivocabilmente assunto le caratteristiche della veranda, né in contrario rileva l’asserita volontà di utilizzare le chiusure nelle sole giornate di forte vento, a protezione dell’interno del porticato dalla sabbia.”

In altre parole, non è possibile stabilire se il proprietario del locale abbia intenzione di chiudere le vetrate (e quindi creare uno spazio chiuso) solo in occasione delle giornate ventose, come egli afferma. Potrebbe, difatti, mantenere la struttura in tale stato per sempre.

Il TAR continua affermando che:

“ai fini edilizi, deve infatti aversi riguardo alle caratteristiche oggettive dell’opera e all’idoneità degli infissi a realizzare un locale stabilmente chiuso, con conseguente estensione delle possibilità di godimento dell’immobile, ivi compresa quella di mantenere gli infissi aperti all’occorrenza e comunque secondo necessità”.

In sostanza, anche se le vetrate venissero davvero chiuse solo in presenza del vento, questa sarebbe una scelta del proprietario. Una scelta che non cambia la destinazione d’uso della struttura, e che non cambia il fatto che le vetrate chiuse costituiscano un aumento di volumetria. E, dunque, consentono al locale di godere di uno spazio aggiuntivo.

Per tali motivi, viste tutte le sentenze, possiamo affermare che una struttura chiusa con vetrate ad infissi scorrevoli non rientra nell’edilizia libera. E richiede, dunque, il permesso di costruire.

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TAGS: abuso edilizio, edilizia libera, infissi scorrevoli, opere precarie, sentenza n.48221/2015, sentenza n.64/2019, tar, testo unico, vetrate, vetrate scorrevoli

Autore: Redazione Online

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