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Sismabonus: La guida completa e le ultime notizie

Sismabonus: La guida completa e le ultime notizieSismabonus: La guida completa e le ultime notizie

Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale riconosciuta dallo Stato a chiunque esegua interventi edili per il consolidamento statico di edifici situati in zone sismiche.

Previsto dall’art. 16-bis, comma 1 lettera i) del Testo Unico sulle Imposte e sui Redditi, nel corso del tempo ha subito varie evoluzioni normative che ne hanno resa complicata l’interpretazione.

In questa guida, ripercorreremo l’evoluzione nel tempo del meccanismo di erogazione del Sismabonus, ricapitoleremo i requisiti richiesti e le opere ammesse a finanziamento ed illustreremo le più recenti modifiche legislative in materia.

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Evoluzione normativa del sismabonus

L’erogazione di un’agevolazione fiscale per interventi edilizi di messa in sicurezza di edifici situati in zone ad elevato rischio sismico era espressamente prevista già dall’art. 16 co. 1 lett. i) del TUIR, nella misura del 36% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 48000 euro.

L’importo, suddiviso in 10 rate annuali, veniva rimborsato al contribuente sotto forma di detrazione IRPEF, in sede di conguaglio dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella sua formulazione originaria, il beneficio spettava solo in caso di interventi effettuati sull’abitazione principale, purché ricadente in zone sismiche ad alta pericolosità.

A partire dal 01 gennaio 2017, la spesa detraibile è stata aumentata al 50% della somma impiegata per la realizzazione degli interventi di consolidamento statico, fino ad un massimo di 96000 euro. Questa innovazione normativa, introdotta dalla Legge di bilancio 2017 (che, a sua volta, andava a modificare il D.L. 63/2013) ha inoltre ridotto le rate annuali per la detrazione del beneficio da 10 a 5 ed ha esteso l’applicabilità della norma alle tutti gli immobili con finalità abitative e agli immobili commerciali.

La norma prevedeva inoltre dei benefici fiscali addizionali nel caso in cui, in seguito ai lavori di consolidamento edilizio, l’immobile fosse passato a classi di rischio sismico inferiore.

Proprio come per l’efficienza energetica, anche per il rischio sismico esiste una scala di classificazione degli immobili, dalla classe G (riservato agli edifici a maggior rischio) alla classe A+ (per quelli costruiti in ottemperanza a tutte le prescrizioni antisismiche).

In particolare, la detrazione spettante corrispondeva al 70% delle spese effettivamente sostenute nel caso in cui le opere avessero permesso di guadagnare una classe di rischio, e all’80% nel caso in cui le classi di rischio guadagnate fossero state due o più.

Nel caso di interventi realizzati su parti condominiali comuni, l’ammontare della detrazione era pari, rispettivamente, al 75% e all’85% della spesa sostenuta, su un importo massimo pari a 96000 euro per ogni unità immobiliare.

La normativa prevedeva anche il riconoscimento di un credito di imposta in caso di acquisto di abitazioni edificate in seguito alla demolizione totale e alla ricostruzione di immobili preesistenti, secondo criteri antisismici: anche in questo caso, era prevista una detrazione pari al 70% o all’80% (a seconda del numero di classi di rischio recuperate nell’intervento) sul prezzo di acquisto riportato nell’atto di rogito, sino ad un tetto massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Questa normativa avrebbe dovuto rimanere in vigore sino al 31 dicembre 2021.

Il quadro ha subito una nuova, importante evoluzione nel 2020, quando gli interventi di natura antisismica sono confluiti nel campo di applicazione del superbonus 110%, introdotto dal D.L. 34/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio, varato per far ripartire i consumi dopo la dura battuta d’arresto dell’economia e dei consumi provocata dall’epidemia di Covid-19).

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Sismabonus 110%: requisiti soggettivi

A partire da maggio 2020, quindi, la normativa prevede che per ogni euro speso per adottare misure antisismiche per la propria abitazione, si maturi un credito di imposta pari ad 1,10 euro. La misura ha l’intento di rilanciare i consumi e di promuovere gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente.

Tuttavia, l’accesso al credito di imposta non è indiscriminato: la normativa, al contrario, prevede il rispetto di una serie di requisiti soggettivi, tecnici ed amministrativi molto stringenti.

