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Bonus Prima Casa under 36: valide le fatture non intestate al beneficiario

Bonus Prima Casa under 36: valide le fatture non intestate al beneficiarioBonus Prima Casa under 36: valide le fatture non intestate al beneficiario
Ultimo Aggiornamento:

Ci sono novità per quanto riguarda il Bonus Prima Casa under 36, ovvero quell’agevolazione che ammette la totale esenzione dal pagamento di tutte le imposte per gli atti legati all’acquisto della Prima Casa a favore dei giovani sotto i 36 anni.

Con un recente parere dato dall’Agenzia delle Entrate, si evince che non è obbligatorio che le fatture, per usufruire dall’esenzione dalle imposte, debbano essere intestate al diretto beneficiario dell’agevolazione Prima Casa.

Difatti, è sufficiente che il giovane under 36 sia “nominato” come titolare della proprietà da acquistare. A quel punto, l’esenzione risulta valida anche se le fatture sono corrisposte da altri e/o intestate ad un soggetto differente dal beneficiario dell’agevolazione.

Leggi anche: “Acquisto Prima Casa senza imposte under 36: tutto quello che devi sapere

Approfondiamo di seguito.

Bonus Prima Casa under 36: contratto e fatture intestate ad altri

Il tema di oggi è stato trattato di recente dal Fisco con la risposta n. 261 dell’11 maggio 2022.

L’istante rappresenta di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al Bonus Prima Casa under 36, e di essere intenzionato pertanto ad acquistare un immobile da un’impresa costruttrice.

Afferma che il contratto preliminare di acquisto con l’impresa è già stato stipulato, non direttamente dall’istante ma da suo padre che, allo stesso tempo, ha anche provveduto a saldare le prime fatture relative all’atto d’acquisto. Viene precisato a questo proposito che tali fatture, oltre ad essere state corrisposte dal padre, sono anche direttamente intestate a lui.

L’istante fa sapere tuttavia che all’interno del contratto preliminare è stata precisata e sottoscritta la seguente formula:

il signor … promette di acquistare per sé o per persona fisica o giuridica da nominare il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell’immobile”.

Sostiene inoltre che, in sede di stipula dell’atto definitivo, il suddetto immobile sarà interamente intestato all’istante, che appunto è un giovane under 36, che vi trasferirà immediatamente la residenza.

In quanto al saldo residuo da corrispondere all’impresa per l’acquisto della Prima Casa, l’istante fa sapere che sarà lui stesso a corrispondere l’importo restante, in parte con bonifico bancario e in parte con un finanziamento rilasciato dall’istituto bancario.

Alla luce di ciò, vorrebbe sapere se il fatto che il contratto preliminare sia intestato al padre, così come le prime fatture relative a caparra e acconti, possa costituire un ostacolo all’usufrutto del Bonus Prima Casa under 36.

In caso così non fosse, l’istante chiede se sia possibile fruire dell’agevolazione in relazione a tutte le fatture pagate, anche quelle non direttamente intestate a lui.

Contratto può essere trasferito con dichiarazione di nomina

La risposta del Fisco, come abbiamo accennato sopra, è affermativa.

Difatti, non impedisce al giovane under 36 di usufruire del Bonus prima Casa il fatto che le fatture o il contratto preliminare non siano direttamente a lui intestati, a patto però che venga specificata chiaramente l’intenzione di procedere alla successiva nomina di un altro titolare per la proprietà.

In sostanza, un soggetto (anche non genitore dell’interessato) ha la possibilità, una volta stipulato un contratto, di “trasferirne” i diritti ad un’altra persona, che acquisirà, al suo posto, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rogito originariamente stipulato con l’altra parte.

Tale disposizione normativa è prevista dal Codice Civile, non solo per quanto riguarda i contratti preliminari ma anche quelli definitivi, che appunto possono essere trasferiti ad altri in seguito alla stipula. Tutto ciò, chiaramente, nel rispetto di alcune precise regole.

Agli articoli 1401 e seguenti è regolamentata la disposizione, che cita:

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Viene precisato che la nomina deve avvenire mediante la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, da comunicare all’altra parte contraente entro massimo 3 giorni dall’avvenuta stipula del contratto.

Il termine di 3 giorni può essere esteso o ridotto se le parti stabiliscono di comune accordo tempistiche differenti.

La dichiarazione di nomina dovrà essere anche accompagnata dall’accettazione sottoscritta della persona nominata, oppure deve risultare una procura anteriore al contratto in cui ne si evince l’accettazione.

All’articolo 1404 cc possiamo leggere infine che:

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Leggi anche: “Bonus Prima Casa Under 36: chiarimenti su età e periodo temporale

Bonus Prima Casa: con nomina regolare, si acquisiscono obblighi e benefici

Alla luce di ciò, il Fisco ritiene che l’istante possa usufruire del Bonus Prima Casa under 36 anche per quanto riguarda le fatture intestate al padre e anche se il contratto preliminare è a nome dello stesso genitore.

Ciò in quanto, come si evince dall’analisi del contratto preliminare, è stato specificato da subito che il rogito è stato stipulato “per sé o per persona da nominare”.

Pertanto, a patto che la dichiarazione di nomina di cui abbiamo parlato sopra, e la relativa accettazione da parte del nominato, vengano regolarmente sottoscritti, l’istante potrà a quel punto acquisire tutti i diritti e gli obblighi relativi al contratto stipulato dal momento stesso della sua originaria sottoscrizione.

Potrà dunque fruire anche del bonus prima casa under 36 in riferimento a tutte le fatture pagate dall’inizio del rapporto contrattuale con l’impresa costruttrice.

Leggi anche: “Bonus Prima Casa: se l’unità è inagibile, possibile nuovo acquisto

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Autore: Redazione Online

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