La donazione di immobili a persone con disabilità grave beneficia di una franchigia fiscale fino a 1.500.000 euro, riducendo l’imposta e tutelando il patrimonio familiare.

Sul portale FiscoOggi, canale ufficiale di informazione fiscale della Agenzia delle Entrate, è stata recentemente pubblicata una risposta a un quesito di grande interesse pratico: il calcolo dell’imposta di donazione quando il beneficiario di un immobile è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104.
Un tema che incrocia fiscalità, tutela dei soggetti più fragili e pianificazione patrimoniale, e che spesso genera dubbi tra famiglie e contribuenti.
Quali agevolazioni sono previste? In che modo incide il valore dell’immobile? E quali limiti bisogna conoscere per evitare errori?
Sommario
Nel dettaglio, il quesito posto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria è il seguente:
Come si calcola l’imposta sulle donazioni quando il donatario di un immobile è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992?
Si tratta di una domanda molto concreta, che riflette una situazione tutt’altro che rara: il trasferimento di un immobile, spesso all’interno del nucleo familiare, a favore di un soggetto con disabilità, con l’esigenza di comprendere correttamente quali siano gli obblighi fiscali e le eventuali agevolazioni previste dalla normativa vigente.
Nella risposta pubblicata, l’Amministrazione finanziaria chiarisce innanzitutto che chi riceve beni immobili o diritti reali immobiliari tramite donazione è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni. Si tratta di un tributo disciplinato dal Testo unico sulle successioni e donazioni, che prevede aliquote e franchigie diverse in base al rapporto di parentela tra donante e donatario.
In linea generale, il valore dell’immobile donato costituisce la base imponibile su cui applicare l’imposta, determinata secondo criteri catastali. Tuttavia, la normativa fiscale introduce una tutela rafforzata quando il beneficiario della donazione è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, soprattutto nei casi in cui sia attestata una condizione di gravità.
Il punto centrale della risposta fornita riguarda proprio l’agevolazione fiscale prevista per i soggetti con disabilità. La normativa stabilisce che, quando il donatario è una persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato, riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta di donazione non si applica sull’intero valore del bene ricevuto. In questi casi, infatti, è prevista una franchigia particolarmente elevata, pari a 1.500.000 euro.
Ciò significa che l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta esclusivamente sulla parte del valore dell’immobile che eccede tale soglia. Se il valore del bene donato rientra interamente nel limite previsto, nessuna imposta di donazione sarà dovuta, fermo restando il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, ove previste.
Per chiarire l’effetto dell’agevolazione, è utile fare un esempio pratico. Se un genitore dona al figlio con disabilità grave un immobile dal valore catastale di 1.200.000 euro, l’imposta di donazione non è dovuta, perché il valore rientra interamente nella franchigia prevista per i soggetti tutelati dalla legge 104.
Diversamente, se il valore dell’immobile fosse pari a 1.800.000 euro, l’imposta verrebbe calcolata solo sulla parte eccedente i 1.500.000 euro, quindi su 300.000 euro, applicando l’aliquota prevista in base al grado di parentela.
Questo meccanismo consente di garantire una tutela patrimoniale significativa alle persone con disabilità, riducendo l’impatto fiscale nei trasferimenti immobiliari destinati al loro sostegno.
È importante ricordare che l’agevolazione riguarda esclusivamente l’imposta sulle successioni e donazioni. Restano infatti dovute, salvo ulteriori benefici specifici, le imposte ipotecaria e catastale connesse al trasferimento dell’immobile. Inoltre, la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato deve risultare da idonea certificazione, rilasciata dalle competenti commissioni mediche, da esibire al momento della registrazione dell’atto di donazione.
Una corretta pianificazione e l’assistenza di un professionista possono evitare contestazioni future e garantire il pieno rispetto delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.




