Chiarimenti IVA su costruzione e progettazione dei Centri di ricerca: quando l’attività formativa è prevalente e integrata, l’edificio può beneficiare dell’aliquota agevolata del 10%.

Negli ultimi anni il tema dell’aliquota IVA applicabile agli interventi edilizi destinati alla ricerca, alla didattica e alla formazione è diventato sempre più centrale, soprattutto per enti pubblici e istituti scientifici che investono nella realizzazione di nuove strutture. L’Agenzia delle Entrate è recentemente tornata sull’argomento con la Risposta n. 309/2025, fornendo chiarimenti importanti per capire quando una nuova costruzione può beneficiare dell’aliquota IVA agevolata al 10%, invece di quella ordinaria.
Il caso sottoposto all’Amministrazione è particolarmente interessante perché riguarda la costruzione di un Centro di ricerca che svolgerà attività di didattica e formazione in modo continuativo. La questione nasce dalla domanda del lettore pubblicata anche su FiscoOggi, che chiedeva:
«Quale trattamento IVA si applica alla realizzazione e progettazione di un nuovo Centro di ricerca destinato ad attività di ricerca, didattica e formazione?»
Il tema è tutt’altro che banale: un edificio destinato primariamente alla ricerca può essere considerato “edificio scolastico” ai fini dell’aliquota agevolata? E la progettazione gode della stessa agevolazione della costruzione? Ci sono requisiti particolari da rispettare?
Quali criteri adotta l’Agenzia delle Entrate? Quando si può applicare davvero il 10%? E quali errori evitare?
Sommario
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nasce dall’interpello presentato da un ente di ricerca che sta realizzando un nuovo Centro di ricerca destinato non solo ad attività scientifiche, ma anche – e soprattutto – a didattica e formazione. L’ente ha evidenziato come nel nuovo edificio saranno svolte attività strutturate e continuative: formazione di dottorandi, tirocini universitari, tesi di laurea magistrale, stage di studenti italiani e stranieri, oltre a iniziative rivolte alle scuole del territorio e al mondo agricolo.
Proprio per la forte componente formativa, l’ente ha chiesto se la nuova costruzione potesse essere assimilata agli “edifici scolastici” previsti dall’articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, i quali – essendo equiparati alle case di abitazione non di lusso in base all’articolo 13 della legge 408/1949 – consentono l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sulle opere di realizzazione e sui relativi appalti.
La richiesta, come riportato nella documentazione ufficiale, parte dunque da un quesito chiaro e pratico: le attività formative svolte nel Centro possono giustificare l’assimilazione dell’edificio agli immobili scolastici e quindi accedere al beneficio IVA?
Una domanda tutt’altro che scontata, poiché la normativa non elenca in modo tassativo gli edifici assimilabili e rimanda a una valutazione sulla finalità di interesse collettivo perseguita dall’immobile.
Leggi anche: Ristrutturazioni edilizie: come applicare l’IVA agevolata al 10% e al 4%
Advertisement - PubblicitàNel proprio interpello, l’ente di ricerca ha sostenuto che il nuovo fabbricato soddisfa pienamente i requisiti per essere considerato un “edificio scolastico” ai sensi della legge n. 659 del 1961, e dunque assimilabile alle case di abitazione non di lusso ai fini IVA.
Per dimostrarlo, l’Istante ha illustrato in modo puntuale la natura dell’attività svolta presso il Centro. Nella documentazione prodotta emerge che:
In forza di tutto ciò, il contribuente ritiene che il Centro rientri tra gli immobili destinati a finalità di istruzione e formazione collettiva, come previsti dall’articolo 2, comma 2, del regio decreto-legge 21 giugno 1938 n. 1094, richiamato dalla legge n. 659/1961.
Da qui la conclusione: sia la realizzazione sia la progettazione dell’opera dovrebbero beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10%, ritenendo la progettazione parte integrante dell’appalto.
Advertisement - PubblicitàPer valutare la correttezza della richiesta del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito il complesso quadro normativo che disciplina l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% agli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso.
Il riferimento centrale è il combinato disposto tra:
Sebbene il decreto del 1938 sia stato successivamente abrogato, il suo contenuto continua a rilevare ai fini IVA, come chiarito dalla stessa Agenzia in precedenti interpelli e nella risposta n. 49/2020.
La prassi è inoltre consolidata da tre documenti particolarmente rilevanti:
Non solo: la norma IVA di riferimento è contenuta nei numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/1972, che riconoscono l’IVA agevolata del 10% alla realizzazione e cessione degli edifici assimilati e alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto relativi alla loro costruzione.
Questo quadro normativo pone le basi per valutare se il Centro di ricerca rientri o meno tra gli edifici con finalità scolastica o formativa.
Advertisement - PubblicitàAlla luce del quadro normativo e della documentazione fornita, l’Agenzia delle Entrate ha espresso un parere articolato ma favorevole, riconoscendo che un Centro di ricerca può rientrare tra gli edifici assimilati a quelli scolastici, a determinate condizioni.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’elemento decisivo non è la denominazione formale dell’immobile, bensì la destinazione concreta e prevalente dell’edificio. In particolare, l’Agenzia chiarisce che l’aliquota IVA agevolata del 10% può applicarsi quando l’immobile è effettivamente utilizzato per il perseguimento di finalità di interesse collettivo, quali l’istruzione e la formazione, e quando tali attività non risultano marginali rispetto ad altre funzioni svolte nella struttura.
Nel caso esaminato, l’ente ha dimostrato che l’attività didattica e formativa è svolta in modo strutturato, continuativo e integrato con la ricerca scientifica. Proprio questa inscindibilità tra ricerca e formazione ha portato l’Agenzia a ritenere che il costruendo edificio possa essere ricondotto agli immobili assimilati alle case di abitazione non di lusso, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 659/1961 e dell’articolo 13 della legge n. 408/1949.
Di conseguenza, le prestazioni di appalto relative alla costruzione del Centro di ricerca possono beneficiare dell’IVA al 10%, in applicazione dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/1972. Resta fermo, precisa l’Agenzia, che la verifica della non marginalità dell’attività didattica è una valutazione di fatto, demandata ai controlli successivi e non accertabile integralmente in sede di interpello.
Advertisement - PubblicitàUno dei passaggi più rilevanti della Risposta n. 309/2025 riguarda il trattamento IVA delle prestazioni di progettazione del nuovo Centro di ricerca, tema spesso fonte di errori nella pratica professionale.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto un principio generale già espresso in precedenti documenti di prassi: la progettazione non beneficia automaticamente dell’aliquota IVA agevolata del 10%, anche quando l’opera di costruzione è agevolabile. In tal senso viene richiamata la risoluzione n. 52/E del 18 febbraio 2008, secondo cui il numero 127-septies) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 633/1972 si riferisce esclusivamente alle prestazioni di costruzione, e non menziona espressamente i servizi di progettazione.
Tuttavia, l’Amministrazione precisa che esiste un’importante eccezione: come già chiarito dalla risoluzione n. 168 del 24 dicembre 1999 e confermato dalla risposta n. 53/2021, la progettazione può scontare l’IVA al 10% solo se non è resa autonomamente, ma rientra in un unico contratto di appalto che ha ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera agevolata.
Nel caso specifico del Centro di ricerca, ciò significa che:
Questa distinzione, ribadita con forza dall’Agenzia delle Entrate, impone una particolare attenzione nella strutturazione dei contratti, poiché una scelta formale errata può comportare il recupero dell’imposta e l’applicazione di sanzioni.
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