Errore nel bonifico per lavori energetici? La detrazione resta possibile se l’impresa certifica la corretta contabilizzazione dei corrispettivi. Fondamentali documentazione, dichiarazione sostitutiva e verifica sostanziale fiscale.

Quando si effettuano interventi di risparmio energetico nel proprio appartamento, l’attenzione è spesso concentrata sui lavori, sui materiali e sulle scadenze. Tuttavia, un errore formale nel pagamento può compromettere l’accesso alle detrazioni fiscali. È il caso, tutt’altro che raro, di chi paga con un bonifico ordinario invece del cosiddetto bonifico parlante, richiesto per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la rubrica di FiscoOggi, è stata pubblicata una domanda molto interessante che riguarda proprio questa situazione.
Ma cosa succede se ci si accorge dell’errore solo dopo aver effettuato il pagamento? Si perde definitivamente il diritto alla detrazione? Oppure esiste una possibilità di rimediare?
Prima di entrare nel dettaglio della soluzione fornita dall’Amministrazione finanziaria, riportiamo integralmente la domanda del lettore.
La domanda del lettore si è incentrata sul pagamento effettuato tramite bonifico ordinario:
Ho eseguito nel mio appartamento alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico pagando la relativa fattura con bonifico ordinario anziché con il bonifico “parlante” richiesto per avvalersi della detrazione fiscale. È possibile rimediare per fruire dell’agevolazione?
Il quesito è estremamente concreto e riguarda una problematica diffusa: la corretta modalità di pagamento ai fini delle detrazioni per interventi edilizi e di efficientamento energetico.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’errore nel pagamento con bonifico ordinario non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione per interventi di risparmio energetico. Tuttavia, la possibilità di rimediare è subordinata a condizioni molto precise.
Il punto centrale è questo: il bonifico parlante serve a consentire alle banche di applicare la ritenuta d’acconto prevista dalla normativa sui pagamenti relativi a interventi edilizi agevolati. Se il contribuente utilizza un bonifico ordinario, questa ritenuta potrebbe non essere correttamente gestita, con conseguenti problemi fiscali.
Secondo quanto precisato nella circolare n. 43/E del 2016, se non è possibile ripetere il pagamento con le modalità corrette, la detrazione può comunque essere riconosciuta a condizione che:
In pratica, l’Agenzia non si concentra solo sulla forma del pagamento, ma soprattutto sulla sostanza fiscale dell’operazione: se il corrispettivo è stato correttamente dichiarato e tassato dall’impresa, il contribuente può salvare il beneficio.
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Dal punto di vista operativo, il contribuente che intende recuperare la detrazione nonostante l’errore nel bonifico deve muoversi con attenzione.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa non è un semplice documento formale: rappresenta la prova che il pagamento è stato regolarmente registrato in contabilità e incluso nel reddito d’impresa. Senza questa attestazione, la detrazione non può essere riconosciuta.
Il documento deve essere consegnato:
In caso di verifica, l’Agenzia delle Entrate potrà accertare che il comportamento del contribuente non sia stato finalizzato ad eludere l’applicazione della ritenuta prevista per i bonifici relativi a interventi edilizi agevolati.
Questo passaggio è fondamentale: l’Amministrazione finanziaria distingue tra errore formale e condotta elusiva. Se l’errore è genuino e l’impresa ha correttamente dichiarato i compensi, la detrazione può essere mantenuta. Diversamente, in presenza di irregolarità sostanziali, il beneficio verrebbe revocato con eventuale recupero dell’imposta e applicazione di sanzioni.




