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Bonus Energia e Gas: cessione in consolidato è sempre libera

Bonus Energia e Gas: cessione in consolidato è sempre liberaBonus Energia e Gas: cessione in consolidato è sempre libera
Ultimo Aggiornamento:

Il Bonus Energia e Gas è un’agevolazione che possiamo intendere come se fosse divisa in più “categorie”, in quanto concede alle imprese la possibilità di ottenere un credito d’imposta per l’acquisto della componente energetica, di gas naturale e anche di carburante.

Si tratta di un incentivo introdotto in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, disposto al fine di contrastare il conseguente rincaro dei prezzi in ambito energetico.

Spetta in misura differente – sulla base dei trimestri o delle mensilità di riferimento – a favore delle imprese energivore, di quelle non energivore, di quelle gasivore e di quelle non gasivore. Per quanto riguarda il Bonus Carburante invece, il credito è dedicato alle imprese del settore agricolo e della pesca.

Il credito d’imposta derivante dal Bonus Energia e Gas può essere utilizzato in compensazione con l’F24 oppure può essere oggetto di cessione del credito.

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora il trasferimento del credito dovesse avvenire nell’ambito del consolidato fiscale (fiscal unit), tale operazione non dovrà essere considerata come una cessione e quindi non sarà da includersi nel numero di cessioni massime consentite dalla normativa.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Bonus Energia: spese ammissibili e calcolo credito spettante

Bonus Energia e Gas: trasferimento credito non è cessione

Abbiamo trattato un tema simile molto di recente con l’articolo “Superbonus 110% per consolidato: cessione e compensazione senza limiti”.

Anche allora si parlava dei trasferimenti che avvengono nel regime del consolidato, in relazione però alla cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus 110%.

Si chiariva qui che le società che appartengono allo stesso consolidato fiscale (impresa consolidante e imprese consolidate), possono procedere con il trasferimento del credito derivante dal Superbonus internamente, ovvero esercitando la cessione tra loro, senza che questa venga considerata come una cessione vera e propria.

Questo significa che non dovrà essere conteggiata tra il numero di cessioni possibili per lo stesso credito, come stabilito dalle numerose modifiche all’art. 121 del decreto Rilancio.

Ebbene, con la recente risposta ad interpello n. 536 del 31 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo stesso ragionamento vale anche per quanto riguarda i trasferimenti – sempre fatti tra le imprese del consolidato – dei crediti d’imposta derivanti dal Bonus Energia e Gas.

Cessione del credito: sempre libera per il consolidato

In particolare, il credito d’imposta derivante dal Bonus Energia e Gas – così come quello che deriva dal Superbonus 110% – può essere utilizzato:

  • In compensazione con il Modello F24;
  • Mediante la cessione del credito d’imposta. Ogni credito prevede un limite massimo di cessioni che possono essere eseguite. Le operazioni vengono tracciate mediante l’assegnazione di un codice univoco allo stesso credito d’imposta.

In merito appunto alle operazioni di cessione, entrambe le agevolazioni prevedono che il credito (solo per intero) possa essere oggetto di una prima cessione “libera”, ovvero fatta a favore di tutti i soggetti.

I soggetti che lo acquistano potranno scegliere anche loro di utilizzarlo in compensazione, oppure di effettuare un’altra cessione (sempre per intero) ma, stavolta, solo a favore di soggetti “qualificati”, ovvero:

  • Banche e intermediari finanziari;
  • Società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo;
  • Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

I soggetti qualificati potranno utilizzare il credito acquistato in compensazione o scegliere di effettuare un’ultima operazione di cessione del credito (sempre per intero), ma sempre a favore solo di altri soggetti qualificati.

In seguito alle tre cessioni effettuate non sarà più possibile cedere lo stesso credito, che potrà essere utilizzato unicamente in compensazione. Qualora si utilizzasse il credito in compensazione, sarà sempre possibile frazionarlo.

Quando però appunto un’impresa appartenente ad un consolidato trasferisce un credito derivante da Superbonus o dal Bonus Energia ad un’altra impresa consolidata, oppure direttamente alla società consolidante, il trasferimento non dovrà essere considerato come una “cessione” vera e propria.

In tale ottica, diventa possibile effettuare più di 3 cessioni per lo stesso credito, in quanto il trasferimento fatto nell’ambito del consolidato fiscale non è un’operazioni di cessione, ma un “trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle Società”.

Leggi anche: “Superbonus 110%, tutti gli utilizzi: Cessione, Sconto, Compensazione – Guida

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TAGS: bonus energia, bonus gas, carburante, gas

Autore: Redazione Online

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