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Ordine demolizione abuso edilizio: può essere revocato?

Ordine demolizione abuso edilizio: può essere revocato?Ordine demolizione abuso edilizio: può essere revocato?
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Un caso di abuso edilizio può far scaturire due tipi di sanzioni: la multa o l’arresto dell’accusato, e/o l’ordinazione di demolire l’immobile costruito illegalmente.

È importante sapere però, che ci sono dei casi in cui un giudice non può ordinare la demolizione dell’abuso edilizio, in quanto sussistono delle particolari circostanze. E ci sono altri casi invece in cui un ordine di demolizione può anche essere revocato o sospeso.

Approfondiamo di seguito.

Ordine demolizione abuso edilizio: quando non può sussistere

Come accennavamo, pur essendo oggettivamente davanti ad un immobile costruito abusivamente, un giudice non sempre può ordinarne la demolizione.

Per esempio, la demolizione dell’abuso non potrà essere eseguita se, dal momento della condanna fino a quello dell’effettiva esecuzione della demolizione, il reato nel frattempo è andato in prescrizione.

Non si tratta infatti di un processo che avviene in maniera immediata. In primo luogo, per eseguire la demolizione non è sufficiente che venga appurata la presenza dell’abuso edilizio con sentenza amministrativa. È necessario infatti che si svolga poi la pronuncia di una sentenza di condanna, e quindi un processo penale. Perché questo avvenga però, è necessario attendere le tempistiche necessarie, che non sono mai brevi. E se il reato va in prescrizione, l’ordine di demolizione non potrà più sussistere.

Quando viene emanata una sentenza di demolizione poi, bisogna tener conto anche delle condizioni in cui vive il cittadino accusato. In poche parole, nel caso in cui il colpevole non possieda un altro luogo in cui andare, nessun giudice potrà sentenziare la demolizione del manufatto. Con queste circostanze infatti, prevale il diritto all’abitazione.

Quando può essere revocato o sospeso

Un’ordinanza di demolizione può anche essere revocata. L’ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46390 del 14 novembre 2019.

Qui leggiamo che il giudice penale avrà l’obbligo di revocare la condanna di demolizione dell’abuso edilizio nel caso in cui sussistano degli atti amministrativi che non risultano compatibili con l’ordine di demolizione.

Ma non è finita qui. Un giudice ha anche la facoltà di sospendere l’ordinanza di demolizione se si può prevedere che, entro breve tempo, verranno emanati degli atti amministrativi incompatibili.

In sostanza, il giudice penale sarà obbligato a revocare l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo nei seguenti casi:

  • L’accusato ha nel frattempo ottenuto il permesso di costruire in sanatoria;
  • In presenza di un atto amministrativo che conferisce una nuova destinazione d’uso all’immobile costruito abusivamente.

Il giudice potrà invece scegliere per la sospensione dell’ordine di demolizione nel caso in cui il cittadino abbia effettuato una richiesta di sanatoria o di condono, ancora in attesa di giudizio. Questo però avviene solo se sussistono dei validi elementi che facciano pensare al giudice che la richiesta possa essere accettata.

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Autore: Redazione Online

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