Il condono edilizio non dev’essere approvato unicamente in sede preliminare, ma anche esecutiva. C’è la possibilità infatti che una richiesta di sanatoria possa essere giudicata positivamente, senza la sussistenza dei requisiti validi.
Il condono edilizio non dev’essere approvato unicamente in sede preliminare, ma anche esecutiva. C’è la possibilità infatti che una richiesta di sanatoria possa essere giudicata positivamente, senza la sussistenza dei requisiti validi.
Alla luce di ciò, se dalle successive verifiche dovesse risultare che il condono non poteva essere approvato, questo automaticamente risulterà illegittimo.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl caso di cui parliamo è stato affrontato recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 11637 del 26 marzo 2021. L’istante, proprietario di un abuso edilizio su cui pendeva ordine di demolizione, aveva fatto domanda per regolarizzare l’immobile con il secondo condono edilizio, quello del 1994.
Egli aveva richiesto e ottenuto:
L’anno dopo però, nel 1995, il Comune aveva provveduto a svolgere un sopralluogo per verificare l’idoneità delle procedure, che sono risultate di fatto illegittime.
Dalle verifiche è emerso che si trattava di una struttura non completa, alla quale infatti mancava il solaio di copertura. Secondo quanto stabilito dal condono del 1994, tutte le opere per ottenere la sanatoria dovevano essere completate entro la data del 31 dicembre 1993. Di conseguenza, sarebbe stato impossibile per l’istante ottenere il permesso di costruire in sanatoria.
Per quanto riguarda l’autorizzazione alla regolarizzazione invece, si è stabilito che tale documento non avesse alcun valore. Infatti l’unico modo per legalizzare l’abuso era quello di ottenere il Permesso di Costruire, che non può essere sostituito da un’autorizzazione qualsiasi.
Advertisement - PubblicitàVisti i presupposti, la Cassazione non poteva che dichiarare invalida l’approvazione del condono edilizio. Si ribadisce inoltre come il giudice che si è occupato della pratica, avrebbe dovuto verificare la presenza dei requisiti e la situazione del manufatto per poter rilasciare il permesso di costruire in sanatoria.
Si dispone di fatto che non basti il solo rilascio del condono in fase preliminare perché questo sia valido, i controlli infatti si devono svolgere anche in fase esecutiva. Ed inoltre c’è da specificare che il rilascio del permesso in sanatoria non presuppone automaticamente che l’ordine di demolizione sia sospeso o annullato. Sarà sempre necessario eseguire le verifiche per appurare la presenza delle condizioni idonee.
Essendo qui palese la mancanza dei presupposti, la Cassazione ha stabilito come l’ordine di demolizione non potesse essere annullato. Di conseguenza, anche il permesso in sanatoria va a perdere la validità che, in realtà, non aveva mai avuto, e l’istante sarà costretto al ripristino dello stato dei luoghi.
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