Edilizia.com
Edilizia.com

Decreto ingiuntivo annullato: il condominio non deve pagare la consulenza per il Superbonus ed Ecobonus

Una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia chiarisce che, senza un contratto scritto e approvato, i compensi richiesti non sono dovuti. I condomini hanno diritto alla restituzione delle somme versate indebitamente.

Decreto ingiuntivo annullato: il condominio non deve pagare la consulenza per il Superbonus ed Ecobonus Decreto ingiuntivo annullato: il condominio non deve pagare la consulenza per il Superbonus ed Ecobonus
Ultimo Aggiornamento:

Negli ultimi anni il Superbonus e gli altri incentivi per l’efficientamento energetico hanno spinto molti condomini ad avviare pratiche complesse, spesso con il supporto di società specializzate e general contractor. In questo contesto, non sempre le procedure sono state gestite in modo chiaro e trasparente: è capitato che venissero richiesti compensi per attività mai formalmente approvate o per incarichi non messi nero su bianco.

Una recente causa civile a Reggio Emilia nasce proprio da una situazione di questo tipo: da un lato un condominio che si è visto chiedere migliaia di euro per un presunto lavoro di consulenza sul Superbonus, dall’altro una società che sosteneva di aver svolto un’attività utile all’ottenimento dei benefici fiscali.

Al centro della vicenda c’è un tema molto delicato: quando un pagamento è dovuto e quando, invece, si rischia di versare soldi senza alcun titolo valido?

Leggi anche: General contractor: chi è, qual è il suo ruolo e il suo costo

Advertisement - Pubblicità

Il caso concreto: un acconto pagato senza un vero contratto

Tutto nasce quando una società ha chiesto a un condominio il pagamento di oltre 12.000 euro, sostenendo di aver svolto attività di supporto per accedere ai benefici fiscali del Superbonus e dell’Ecobonus. Secondo la società, il compenso era stato pattuito in base a un tariffario preciso: una quota per ogni singolo appartamento e una somma aggiuntiva per le parti comuni, come le scale.

Sulla base di questo presunto accordo, il precedente amministratore aveva già versato più di 12.000 euro come acconto, convinto che si trattasse di un passaggio necessario per non perdere i vantaggi fiscali.

Il condominio però, una volta cambiata l’amministrazione, ha iniziato a dubitare della correttezza di quelle richieste. Nessun contratto era stato firmato, nessuna delibera assembleare aveva autorizzato un incarico diretto a quella società e, soprattutto, le fatture presentate parlavano solo in modo vago di “consulenza pre analisi di fattibilità ecobonus”. In altre parole, non era chiaro né quali prestazioni fossero state effettivamente svolte, né se fossero davvero indispensabili per accedere agli incentivi.

Leggi anche: Condominio: come cambiare amministratore

La nuova gestione condominiale ha quindi deciso di opporsi a quelle richieste, sottolineando che i pagamenti erano stati effettuati senza un titolo valido e che i condomini rischiavano di aver versato soldi per un incarico mai deliberato né formalizzato. Una vicenda che ben rappresenta le difficoltà incontrate da molti condomini italiani alle prese con pratiche complesse e con interlocutori non sempre trasparenti.

Advertisement - Pubblicità

La decisione del tribunale

Con la sentenza n. 764 del 20 settembre 2025, il Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Civile – ha affrontato la controversia mettendo al centro due principi fondamentali: l’esistenza di un contratto valido e l’onere della prova.

Il giudice ha chiarito che dai verbali delle assemblee condominiali non emergeva alcun incarico affidato direttamente alla società che pretendeva il compenso. Le uniche spese di istruttoria menzionate erano a carico del general contractor formalmente individuato dall’assemblea, non di altri soggetti.

Questo passaggio è stato decisivo: senza un contratto chiaro e senza una delibera che autorizzasse la spesa, non poteva sorgere alcun obbligo di pagamento.

