È ufficialmente partita la rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali, la nuova definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2026 che consente a molti contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco a condizioni particolarmente vantaggiose.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già reso disponibili sul proprio sito le procedure online per presentare la domanda di adesione, fissando il termine ultimo al 30 aprile 2026. Non tutti i debiti, però, possono essere “rottamati”: la misura riguarda solo specifiche tipologie di carichi e introduce novità importanti rispetto alle precedenti edizioni, come piani di pagamento più lunghi e nuove regole sulla decadenza.

Quali debiti rientrano davvero nella rottamazione-quinquies? E come si presenta correttamente la domanda per non perdere i benefici?

Quali debiti rientrano nella rottamazione-quinquies

A differenza delle precedenti edizioni, la rottamazione-quinquies ha un ambito applicativo più circoscritto. La definizione agevolata riguarda esclusivamente alcuni carichi affidati in riscossione e non tutte le cartelle esattoriali indistintamente. È quindi fondamentale verificare con attenzione se i propri debiti rientrano tra quelli ammessi.

Nel dettaglio, possono essere “rottamati” i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano da:

  • Imposte dichiarate ma non versate, comprese quelle emerse dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva;
  • Contributi previdenziali Inps non versati, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, purché irrogate dalle Prefetture.

Rientrano inoltre nella nuova definizione agevolata, se riconducibili alle fattispecie sopra elencate, anche i debiti già oggetto delle precedenti rottamazioni o del cosiddetto “saldo e stralcio” per i quali il contribuente è decaduto dai benefici, così come quelli compresi nella rottamazione-quater per i quali, entro il 30 settembre 2025, non risultavano pagate tutte le rate scadute.

Sono invece esclusi dalla rottamazione-quinquies i debiti già inseriti in piani di pagamento della rottamazione-quater (e relativa riammissione) integralmente regolari al 30 settembre 2025.

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Come presentare la domanda di adesione

Per accedere alla rottamazione-quinquies è necessario presentare una specifica dichiarazione di adesione, esclusivamente in modalità telematica, entro il 30 aprile 2026. La procedura è stata strutturata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in modo da semplificare il più possibile l’individuazione dei debiti ammessi e la compilazione della richiesta.

La domanda può essere presentata attraverso la sezione Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) del sito istituzionale, scegliendo tra due diverse modalità:

Accesso dall’area riservata
Chi accede all’area riservata tramite Spid, Cie o Cns (e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) trova già precaricato l’elenco dei soli carichi “rottamabili”. Il contribuente deve semplicemente selezionare i debiti che intende includere nella domanda e indicare la modalità di pagamento scelta: in un’unica soluzione oppure a rate. In caso di pagamento dilazionato, la normativa stabilisce che ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.

Accesso dall’area pubblica
In alternativa, la domanda può essere trasmessa anche dall’area pubblica del sito, senza credenziali di accesso, allegando però la documentazione di riconoscimento. In questo caso è necessario indicare manualmente i numeri identificativi delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito Inps che si intendono definire, la modalità di pagamento prescelta e un indirizzo email valido al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione.

Una volta chiusi i termini per l’adesione, l’Agenzia renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione ufficiale con l’esito della domanda, l’indicazione delle somme dovute in forma agevolata e i moduli di pagamento.

Come ottenere il prospetto informativo dei debiti “rottamabili”

Per aiutare i contribuenti a valutare con precisione la convenienza della rottamazione-quinquies, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione uno specifico servizio online per richiedere il prospetto informativo. Si tratta di un documento riepilogativo che indica l’elenco dei carichi definibili e l’importo da versare in misura agevolata.

Il prospetto può essere richiesto in due modalità:

Richiesta dall’area riservata
Accedendo all’area riservata del sito, nella sezione “Definizione agevolata”, è sufficiente compilare l’apposita schermata e indicare un indirizzo email. Il sistema invia, entro circa 12 ore, una mail contenente il link per scaricare il prospetto, che resterà disponibile per cinque giorni.

Richiesta dall’area pubblica
In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto anche dall’area pubblica del sito, compilando il form presente nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la verifica dei dati da parte degli uffici, il contribuente riceverà una mail con il link per il download del prospetto, sempre entro il termine di cinque giorni.

Questo passaggio è particolarmente utile per individuare in anticipo i debiti effettivamente ammessi e comprendere l’importo da pagare, evitando errori o aspettative non realistiche al momento della presentazione della domanda.

Cosa prevede la nuova definizione agevolata e quali importi si pagano

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto la rottamazione-quinquies con l’obiettivo di consentire ai contribuenti di estinguere alcuni debiti fiscali e contributivi a condizioni significativamente più favorevoli rispetto alla riscossione ordinaria.

Il principio di base della definizione agevolata è semplice: si paga solo il debito “pulito”, senza una serie di oneri accessori che normalmente fanno lievitare l’importo della cartella.

In particolare, aderendo alla rottamazione-quinquies, il contribuente è tenuto a versare esclusivamente:

  • il capitale residuo dovuto;
  • le spese per le eventuali procedure esecutive già avviate;
  • i diritti di notifica.

Non sono invece dovuti:

  • sanzioni e interessi inclusi nei carichi;
  • interessi di mora;
  • le cosiddette sanzioni civili sui crediti previdenziali;
  • l’aggio dell’agente della riscossione.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture, la definizione agevolata consente di non pagare gli interessi e le maggiorazioni, restando dovuto solo l’importo della sanzione principale e le spese.

Si tratta quindi di un meccanismo che, soprattutto nei debiti più datati, può comportare riduzioni molto consistenti rispetto agli importi originariamente iscritti a ruolo.

Rateizzazione, scadenze e cause di decadenza

Uno degli aspetti più rilevanti della rottamazione-quinquies riguarda le modalità di pagamento, pensate per rendere l’adesione più sostenibile anche per chi si trova in difficoltà economica.

Il contribuente può scegliere se pagare:

  • in un’unica soluzione, entro la scadenza prevista;
  • a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite in 9 anni.

Tutte le rate hanno pari importo e ciascuna non può essere inferiore a 100 euro, come stabilito dalla legge. La prima rata, o l’unica rata in caso di pagamento in soluzione unica, scade il 31 luglio 2026.

La normativa disciplina in modo preciso anche le ipotesi di decadenza dai benefici della definizione agevolata. In particolare, la rottamazione-quinquies diventa inefficace se si verifica:

  • il mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata;
  • il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
  • il mancato versamento dell’ultima rata del piano.

In caso di decadenza, quanto già versato viene considerato acconto sul debito complessivo, che tornerà ad essere dovuto con l’applicazione di sanzioni, interessi e oneri ordinari. Per questo motivo, la scelta del piano di pagamento deve essere effettuata con attenzione, valutando realisticamente la propria capacità di rispettare le scadenze nel tempo.