Innanzitutto, la legge prevede il possesso di specifici requisti soggettivi per l’accesso al Superbonus 110% e al Sismabonus ad esso collegato; possono accedere al credito di imposta i seguenti soggetti beneficiari individuati dall’art. 119 del D.L. 34/2020:

  • le persone fisiche proprietarie di unità immobiliari indipendenti (con accesso autonomo e autonomia funzionale, come le ville e le villette a schiera) o riunite in condomini o edifici plurifamiliari: è inoltre previsto un massimo di 2 unità immobiliari in capo allo stesso soggetto. La norma prevede la possibilità di vedersi riconosciute le detrazioni sia per gli interventi svolti sull’abitazione, sia per quelli effettuati nelle eventuali parti comuni;
  • gli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) e gli altri soggetti assimilabili, comunque denominati;
  • le cooperative di abitazione;
  • le ONLUS, le associazioni e le organizzazioni di volontariato operanti in campo sociale;
  • le società ed associazioni sportive, esclusivamente per gli interventi su locali destinati a spogliatoio.

Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa di cui al D.L. 34/2020 gli immobili appartenenti alle classi catastali A/1, A/8 e A/9, indipendentemente dalla natura del soggetto proprietario.

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Sismabonus 110%: requisiti tecnici e lavori ammessi

Dal punto di vista tecnico, la normativa sul Superbonus prevede una distinzione degli interventi in due categorie: quelli trainanti e quelli trainati.

Solo i primi permettono l’accesso al superbonus; i cosiddetti interventi trainati, invece, possono essere soggetto di detrazione fiscale solo se realizzati contestualmente ad uno o più interventi trainanti.

In realtà, la differenza è sostanziale solo quando si realizzano opere edili finalizzate dell’efficientamento energetico dell’edificio: in questi casi, per poter accedere al beneficio fiscale è necessario realizzare interventi di coibentazione che interessino almeno il 25% dell’involucro esterno dell’edificio, oppure sostituire la caldaia (autonoma o condominiale) con un dispositivo a condensazione di ultima generazione.

In combinazione con questi interventi energetici cosiddetti trainanti, sarà possibile portare in detrazione anche interventi con un impatto energetico minore, quali la sostituzione degli infissi, l’installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, e l’abbattimento di barriere architettoniche.

Tutti gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono considerati trainanti e danno accesso diretto alla detrazione fiscale del 110%, a condizione che siano abbinati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio costante della stabilità strutturale dell’edificio.

Per questo genere di interventi, permane il previgente tetto massimo di spesa detraibile di 96.000 euro per unità immobiliare (considerata nel complesso, ossia includendo anche le opere realizzate sulle pertinenze al servizio dell’unità abitativa).

Come è noto, il superbonus 110% per interventi di efficientamento energetico prevede un ulteriore requisito: è necessario che, in seguito alle opere realizzate, l’immobile guadagni almeno 2 classi energetiche, secondo il sistema di classificazione APE.

Nel caso degli interventi legati al Sismabonus, non è indispensabile che, al termine dei lavori, l’immobile passi ad una classe di rischio sismico migliore. Tuttavia, è richiesto che gli immobili oggetto dei lavori ricadano entro determinate zone sismiche.

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2013 ha infatti individuato sul territorio nazionale 4 categorie di rischio sismico:

  • Zona 1: ad elevato rischio sismico, con possibilità di terremoti forti, distruttivi e frequenti;
  • Zona 2: a medio rischio sismico, in cui si possono verificare terremoti piuttosto forti, in grado di lesionare gli edifici e di mettere a repentaglio l’incolumità delle persone;
  • Zona 3: a basso rischio sismico. Qui sono possibili terremoti di lieve entità, che possono compromettere la stabilità strutturale degli edifici;
  • Zona 4: a rischio sismico molto basso. Si tratta di aree in cui la possibilità di danni strutturali dovuti a terremoti è piuttosto remota.

Soltanto gli interventi realizzati su edifici ricadenti nelle zone 1, 2 e 3 possono accedere al Sismabonus 110%; sono invece esclusi quelli ricadenti nella zona 4.

L’Italia è un Paese ad elevato rischio sismico, e soltanto la Sardegna e alcune porzioni del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Puglia sono classificate a rischio molto basso e pertanto escluse dall’accesso all’agevolazione fiscale.

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Sismabonus 110%: requisiti amministrativi

La normativa prevede infine alcuni importanti requisiti normativi e detta l’iter procedurale da seguire per l’accesso al bonus fiscale. Il Testo Unico sull’Edilizia prevede che l’erogazione delle detrazioni fiscali per interventi edili sia possibile solo gli edifici oggetto di lavori sono privi di abusi e difformità edilizie.

