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Conto Termico: errori da evitare nell’invio della domanda

Conto Termico: errori da evitare nell’invio della domandaConto Termico: errori da evitare nell’invio della domanda
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Il Conto Termico è una formula di incentivazione messa in pratica dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), e destinata alle Pubbliche Amministrazioni, alle imprese e ai soggetti privati. Lo scopo è quello di incentivare l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Leggi: “Conto Termico 2020: come funziona e chi può accedere all’incentivo”.

L’invio della richiesta all’incentivo è la fase più delicata per quanto riguarda l’accettazione. Non è raro che le pratiche vengano respinte per assenza di documenti o per vari errori legati al modulo da inviare.

Il GSE stesso ha riscontrato la presenza di varie incomprensioni da parte degli utenti in fase di istruttoria. E ha provveduto così a pubblicare una guida ai “Chiarimenti Operativi” sul Conto Termico, che può essere consultata qui.

Conto Termico: gli errori più frequenti

Il GSE ha strutturato la sua guida tenendo conto dei tre principali errori che gli utenti compiono più frequentemente in fase di istruttoria.

Questi sono:

  • Assenza di documenti. Si riporta che molto spesso non vengono allegate le fotografie obbligatorie per dimostrare gli avvenuti interventi. Inoltre, capita che l’identità delle persone coinvolte non sia specificata nella maniera dovuta, o che il certificato presenti difformità;
  • Ricevuta di versamento del bonifico con riferimenti errati. Succede spesso che gli utenti specifichino nella ricevuta riferimenti inerenti ad altri incentivi statali, diversi dal Conto Termico del GSE;
  • Progettazione degli impianti non conforme alle regole previste in merito alla sostituzione dei vecchi impianti, e al sovradimensionamento di quelli appena installati.

I chiarimenti del GSE

Nella spiegazione del GSE per le suddette problematiche, leggiamo i seguenti punti.

Per quanto riguarda la documentazione assente e l’identificazione errata del richiedente, si puntualizza che:

  • il Soggetto Responsabile, ovvero il proprietario dell’impianto che si occupa di sostenere le spese, deve procedere personalmente alla presentazione dell’istanza di riconoscimento degli incentivi e anche alla stipula del contratto con il GSE;
  • Egli non può in alcun modo delegare a terze persone le suddette procedure;
  • I bonifici devono risultare effettuati da un conto intestato al Soggetto Responsabile;
  • Si accettano altresì bonifici da conti cointestati, in cui uno dei due titolari è il Soggetto Responsabile;
  • Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata alla domanda.

Arriviamo quindi alla spiegazione del 2° punto, quello che concerne i bonifici. IL GSE spiega che l’incentivo viene negato nel caso in cui nella ricevuta di versamento si specifichino codici o normative riguardanti altri incentivi statali.

Si esorta quindi a non utilizzare modelli di bonifico con riferimenti a detrazioni fiscali. E di non giustificare la causale con riferimenti a normative relative ad altri incentivi.

Per quanto riguarda gli impianti invece, si precisano i seguenti punti:

  • La sostituzione di un vecchio impianto con uno nuovo alimentato con energia termica, deve essere documentata;
  • L’incentivo non sarà concesso se non si dimostra l’effettivo smaltimento del vecchio generatore;
  • È necessario che il nuovo impianto sia installato per sostituire le medesime funzioni di quello precedente, ed è quindi obbligatorio che l’utenza di destinazione coincida perfettamente;
  • L’incentivo non viene approvato se il vecchio impianto era desinato a climatizzare una sola stanza, e quello nuovo invece serve tutta la casa. È necessario che le condizioni di copertura siano le stesse.

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TAGS: bonus, conto termico, domanda, gse

Autore: Redazione Online

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