
Le agevolazioni “prima casa” non decadono se, entro 12 mesi dalla vendita, si costruisce un nuovo immobile abitativo con requisiti minimi strutturali e destinazione a dimora principale.

Il credito d’imposta “prima casa” resta legato a un termine di un anno dalla vendita, nonostante l’estensione a due anni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per altri casi.

Chi acquista con agevolazione “prima casa” deve trasferire la residenza entro 18 mesi. In caso contrario, rischia la decadenza e sanzioni, salvo revoca o ravvedimento operoso.

Il trasferimento della residenza in un altro Comune dopo i 18 mesi non fa decadere le agevolazioni prima casa, purché siano stati rispettati inizialmente i requisiti di legge.

Anche chi possiede solo una quota o la nuda proprietà di un immobile può ottenere le agevolazioni prima casa, purché non abbia disponibilità esclusiva dell’immobile nel medesimo Comune.

Le agevolazioni prima casa valgono anche per le donazioni, purché si venda l’immobile già agevolato entro un anno. Necessario l’impegno formale nell’atto, pena perdita dei benefici.

La legge di Bilancio 2025 estende a due anni il termine per vendere la prima casa pre-posseduta, conservando agevolazioni e credito d’imposta anche in caso di acquisto anticipato.

Per beneficiare dell’agevolazione “prima casa” anche in caso di sentenza costitutiva, la dichiarazione va resa prima della registrazione. Ogni ritardo comporta la perdita del diritto al beneficio.

La legge di bilancio 2025 estende a due anni il termine per rivendere la prima casa precedentemente agevolata, evitando la decadenza dai benefici fiscali sul nuovo acquisto.

Le agevolazioni prima casa non sono compatibili con il possesso di usufrutto su altro immobile nello stesso comune. Fondamentale anche rispettare il termine dei 18 mesi per la residenza.

Gli italiani residenti all'estero per lavoro possono usufruire delle agevolazioni "prima casa" acquistando un immobile in un comune di nascita, residenza o lavoro precedente, senza vincolo sull'ultima residenza.

La Cassazione ha chiarito che il termine per l’accertamento fiscale sulle agevolazioni prima casa decorre dalla scadenza dei 36 mesi per l’ultimazione dell’immobile, non dai 18 mesi per il trasferimento.

Le agevolazioni prima casa spettano anche alla nuda proprietà se l’immobile è nello stesso Comune di residenza dell’acquirente e si rispettano i requisiti relativi alla proprietà di altri immobili.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per le agevolazioni “prima casa” ai cittadini all’estero, confermando l’impossibilità di modificare dichiarazioni post-acquisto e suggerendo rimedi per evitare sanzioni.

Le agevolazioni “prima casa” si applicano anche agli immobili ricevuti in donazione, a condizione di vendere entro un anno l'immobile già posseduto e rispettare i requisiti indicati nell’atto.