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Detrazioni fiscali in condominio: attenzione alla data del versamento

Detrazioni fiscali in condominio: attenzione alla data del versamentoDetrazioni fiscali in condominio: attenzione alla data del versamento
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Esistono diverse detrazioni fiscali che consentono di eseguire interventi edilizi sulle parti comuni del condominio.

Con la Circolare n. 122/1999 del Ministero delle Finanze, erano stati definiti i termini di applicazione per accedere alle detrazioni ai fini IRPEF.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’incentivo e i relativi pagamenti, di recente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni fondamentali aspetti da rispettare.

Approfondiamo di seguito.

Detrazioni fiscali: la quota può essere versata dopo il bonifico

Nella Circolare del 1999, riguardo agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali usufruendo delle detrazioni IRPEF statali, si precisa quanto segue.

La detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote, dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.

In poche parole, quando si decide di intervenire sulle parti comuni dell’edificio, l’amministratore del condominio procede ad effettuare un bonifico unico, per poi ricevere gli importi dovuti secondo le quote spettanti dai singoli condomini. Gli importi dovuti da ognuno si calcolano in base alle tabelle millesimali.

Si chiarisce che i singoli condomini possono procedere al versamento della propria quota a favore dell’amministratore prima o dopo l’esecuzione del bonifico. In ogni caso però, sarà necessario che i condomini provvedano a pagare l’amministratore prima che venga presentata la Dichiarazione dei Redditi.

Entrate: senza il pagamento, si perde la prima quota

Nella recente Circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate, datata 25 giugno 2021, si precisano meglio alcuni punti sulla questione.

Il Fisco dichiara che, per quanto riguarda tutte le detrazioni fiscali che incentivano interventi edilizi effettuati sulle parti comuni dei condomini, è vero che le singole unità possono versare la propria quota anche posticipatamente rispetto alla data del bonifico eseguito dall’amministratore.

Tuttavia, la clausola che impone che il versamento sia fatto prima della presentazione della Dichiarazione dei Redditi è incontrovertibile.

Dunque, se i singoli condomini non provvedono a pagare la propria parte per le spese sostenute entro le scadenze stabilite per la presentazione del 730, ovvero entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, perderanno il diritto di beneficiare della detrazione.

È bene chiarire comunque che se il singolo condomino dovesse eseguire il pagamento in ritardo, perderebbe la possibilità di ottenere solo la prima quota di detrazione, ovvero il primo anno. Dopodiché, potrebbe nuovamente partecipare per gli anni di imposta successivi.

E se la singola unità di rifiuta di partecipare e/o pagare?

Nel caso in cui invece il singolo condomino si rifiutasse del tutto di pagare, lì si aprirebbero diversi tipi di scenari.

Infatti, prima di richiedere l’accesso a qualsiasi agevolazione fiscale, così come per richiedere l’avvio di lavori sulle parti comuni, il condominio deve tenere un’assemblea.

Nel corso dell’assemblea si effettuano le votazioni e, se la maggioranza approva, tutte le singole unità saranno costrette a partecipare alle spese per eseguire i lavori. Ovviamente, a patto che tali condomini effettivamente utilizzino o comunque usufruiscano di quelle parti comuni che si intende ristrutturare.

A questo punto, se qualcuno di essi si rifiuta preventivamente di acconsentire all’incentivo, può farlo, ma se usufruisce della parte comune che sarà oggetto di interventi, sarà tenuto a pagare comunque la propria quota di spese in base alle tabelle millesimali.

Nel caso in cui un singolo condomino invece decidesse all’inizio di approvare i lavori e la richiesta di incentivo, per poi rifiutarsi successivamente di versare la propria quota, l’amministratore di condominio avrebbe il diritto di procedere con la riscossione coattiva delle somme dovute.

Per saperne di più, leggi: “Condominio: morosità e il decreto ingiuntivo

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TAGS: agenzia entrate, condominio, detrazioni fiscali, dichiarazione redditi, incentivo, irpef, tabella millesimale

Autore: Redazione Online

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