Tuttavia, una recente nota interpretativa della normativa su superbonus e Sismabonus, redatta dal Consiglio Nazionale del Notariato, ha chiarito che gli interventi di cui al D.L. 34/2020 possono essere realizzati anche in presenza di lievi difformità edilizie, entro un tetto massimo di tolleranza del 2%.

Inoltre, è sempre necessaria l’asseverazione di un tecnico sui lavori effettuati, rilasciata a fine lavori oppure in corso d’opera. Per gli interventi di consolidamento statico in funzione antisismica, i soggetti asseveranti sono i progettisti strutturali, il responsabile della direzione dei lavori e il professionista incaricato di effettuare il collaudo statico.

L’asseverazione deve essere compilata sui modelli indicati nel D.M. 58/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi che non comportano la demolizione e ricostruzione dell’immobile, oppure l’ampliamento della cubatura, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria e, ai sensi del D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), possono beneficiare di un iter amministrativo agevolato. È infatti sufficiente presentare, al Comune competente, una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata semplificata, nota come CILAS, in cui viene dichiarato il titolo abitativo e sono sinteticamente descritti gli interventi previsti, corredati dalla documentazione tecnica e dalle planimetrie di progetto.

La mancata presentazione di questo documento, la sua incompleta compilazione, la non aderenza delle opere a quanto dichiarato nella CILAS e la presenza di eventuali dichiarazioni mendaci fanno decadere il contribuente dal beneficio economico.

Altri requisiti indispensabili per l’erogazione del bonus sono la presentazione delle fatture relative ai lavori e delle ricevute attestanti il pagamento mediante bonifico parlante, nonché il rispetto delle norme urbanistiche e in materia di sicurezza sul lavoro.

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Il Sismabonus nel 2022: le ultime novità

Sull’impianto normativo sin qui descritto è recentemente intervenuta la Legge di Bilancio 2022, che ha sancito importanti proroghe alle scadenze entro cui effettuare i lavori per cui è possibile beneficiare del superbonus.

La normativa originaria, infatti, prevedeva che le opere di adeguamento sismico degli edifici dovessero essere concluse entro il 30 giugno 2022; le recenti innovazioni, invece, hanno prorogato la scadenza al 31 dicembre 2025, per i territori che, a partire dal 1 aprile 2009, sono stati colpiti da eventi sismici di qualsiasi entità.

Grazie un emendamento al Decreto PNRR 2, infine, sino al 31 dicembre 2022 è possibile godere della detrazione al 110% per l’acquisto di immobili derivanti da demolizione e ricostruzione totale di case preesistenti, con diminuzione del rischio sismico.

In ogni caso, è indispensabile che il preliminare di vendita risulti firmato entro il 30 giugno 2022 e che il rogito sia completato entro fine 2022. A partire dal 2023, rientrerà in vigore la normativa previgente, con detrazioni del 70% o dell’80% a seconda del numero di classi di rischio guadagnate con la ricostruzione.

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Stato del Sismabonus in Italia

Dati dell’ Agenzia delle Entrate alla mano, è evidente che nel biennio 2020-2022, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dal D.L. 34/2020, quelli che hanno avuto più successo sono quelli di efficientamento energetico.

Dei 38,4 milioni di euro erogati, infatti, solo uno è andato agli interventi di consolidamento statico degli edifici. Lo scoglio principale potrebbe risiedere nella mancata capienza IRPEF o IRES dei soggetti beneficiari, che sarebbero dunque impossibilitati di riscuotere l’intero importo spettante.

In ogni caso, questa situazione può essere aggirata grazie agli strumenti di cessione del credito fiscale a terzi o al meccanismo di sconto in fattura, entrambi espressamente previsti dalla normativa in tema di superbonus.

Nel primo caso, il contribuente potrà cedere il credito d’imposta a soggetti terzi (tra cui banche e finanziarie), in cambio dell’erogazione della liquidità necessaria per effettuare i lavori.

Nel secondo, invece, lo sconto del 110% viene applicato direttamente in fattura, senza tuttavia incidere sull’imponibile IVA: in questo caso, sarà l’affidatario dei lavori a maturare il diritto di recuperare il credito di imposta.

Se si sceglie di avvalersi di uno di questi metodi, tuttavia, occorrerà allegare alla domanda di sismabonus alcuni documenti aggiunti, attestanti il possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione fiscale e la congruità delle spese sostenute per l’intervento.



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TAGS: bonus, sisma, sismabonus

Autore: Redazione Online

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