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La Cassazione dice sì agli Ecobonus anche per gli edifici concessi in locazione a terzi

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La sentenza sancita dalla Corte di Cassazione il 23 luglio del 2019 ha dichiarato che le agevolazioni fiscali, per quanto riguarda le spese di riqualificazione energetica degli edifici, non spetteranno solamente agli edifici utilizzati come imprese direttamente dal proprietario.

Gli ecobonus fiscali infatti, copriranno anche chi sostiene dei costi di intervento per gli immobili concessi in locazione a terzi, secondo il Decreto Ministeriale 19.02.2007 e la Legge 296/2006 articolo 1, comma 344.

Che cosa dice la legge

Ad alzare il polverone che ha portato poi alla sentenza decisionale è stato un caso ben preciso. Una cartella di pagamento in cui non si riconosceva la detrazione fiscale pari al 55%, che deve spettare secondo la legge sopra riportata. All’interno della cartella di pagamento si riportava quindi il procedimento per recuperare a tassazione maggiore IRES i costi d’intervento finalizzati alla riqualificazione di un edificio concesso in locazione a terzi.

Inutile dire che ci sono stati vari reclami e lamentele da parte del richiedente. Queste proteste inoltre hanno trovato complicità da parte dei giudici chiamati ad intervenire sul caso. Questi hanno precisato infatti che la Legge Finanziaria 2007 non è destinato solamente ai proprietari d’impresa che utilizzano personalmente l’immobile.

Nell’articolo 2, comma 1 D.M. 19.02.2007 si specifica infatti che le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione degli edifici imprenditoriali spettano ai titolari del reddito d’impresa.

Con l’ex articolo 2, comma 2 dello stesso decreto, veniva esplicato però che nel caso gli edifici fossero concessi con contratto di leasing, la detrazione sarebbe stata approvata a chi ha sostenuto le spese di riqualificazione, ovvero all’utilizzatore.

Il caso che ha portato la questione all’interesse della Corte di Cassazione, non prevedeva sottoscritto un contratto di leasing, ma di locazione. L’ecobonus richiesto dovrebbe sempre essere concesso, però in questo caso, gli interventi di riqualificazione spettano al proprietario, e di conseguenza anche l’agevolazione.

Il ricorso e la sentenza

Il reclamo portato a processo dall’Amministrazione finanziaria, era mosso quindi dalla seguente motivazione. Innanzitutto, la contestazione accusava la violazione e la scorretta applicazione delle leggi, che chi di dovere avrebbe interpretato erroneamente. Lo sbaglio è stato intendere che l’agevolazione per la riqualificazione energetica sarebbe concessa solamente nel caso di immobili utilizzati come beni strumentali all’interno di un’impresa. Sarebbero esclusi invece gli utilizzatori che si servono degli immobili come beni-merce, come appunto faceva la società che ha portato il ricorso alla Cassazione.

La Corte ha infine dato ragione all’accusa, dichiarando che le la determinazione del reddito d’impresa comprende tutti gli immobili facenti parte dell’azienda. Per cui, dopo aver reinterpretato le leggi correttamente, si evince che la norma è destinata ad agevolare ogni impresa nel suo intento di riqualificazione e miglioramento degli immobili, che siano essi utilizzati dai proprietari, oppure concessi in locazione a terzi.

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TAGS: agevolazioni fiscali, Decreto Ministeriale 19.02.2007, ecobonus, Legge 296/2006, riqualificazione energetica

Autore: Redazione Online

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