Inoltre, il Tribunale ha valutato il contenuto delle fatture e delle dichiarazioni prodotte dalla società. Le descrizioni erano troppo vaghe, limitate a formule generiche come “consulenza preliminare” o “analisi di fattibilità ecobonus”, senza documenti tecnici, relazioni dettagliate o prove dell’effettiva esecuzione delle attività. In assenza di riscontri oggettivi, il giudice ha ritenuto che non fosse dimostrato alcun lavoro concreto svolto a favore del condominio.

Per questi motivi, con la sentenza n. 764/2025, il decreto ingiuntivo emesso in precedenza è stato revocato. Non solo: il Tribunale ha condannato la società alla restituzione di 12.200 euro già versati come acconto dal condominio, oltre agli interessi legali calcolati dalla domanda giudiziale, e al rimborso delle spese di lite.

Questa decisione rappresenta un chiaro precedente: nelle pratiche legate ai bonus edilizi, senza un incarico scritto e provato, nessuna richiesta di pagamento può trovare accoglimento.

Leggi anche: Contabilità irregolare in condominio: chi paga se l’amministratore fa perdere il bonus?

Advertisement - Pubblicità

Il principio giuridico: quando i soldi vanno restituiti

Il nodo della questione non era soltanto capire se un lavoro fosse stato fatto o meno, ma se quel lavoro fosse stato davvero commissionato dal condominio. La differenza è sostanziale: se non c’è un contratto approvato e formalizzato, non può nascere un obbligo di pagamento.

Il nostro Codice Civile, all’articolo 2033, prevede proprio questa ipotesi: si chiama “ripetizione dell’indebito oggettivo”. In parole semplici, se qualcuno riceve un pagamento senza avere un diritto reale a ottenerlo, è tenuto a restituirlo. Non importa se la somma è stata versata “in buona fede” o perché qualcuno ha insistito: la legge tutela chi ha pagato senza un valido motivo.

Articolo n°2033 Codice Civile
Indebito oggettivo
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio’ che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. 

Applicato alla vita condominiale, questo principio significa che se un amministratore — magari spinto dalla fretta di non perdere i bonus fiscali — effettua un pagamento senza una chiara delibera assembleare o senza un contratto firmato, quel denaro non resta perso per sempre. Il condominio ha diritto a chiederne la restituzione, con tanto di interessi legali calcolati dal momento in cui viene formalizzata la richiesta.

Questo aspetto è molto rilevante anche perché, in tanti casi legati ai bonus edilizi, i condomini si sono trovati a firmare documenti o a versare acconti senza piena consapevolezza. La legge, con questo strumento, ricorda che non è sufficiente una fattura generica o una promessa verbale per giustificare una spesa: serve sempre un titolo chiaro, scritto e approvato.



Richiedi informazioni per Condomini, Detrazioni Fiscali, Notizie

Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!

Invia Richiesta

Articoli Correlati

Ponteggi abbandonati e lavori mai finiti in condominio: smontare i ponteggi è un diritto se c’è pericoloPonteggi abbandonati e lavori mai finiti in condominio: smontare i ponteggi è un diritto se c’è pericolo

Ponteggi abbandonati e lavori mai finiti in condominio: smontare i ponteggi è un diritto se c’è pericolo

26/09/2025 15:20 - Una sentenza del Tribunale di Brindisi autorizza un condominio a rimuovere ponteggi abbandonati da un’impresa inadempiente, tutelando la sicurezza pubblica e i diritti dei residenti.
Condomini morosi: l’impresa ha diritto a sapere chi non pagaCondomini morosi: l’impresa ha diritto a sapere chi non paga

Condomini morosi: l’impresa ha diritto a sapere chi non paga

26/09/2025 09:06 - Una sentenza del Tribunale di Napoli stabilisce che l’amministratore condominiale [..]
TAGS: contratto condominio, decreto ingiuntivo revocato, diritti condòmini, ecobonus condominio, general contractor bonus, indebito oggettivo, restituzione somme, sentenza superbonus, spese condominiali illegittime, tribunale reggio emilia

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

Leggi tutti i miei articoli | Visita il mio profilo Linkedin

Edilizia.com è online dal 1998, il primo del settore in Italia!