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Abuso edilizio dell’usufruttuario: il proprietario è responsabile?

Abuso edilizio dell’usufruttuario: il proprietario è responsabile?Abuso edilizio dell’usufruttuario: il proprietario è responsabile?
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Si parla di usufrutto nel momento in cui il proprietario di un immobile concede la sua proprietà a beneficio di un altro soggetto. In tal caso, il primo diventa “nudo proprietario”, e il secondo otterrà il diritto di godere del bene altrui fino alla scadenza del contratto stipulato.

Egli potrà quindi usufruire delle proprietà che gli sono state concesse e potrà farne ciò che desidera, al solo patto di non modificare la destinazione economica del bene.

Cosa accade però se l’usufruttuario decide di compiere degli interventi edilizi che non rispettano le normative vigenti, e che quindi risultano illegali? La responsabilità ricade anche sul nudo proprietario?

Abuso edilizio usufruttuario: cosa significa

L’abuso edilizio è un reato che può essere sanato solo con una richiesta di sanatoria, o con il condono edilizio. Solitamente, a risponderne è il proprietario del bene, in quanto è lui che si occupa delle pratiche relative a qualsiasi modifica o cambiamento dell’immobile.

Quando però si stipula un contratto di usufrutto, e quindi il proprietario concede il bene al godimento altrui, l’usufruttuario ottiene anche il diritto di compiere degli interventi edilizi sull’immobile. Egli può addirittura ipotecare il bene, con la sola clausola di non modificarne la destinazione economica.

Se dunque l’usufruttuario decide di compiere degli interventi edilizi sull’abitazione, tutte le pratiche e le richieste in merito dovranno essere conseguite a suo nome. Non sarà necessaria infatti l’autorizzazione del nudo proprietario.

Ma allora cosa succede nel caso in cui gli interventi eseguiti sull’immobile siano stati compiuti senza le necessarie richieste, e quindi si attesti il reato di abuso edilizio?

Cassazione: necessario dimostrare coinvolgimento

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Cassazione con la recente sentenza n. 15760 del 25 maggio 2020.

Partiamo dal presupposto che la legge italiana, di fronte a qualsiasi reato, non consente che un soggetto che non è a conoscenza dell’illegalità, possa essere accusato o punito per questa. In sostanza, nel momento in cui avviene un reato, per poter coinvolgere o accusare un individuo, è necessario dimostrare che egli è responsabile, del tutto o in parte, dell’illegalità.

Questo perché, in ambito giuridico, la responsabilità del reato è “unicamente personale”. E dunque, non è possibile che una persona estranea ai fatti, che comunque non ha avuto il minimo coinvolgimento nel reato, debba poi pagare le conseguenze del reato.

Tutto ciò si applica anche a questo caso, come ha spiegato la Suprema Corte. Anche in tema di abuso edilizio infatti, la responsabilità dell’illecito è personale. Se quindi l’usufruttuario ha compiuto gli interventi illegali sull’immobile, sarà egli stesso a risponderne. Anche se il nudo proprietario è un altro individuo.

Al contrario, nel momento in cui le indagini attestano che il nudo proprietario è coinvolto in qualche modo nel reato, allora sarà tenuto a risponderne anch’egli. La Cassazione però ricorda che sarà necessario, ovviamente, dimostrarne il coinvolgimento. E che quindi il solo fatto di essere nudo proprietario non determina la possibilità di accusare l’individuo di abuso edilizio.

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TAGS: abuso edilizio, contratto usufrutto, immobile, sanatoria, usufrutto, usufruttuario

Autore: Redazione Online

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