Sostituire la vecchia caldaia con una più efficiente non è solo un gesto responsabile verso l’ambiente, ma può anche rappresentare un investimento intelligente per il proprio portafoglio. Nel 2025, chi decide di installare una nuova caldaia a condensazione o impianto di climatizzazione invernale ad alta efficienza può usufruire di importanti agevolazioni fiscali grazie all’Ecobonus.

Ma quali sono le condizioni per ottenere la detrazione? Quali sono le percentuali applicabili? E cosa cambia tra una caldaia in classe A semplice e una con termostati evoluti? È ancora possibile scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito?

In questo articolo analizziamo tutto ciò che c’è da sapere per affrontare in modo consapevole la sostituzione della caldaia nel 2025.

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Tipologie di caldaie e percentuali di detrazione applicabili

La sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi agevolabili con l’Ecobonus, ma le detrazioni fiscali spettanti nel 2025 dipendono in modo preciso dalle caratteristiche tecniche dell’impianto installato. La normativa di riferimento è l’articolo 1, comma 347, della legge 296/2006, integrata dall’articolo 14 del decreto-legge 63/2013 e dalle numerose circolari dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’agevolazione è concessa esclusivamente per la sostituzione integrale o parziale di un impianto di climatizzazione invernale esistente, e non per le nuove installazioni in edifici che ne erano sprovvisti, salvo eccezioni molto specifiche (come i generatori a biomassa dal 2015).

Vediamo nel dettaglio le diverse casistiche.

Caldaia a condensazione in classe A

L’installazione di una caldaia a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti pari o superiore al 90% (ovvero classe energetica A secondo il regolamento UE 811/2013), dà diritto a una detrazione del 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 30.000 euro per singola unità immobiliare.

Questa soluzione è accessibile ma non beneficia dell’aliquota maggiorata prevista per impianti più avanzati.

Caldaia a condensazione in classe A con termoregolazione evoluta

Se alla caldaia a condensazione viene abbinato un sistema di termoregolazione evoluto, la detrazione aumenta al 65%. I dispositivi accettati sono quelli appartenenti alle classi V, VI o VIII, così come definiti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02. Si tratta, ad esempio, di termostati intelligenti in grado di modulare il funzionamento dell’impianto in base alle abitudini e alla temperatura ambiente.

In questo caso, è possibile portare in detrazione anche le spese accessorie, come:

  • smontaggio e dismissione del vecchio impianto;
  • fornitura e posa della nuova caldaia;
  • opere murarie e idrauliche funzionali;
  • spese professionali per progettazione, asseverazione e certificazione energetica.

La somma massima agevolabile resta 30.000 euro, ma l’aliquota al 65% consente un vantaggio fiscale più elevato rispetto all’installazione base.

E per le caldaie con classe energetica inferiore alla A?

Se l’impianto installato non raggiunge almeno la classe A, non è prevista alcuna detrazione tramite Ecobonus. In taluni casi limitati, la spesa può essere ammessa nella detrazione per interventi di manutenzione straordinaria (art. 16-bis TUIR) con aliquota al 50%, ma non è ammesso il Bonus se si tratta di semplice sostituzione ordinaria o di dispositivi non idonei dal punto di vista energetico.

È bene sottolineare che dal 1° gennaio 2018 le caldaie a condensazione in classe inferiore alla A sono escluse esplicitamente dall’agevolazione, a prescindere dalla tipologia dell’intervento.

Leggi anche: Installazione caldaia e boiler in condominio: quando serve l’autorizzazione dell’assemblea?

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Requisiti tecnici minimi, massimali e spese ammissibili alla detrazione

Per accedere alle detrazioni fiscali previste in caso di sostituzione della caldaia, è essenziale che l’intervento rispetti requisiti tecnici ben precisi e che le spese siano tracciabili e documentate secondo le modalità previste dalla normativa.

Requisiti tecnici minimi

La nuova caldaia deve rispettare le condizioni previste dal Decreto Requisiti Minimi (d.m. 26 giugno 2015) e dal d.m. 6 agosto 2020, in base alla data di inizio dei lavori:

  • Per lavori avviati prima del 6 ottobre 2020, valgono i parametri di rendimento e le condizioni tecniche del d.m. 19 febbraio 2007, modificato dal d.m. 6 agosto 2009.
  • Per lavori avviati dal 6 ottobre 2020 in poi, si applicano i valori della Tabella 1 dell’Allegato E al d.m. 6 agosto 2020.

Un elemento fondamentale è che l’intervento deve comportare la sostituzione di un impianto esistente, e non la nuova installazione in un edificio che ne era privo, salvo alcune eccezioni (es. installazione di generatori a biomassa).

La nuova caldaia deve inoltre essere installata a regola d’arte, rispettando tutte le normative in materia di sicurezza, efficienza energetica, urbanistica e impiantistica.

Massimali di spesa

La sostituzione della caldaia dà diritto a una detrazione per una spesa massima agevolabile di 30.000 euro, che si traduce in:

  • una detrazione massima di 15.000 euro in caso di aliquota al 50%;
  • una detrazione massima di 19.500 euro in caso di aliquota al 65%.

Il limite si applica per singola unità immobiliare, e comprende sia le spese per l’acquisto e l’installazione della caldaia, sia le spese tecniche correlate.

