Chiarito il calcolo dei giorni di lavoro dipendente per il bonus legge di bilancio 2025: contano solo i giorni retribuiti, esclusa l’agevolazione in assenza totale di lavoro.

Sul sito FiscoOggi è stata pubblicata una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate che interviene su un tema tutt’altro che marginale: la corretta determinazione delle somme riconosciute ai lavoratori dipendenti previste dalla legge di bilancio 2025.
Il chiarimento nasce da un quesito posto da un sostituto d’imposta e riguarda il calcolo dei cosiddetti giorni di lavoro dipendente, un elemento centrale per individuare la percentuale da applicare al reddito e determinare l’importo spettante.
La questione si pone soprattutto nei casi in cui, nel corso dell’anno, il lavoratore risulti formalmente in forza ma non percepisca retribuzione per alcune giornate, ad esempio a causa di aspettative, permessi non retribuiti o sospensioni dal lavoro.
Un tema di grande interesse pratico per aziende, enti pubblici e professionisti, chiamati ad applicare correttamente le nuove disposizioni fiscali ed evitare errori in sede di conguaglio. Ma quali giorni devono essere effettivamente conteggiati? E cosa accade se nell’anno non viene svolta alcuna attività lavorativa pur in presenza di somme tassate?
Sommario
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate prende le mosse da una domanda formulata da un sostituto d’imposta, nello specifico un’Azienda sanitaria locale, che ha presentato un’istanza di interpello per comprendere come applicare correttamente le nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025.
Nel documento viene riportato il seguente quesito:
«L’Azienda sanitaria istante, in qualità di sostituto d’imposta, chiede chiarimenti in merito alla determinazione delle somme da riconoscere ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). In particolare, si chiede come individuare i “giorni di lavoro dipendente” da considerare ai fini del calcolo del reddito annuale teorico nel caso in cui il lavoratore, pur risultando formalmente in forza, non percepisca una retribuzione per determinate giornate dell’anno a causa di assenze non retribuite, aspettative, permessi non retribuiti o sospensioni dal lavoro.»
L’istante distingue inoltre due ipotesi ben precise: da un lato l’assenza parziale di giorni lavorati nel corso dell’anno, dall’altro l’assenza totale di giornate di lavoro, pur in presenza di somme comunque assoggettate a tassazione ordinaria.
Un dubbio tutt’altro che teorico, che coinvolge numerosi datori di lavoro e che rende necessario comprendere con precisione quali giorni possano essere effettivamente conteggiati ai fini dell’agevolazione fiscale.
Nell’istanza di interpello, l’Azienda sanitaria ha anche illustrato la propria interpretazione delle nuove disposizioni, distinguendo nettamente le due situazioni oggetto del quesito.
In caso di assenza parziale di giorni lavorati nel corso dell’anno 2025, l’istante ritiene che, ai fini del calcolo della retribuzione teorica annuale, i “giorni di lavoro dipendente” da considerare debbano essere esclusivamente quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione. Secondo questa impostazione, dovrebbero quindi essere esclusi dal conteggio i giorni di aspettativa non retribuita, i permessi senza assegni e tutte le altre ipotesi di assenza prive di compenso.
A supporto di tale tesi, l’Azienda richiama il criterio già utilizzato per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 13 del TUIR, che fa riferimento ai soli giorni che danno diritto a reddito.
Diversa, invece, la posizione assunta nel caso di assenza totale di giorni lavorati nell’anno. In questa ipotesi, qualora vengano comunque erogati arretrati contrattuali o competenze accessorie non legate alla presenza in servizio, l’istante ritiene che l’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2025 non possa trovare applicazione, in quanto mancherebbe del tutto il presupposto del lavoro effettivamente svolto nel periodo di riferimento .
Una ricostruzione logica e coerente, che però necessitava di una conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nel rispondere all’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate tramite la risposta n°7/2026 richiama innanzitutto il quadro normativo di riferimento, soffermandosi sull’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
La norma riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando una percentuale variabile al reddito di lavoro dipendente percepito. La percentuale cambia in base allo scaglione di reddito e, ai soli fini della sua individuazione, il reddito deve essere rapportato all’intero anno.
Come già chiarito dalla circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività solo per una parte dell’anno, occorre procedere in tre passaggi:
Proprio in questo contesto si inserisce il nodo interpretativo relativo ai giorni di lavoro dipendente, necessari per calcolare correttamente il reddito annuale teorico .
Per risolvere il dubbio sollevato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama un orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi, in particolare in materia di detrazioni per lavoro dipendente.
Viene ricordato che, ai fini dell’articolo 13 del TUIR, i giorni di lavoro devono essere rapportati al periodo di durata del rapporto e comprendono festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Tuttavia, da tale conteggio devono essere esclusi i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, come accade ad esempio nei casi di aspettativa senza assegni.
Applicando lo stesso principio anche al calcolo del reddito annuale teorico previsto dalla legge di bilancio 2025, l’Agenzia chiarisce che i “giorni di lavoro dipendente” da considerare devono essere esclusivamente quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione.
Di conseguenza, nel caso di assenze non retribuite, sospensioni dal lavoro senza compenso o periodi di aspettativa, tali giornate non devono essere incluse nel numero dei giorni utilizzati per rapportare il reddito all’intero anno. Una precisazione che conferma, di fatto, l’impostazione interpretativa proposta dal contribuente .
Diversa e più netta è la posizione dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla seconda ipotesi prospettata dal contribuente, ossia quella in cui il lavoratore, pur risultando formalmente in forza, non abbia prestato attività lavorativa nemmeno per un solo giorno nel corso dell’anno.
In questo scenario, l’Agenzia chiarisce che, anche qualora vengano corrisposte somme assoggettate a tassazione ordinaria – come arretrati contrattuali o competenze accessorie – ma non riferibili all’anno 2025 e non legate alla presenza in servizio, non spetta alcuna somma ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025.
La mancanza totale di giorni lavorati retribuiti fa infatti venir meno il presupposto stesso su cui si basa l’agevolazione: il reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno di riferimento. Di conseguenza, in assenza di giornate utili da considerare per il calcolo del reddito annuale teorico, il beneficio fiscale non può essere riconosciuto .
Un chiarimento che evita interpretazioni estensive della norma e fornisce un’indicazione precisa ai sostituti d’imposta chiamati a effettuare le verifiche di spettanza.




