Il diniego degli incentivi per un impianto solare termico viene annullato per carenze istruttorie: l’amministrazione deve valutare correttamente certificazioni e dati tecnici prima di respingere una domanda.

Può davvero un incentivo pubblico essere negato per una differenza tra i litri indicati su una targa e quelli riportati in una certificazione tecnica? E fino a che punto un ente pubblico può fermarsi a una lettura rigida dei numeri, senza entrare nel merito della documentazione prodotta dal cittadino?
Domande tutt’altro che teoriche, soprattutto per chi opera nel mondo dell’edilizia e dell’efficienza energetica. Ed è proprio da qui che prende avvio una recente sentenza del TAR Lazio, destinata a far riflettere tecnici, installatori e committenti.
Al centro della decisione c’è un impianto solare termico, una richiesta di incentivo respinta e un’istruttoria che, secondo i giudici, non ha valutato fino in fondo i chiarimenti forniti dal richiedente. Una vicenda che tocca temi cruciali come il peso delle certificazioni, il ruolo del GSE e i limiti dell’azione amministrativa.
Ma cosa è successo davvero? E perché questa pronuncia può avere effetti concreti su molte altre pratiche di incentivo?
Sommario
La vicenda nasce da una richiesta di accesso agli incentivi del Conto Termico, prevista dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2016, per l’installazione di un impianto solare termico a servizio di un’abitazione privata.
L’intervento riguardava l’installazione di collettori solari termici con accumulo, correttamente certificati e accompagnati dalla documentazione richiesta dalla normativa. Dopo la presentazione della domanda, però, il Gestore dei Servizi Energetici ha avviato l’istruttoria segnalando una presunta anomalia tecnica.
Secondo il GSE, il volume dell’accumulo indicato nella documentazione allegata alla richiesta (300 litri) non coincideva con quello riportato sulla targa del sistema installato, dove compariva un valore inferiore. Una discrepanza che, a giudizio dell’ente, non consentiva di identificare con certezza il prodotto rispetto alle certificazioni depositate.
Nonostante i chiarimenti forniti dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l’amministrazione ha comunque deciso di respingere la domanda di incentivo. Da qui la scelta di rivolgersi al giudice amministrativo, contestando la correttezza dell’istruttoria e la motivazione del diniego.
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Uno degli aspetti centrali della vicenda riguarda la certificazione dell’impianto solare termico, elemento fondamentale per accedere agli incentivi del Conto Termico.
Nel caso esaminato dal giudice amministrativo, l’impianto installato era dotato di una certificazione riconosciuta a livello europeo, idonea a dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale. Il problema, però, è nato dalla diversa indicazione dei volumi dell’accumulo.
Sulla targa del sistema era riportato il dato dei litri “utili”, mentre nella certificazione compariva il volume complessivo, comprensivo anche delle intercapedini e dei componenti funzionali allo scambio termico. Una differenza tecnica che, secondo il richiedente, era del tutto fisiologica e spiegata nella documentazione allegata alla domanda.
Il GSE, tuttavia, ha ritenuto che tale scostamento impedisse di identificare con certezza il prodotto installato rispetto a quello certificato. Una conclusione che ha portato al rigetto dell’istanza, senza però entrare nel merito delle spiegazioni fornite né valutare in modo approfondito le schede tecniche e le dichiarazioni del produttore.
Proprio su questo punto si concentra una parte rilevante del ragionamento del TAR.
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Secondo il giudice amministrativo, il punto critico della vicenda non è tanto il dato tecnico in sé, quanto il modo in cui è stato valutato dall’amministrazione.
Il diniego del GSE si è infatti limitato a ribadire quanto già indicato nel preavviso di rigetto, senza confrontarsi realmente con le osservazioni e i documenti integrativi presentati dal richiedente. In altre parole, l’amministrazione non ha spiegato perché quei chiarimenti non fossero idonei a superare i dubbi iniziali.
Dalla documentazione emergeva, invece, che il volume complessivo dell’accumulo era compatibile con quello previsto dalla certificazione e che la differenza tra litri “utili” e litri totali era coerente con la tipologia dell’impianto installato. Elementi che avrebbero dovuto portare a una valutazione più approfondita e meno formale.
Il TAR ha quindi ravvisato un difetto di istruttoria e una carenza di motivazione, sottolineando come l’amministrazione avrebbe potuto – e dovuto – chiarire la questione già nella fase procedimentale, senza costringere il cittadino a ricorrere al giudice.
È proprio qui che la sentenza assume un significato più ampio, andando oltre il singolo caso.
Con la sentenza n. 1361 del 2026, il TAR ha accolto il ricorso limitandosi all’annullamento del provvedimento di diniego opposto dal GSE. I giudici hanno ritenuto illegittimo il rifiuto dell’incentivo perché fondato su una valutazione incompleta e poco approfondita della documentazione tecnica disponibile. Per questo motivo, il diniego è stato annullato, con l’obbligo per l’amministrazione di riesaminare la domanda.
Allo stesso tempo, il TAR ha chiarito un aspetto fondamentale: l’annullamento del diniego non comporta il riconoscimento automatico dell’incentivo. La decisione finale resta infatti demandata al GSE, che dovrà pronunciarsi nuovamente esercitando la propria discrezionalità tecnica.
Si tratta di un passaggio tutt’altro che secondario. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni tecniche complesse, ma può intervenire quando il procedimento risulta viziato da carenze istruttorie o da una motivazione inadeguata.
In sostanza, la sentenza non assegna direttamente il beneficio economico, ma riapre il procedimento, imponendo una nuova istruttoria completa e coerente con la documentazione prodotta.









