Economia e Finanza
Bonus Energia e Gas: dal 1° gennaio Codici Tributo inutilizzabili
L’Agenzia delle Entrate ha definito la chiusura dei Codici Tributo riferibili ai crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia e Gas per il primo e il secondo trimestre 2022.
Con la Risoluzione n. 81 del 30 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito la chiusura dei Codici Tributo riferibili ai crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia e Gas per il primo e il secondo trimestre 2022.
Sono interessati in questo caso solo i beneficiari dei Bonus Energia, Gas e Carburante che hanno deciso di utilizzare il credito d’imposta spettante in compensazione con l’F24.
I crediti infatti, alternativamente all’utilizzo in compensazione, possono essere ceduti a favore di terzi soggetti. La cessione del credito è ammessa per un massimo di 3 operazioni di cessione, di cui le ultime due devono essere fatte solo a favore di soggetti “qualificati”.
Ricordiamo inoltre che la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito la proroga dei crediti anche in riferimento al 1° trimestre 2023. Per saperne di più, leggi: “Bonus Energia, Gas, Carburante: estesi a 1° trimestre 2023, le novità”
Bonus Energia e Gas: tutti i crediti e Codici interessati
Hai un problema legato a questo argomento?
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti e imprese del settore.
Richiedi informazioni gratis
Quanto previsto dalla nuova Risoluzione n. 81 delle Entrate interessa, come abbiamo detto, i Codici Tributo riferibili al primo e al secondo trimestre del 2022, e relativi crediti derivanti da cessione. Sono i seguenti:
- Istituito con la Risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022:
-
- “6960”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
- Istituiti con la Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022:
-
- “6961”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6962”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6963”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “6964”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
- Istituito con la Risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022:
-
- “6965”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
- Istituito con la Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022:
-
- “6966”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
- Istituito con la Risoluzione n. 48/E del 14 settembre 2022:
-
- “6967”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
- Istituiti con la Risoluzione n. 38/E del 12 luglio 2022:
-
- “7720”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
- “7721”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “7722”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
- “7723”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “7724”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “7725”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “7726”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
- Istituito con la Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022:
-
- “7727”, denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Advertisement - Pubblicità
Utilizzo crediti: dal 1° gennaio ammesso solo il riversamento
Tutti i crediti d’imposta derivanti dai bonus energia, gas e carburante per il primo e il secondo trimestre 2022 potevano essere utilizzati in compensazione oppure ceduti entro la data ultima del 31 dicembre 2022.
GCerca guide, sentenze e aggiornamenti edilizi
Suggerimento
Vuoi ritrovare più facilmente Edilizia.com su Google?
Aggiungi Edilizia.com alle fonti preferite e rendi più semplice recuperare guide, norme, sentenze e aggiornamenti quando cerchi su Google.
Aggiungi su Google
È gratis e ti aiuta a trovarci prima nei risultati di ricerca.
Ebbene, con la Risoluzione del 30 dicembre, il Fisco ha stabilito la chiusura di tutti i Codici Tributo elencati sopra, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023.
Viene precisato che i Codici non saranno più validi ai fini dell’utilizzo in compensazione. Potranno invece essere utilizzati esclusivamente per il riversamento del credito ottenuto, nel caso in cui questo sia stato percepito indebitamente.