Spese ammissibili

Sono agevolabili, secondo le circolari dell’Agenzia delle Entrate, le seguenti voci di spesa:

  • Smontaggio e dismissione del vecchio impianto;
  • Fornitura e posa in opera della nuova caldaia;
  • Materiali e componenti necessari al funzionamento dell’impianto;
  • Opere idrauliche, murarie e di adeguamento dell’impianto;
  • Sistemi di termoregolazione evoluti (se presenti);
  • Spese professionali: progettazione, asseverazione, certificazione energetica;
  • Spese per la redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), se richiesto;
  • IVA, imposta di bollo e diritti per eventuali concessioni edilizie.

Rientrano inoltre tra le spese agevolabili anche gli interventi connessi, purché risultino funzionali e necessari alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.

Leggi anche: Bonus Caldaia 2025: guida completa alle detrazioni e i requisiti

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Modalità di pagamento e documentazione da conservare per usufruire della detrazione

Per poter fruire delle detrazioni fiscali previste per la sostituzione della caldaia, è fondamentale non solo eseguire un intervento conforme ai requisiti tecnici, ma anche rispettare specifici adempimenti procedurali e documentali. La mancata osservanza di tali obblighi può determinare la decadenza del beneficio.

Modalità di pagamento: bonifico parlante

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale parlante, ossia un bonifico che contenga in modo esplicito:

  • la causale del versamento, con riferimento all’art. 1, comma 347, della legge 296/2006 e all’art. 14 del D.L. 63/2013;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o partita IVA dell’impresa che esegue i lavori.

Il pagamento con bonifico parlante è obbligatorio per i privati. In caso di soggetti titolari di reddito d’impresa, il pagamento può essere effettuato anche con altri mezzi, purché tracciabili.

È importante notare che i bonifici ordinari (non parlanti), i pagamenti in contanti o con assegni non consentono l’accesso al beneficio fiscale.

Comunicazione all’ENEA

Entro 90 giorni dalla data di fine lavori o del collaudo dell’impianto, è obbligatorio trasmettere all’ENEA la scheda descrittiva dell’intervento, tramite il portale ufficiale dedicato alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e corredato della documentazione tecnica richiesta.

Documentazione da conservare

Il contribuente deve conservare tutta la documentazione attestante la regolarità dell’intervento e dei pagamenti, per un periodo di almeno dieci anni (corrispondente alla durata della detrazione). In particolare:

  • Fatture relative all’intervento;
  • Bonifici parlanti effettuati;
  • Asseverazione tecnica a firma di professionista abilitato, che attesti il rispetto dei requisiti tecnici e dei massimali di spesa;
  • Attestato di Prestazione Energetica (APE), ove previsto;
  • Scheda informativa ENEA trasmessa online;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se necessaria, ad esempio in caso di interventi su parti comuni condominiali;
  • Eventuali permessi edilizi, se richiesti (CILA, SCIA o il Permesso di Costruire).

In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, la mancanza anche di uno solo di questi documenti può comportare la revoca del beneficio.

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Casi particolari e incompatibilità con altri bonus

Nel quadro normativo attuale, la sostituzione della caldaia può rientrare in diverse tipologie di intervento agevolabile. Tuttavia, per non incorrere in errori, è essenziale conoscere alcune casistiche particolari e le limitazioni imposte in caso di cumulo con altri incentivi fiscali.

Interventi condominiali su impianti centralizzati

Quando la sostituzione della caldaia riguarda un impianto centralizzato a servizio di un edificio condominiale, l’agevolazione è riconosciuta a ciascun condòmino in proporzione alla spesa a lui imputata, secondo le tabelle millesimali o la diversa ripartizione deliberata dall’assemblea. In questi casi, è necessario che:

  • l’intervento venga approvato formalmente;
  • sia redatta un’apposita documentazione tecnica unica per l’intero impianto;
  • venga inviata una sola comunicazione all’ENEA per tutto l’edificio.

Trasferimento dell’immobile

In caso di vendita dell’immobile, il diritto alla detrazione può essere:

  • trasferito all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti (da indicare nell’atto notarile);
  • mantenuto dal venditore, solo se espressamente stabilito nel contratto.

Nel caso di successione ereditaria, il beneficio si trasferisce all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile (es. usufrutto o residenza).

Incompatibilità con il Superbonus

È importante sottolineare che non è possibile cumulare la detrazione prevista per l’Ecobonus con quella prevista dal Superbonus 110% o 90% sullo stesso intervento.

In particolare:

  • se la sostituzione della caldaia è già stata agevolata come intervento trainato nel Superbonus, non può essere oggetto di ulteriore detrazione con l’Ecobonus;
  • se si opta per l’agevolazione al 65% con l’Ecobonus (art. 1, comma 347), non si può poi richiedere il Superbonus per lo stesso impianto.

Il contribuente deve quindi scegliere una sola forma di agevolazione per ciascun intervento, indicando in sede di trasmissione all’ENEA il riferimento normativo scelto. Tale scelta è vincolante.

Interventi misti e cumulo parziale

È tuttavia possibile usufruire del cumulo parziale delle detrazioni fiscali, a condizione che le spese siano riferite a interventi distinti. Ad esempio:

  • sostituzione della caldaia agevolata con l’Ecobonus;
  • opere murarie o di ristrutturazione ordinaria agevolate con il Bonus Ristrutturazioni al 50%.

L’importante è che i due interventi siano tecnicamente e contabilmente separati, con documentazione distinta e, se necessario, asseverazioni e pagamenti autonomi.