Il 15 ottobre segna ogni anno un momento cruciale per milioni di famiglie italiane: torna la possibilità di accendere i termosifoni. Ma attenzione, non in tutta Italia: l’accensione degli impianti di riscaldamento segue un calendario preciso stabilito dal D.P.R. n. 74 del 2013, che suddivide il Paese in sei zone climatiche.

Da domani, quindi, potranno partire i riscaldamenti in gran parte del Nord e del Centro Italia, ma anche in alcune aree montane del Sud, come Potenza ed Enna, i capoluoghi più alti della penisola.

Alcune città come Cuneo, Belluno e Trento, classificate in Zona F, possono accendere il riscaldamento tutto l’anno senza alcuna limitazione. Ma per il resto del Paese valgono regole ben precise: orari da rispettare, temperature da non superare, obblighi di manutenzione e perfino sanzioni per chi non si adegua.

Quali sono queste regole? Come capire a quale zona climatica appartiene il proprio Comune? E cosa rischia chi non rispetta le disposizioni?

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere.

La legge che regola l’uso degli impianti termici

Il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 disciplina in modo chiaro l’utilizzo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento in Italia. Il decreto definisce gli obblighi del responsabile dell’impianto (che può essere il proprietario, l’inquilino o l’amministratore condominiale) e impone:

  • temperature massime per il riscaldamento: 20 °C con 2 °C di tolleranza;
  • temperature minime per il raffrescamento: 26 °C con 2 °C di tolleranza;
  • limiti giornalieri di accensione;
  • periodi annuali differenziati per zona climatica;
  • obblighi di manutenzione e verifiche periodiche sull’efficienza energetica.

Obiettivo del decreto è migliorare l’efficienza energetica degli edifici, ridurre le emissioni inquinanti e promuovere comportamenti più sostenibili.

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Le sei zone climatiche: calendario di accensione e orari

L’Italia è suddivisa in sei zone climatiche (dalla A alla F) secondo i gradi-giorno, un valore che misura il fabbisogno termico annuo. Ecco il calendario completo:

  • Zona A (es. Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle): dal 1 dicembre al 15 marzo, max 6 ore al giorno;
  • Zona B (es. Reggio Calabria, Palermo, Catania): dal 1 dicembre al 31 marzo, max 8 ore al giorno;
  • Zona C (es. Napoli, Bari, Lecce, Cagliari): dal 15 novembre al 31 marzo, max 10 ore al giorno;
  • Zona D (es. Roma, Firenze, Matera, Chieti): dal 1 novembre al 15 aprile, max 12 ore al giorno;
  • Zona E (es. Milano, Torino, Bologna, Perugia, Potenza, Enna): dal 15 ottobre al 15 aprile, max 14 ore al giorno;
  • Zona F (es. Cuneo, Belluno, Trento): nessuna limitazione di orari o periodo.

Gli impianti possono essere attivi dalle 5:00 alle 23:00, con possibilità di distribuzione flessibile delle ore consentite.

Sanzioni e controlli: attenzione a non sbagliare

Chi accende i riscaldamenti al di fuori del periodo consentito o supera i limiti di temperatura rischia sanzioni fino a 3.000 euro. Le autorità locali possono effettuare ispezioni a campione per verificare la regolarità degli impianti e il rispetto delle disposizioni.

È obbligatorio tenere aggiornato il libretto di impianto e far eseguire i controlli di efficienza da tecnici abilitati, secondo le scadenze previste. L’omessa manutenzione può causare malfunzionamenti, consumi eccessivi e problemi di sicurezza.