L’amianto è stato largamente impiegato in edilizia fino agli anni ’90, in particolare per tetti, tubature, canne fumarie e rivestimenti isolanti. Nonostante il suo divieto dal 1992 (Legge n. 257/1992), sono ancora moltissimi gli edifici – anche residenziali – che presentano materiali contenenti amianto, spesso degradati e pericolosi per la salute.

Oggi è possibile intervenire in sicurezza beneficiando di un’agevolazione fiscale importante: la detrazione del 50% delle spese sostenute per la bonifica amianto, prevista dal Bonus Ristrutturazioni, valido anche per il 2026 grazie alla sua proroga nella Legge di Bilancio.

Ma in quali casi si può davvero ottenere la detrazione? Serve un progetto specifico? E chi può richiederla: solo i proprietari o anche gli affittuari?

Cosa prevede la normativa: la rimozione amianto rientra nel bonus ristrutturazioni

La rimozione dell’amianto è uno degli interventi espressamente ammessi alla detrazione Irpef prevista dal Bonus Ristrutturazioni, come indicato dall’art. 16-bis del TUIR, lettera G. L’agevolazione è stata confermata anche per il 2026, con le stesse condizioni previste per il 2025.

L’Agenzia delle Entrate specifica che la detrazione è riconosciuta anche in assenza di altri lavori edilizi, a condizione che l’intervento sia finalizzato esclusivamente alla bonifica dell’amianto presente in un immobile a uso abitativo, comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ecc.).

Quanto si può detrarre?

Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione è pari a:

  • 50%, se i lavori sono effettuati su abitazione principale da parte del proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.).
  • 36%, se i lavori sono eseguiti da altri soggetti ammessi (come affittuari, comodatari, familiari conviventi, ecc.).

In entrambi i casi, il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, con la detrazione suddivisa in 10 rate annuali di pari importo.

Quali spese sono detraibili?

Le spese che si possono portare in detrazione sono molteplici e includono:

  • la rimozione dell’amianto da tetti, coperture, canne fumarie, pavimenti o altri elementi contaminati;
  • il trasporto e lo smaltimento in discariche autorizzate da parte di ditte specializzate;
  • le analisi e le certificazioni preventive, come le analisi dei materiali e l’attestazione della pericolosità;
  • la progettazione tecnica dell’intervento e la direzione lavori;
  • i diritti comunali, imposte di bollo, autorizzazioni e oneri connessi.

L’intervento deve essere effettuato da un’impresa abilitata e iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, e il materiale rimosso deve essere smaltito secondo le disposizioni vigenti, con tracciabilità documentale.

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Attenzione: quando la detrazione non è ammessa

Non si ha diritto alla detrazione nel caso in cui:

  • l’intervento sia svolto senza la documentazione tecnica obbligatoria;
  • l’amianto non venga rimosso e smaltito secondo le procedure previste per legge;
  • le spese siano sostenute da soggetti non aventi diritto alla detrazione (es. semplici occupanti senza titolo o conviventi non fiscalmente a carico, se non intestatari di fatture e bonifici).

Va ricordato che per ottenere il bonus è obbligatorio effettuare il pagamento tramite bonifico parlante con indicazione della causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale dell’impresa che effettua i lavori.

Chi può usufruire della detrazione per la rimozione dell’amianto?

Uno degli aspetti più interessanti del Bonus Ristrutturazioni è che non è riservato solo ai proprietari degli immobili. Infatti, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, possono beneficiare della detrazione anche altri soggetti, a patto che rispettino determinati requisiti e siano effettivamente coloro che sostengono le spese.

Elenco dei soggetti ammessi alla detrazione

Ecco chi può accedere al bonus per la rimozione dell’amianto:

  • Proprietari o nudi proprietari dell’immobile;
  • Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
  • Locatari o comodatari, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato e che abbiano l’autorizzazione del proprietario;
  • Familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, figli, genitori, fratelli, ecc.), purché convivano al momento dell’inizio dei lavori e siano intestatari di fatture e bonifici;
  • Conviventi di fatto, secondo la definizione della Legge Cirinnà (L. 76/2016);
  • Futuri acquirenti, che abbiano firmato un contratto preliminare registrato e siano stati immessi nel possesso dell’immobile;
  • Soci di cooperative edilizie o comproprietari, anche se non indicati nelle fatture, purché vi sia annotata la loro quota di spesa;
  • Condomini, per lavori eseguiti su parti comuni (es. coperture in eternit), in base alla propria quota millesimale.

In tutti i casi, per ottenere la detrazione è indispensabile che la persona fisica:

  • abbia sostenuto la spesa;
  • sia intestataria delle fatture e dei bonifici effettuati per i lavori;
  • abbia un titolo valido per possedere o detenere l’immobile.

Rimozione amianto in condominio: come funziona la detrazione

Quando la rimozione dell’amianto interessa le parti comuni di un edificio condominiale – ad esempio tetti, canne fumarie, cortili o locali tecnici – è possibile accedere al Bonus Ristrutturazioni, con le stesse modalità previste per le singole abitazioni. La detrazione, pari al 50% o al 36% delle spese sostenute, spetta ai singoli condomini, non al condominio come soggetto.

Per ottenere l’agevolazione, è necessario che:

  • l’intervento sia regolarmente deliberato in assemblea secondo le regole previste dal codice civile;
  • le spese siano state versate da ciascun condomino entro la data utile per la dichiarazione dei redditi;
  • i pagamenti siano effettuati tramite bonifico parlante, da parte dell’amministratore o di un condomino incaricato.

L’amministratore rilascia una certificazione riportante:

  • l’importo complessivo dei lavori eseguiti;
  • la quota imputabile a ciascun condomino;
  • la conferma dell’avvenuto pagamento.

Anche i proprietari di sole pertinenze (come box o cantine) possono detrarre la quota, se partecipano alle spese condominiali. Inoltre, possono beneficiare del bonus anche:

  • locatari o comodatari, con contratto registrato e autorizzazione ai lavori;
  • familiari conviventi o conviventi di fatto, se hanno sostenuto la spesa e sono intestatari dei documenti.

In caso di spesa interamente sostenuta da un solo condomino, ad esempio per la bonifica del solaio o di una zona comune non utilizzata da altri, la detrazione spetta integralmente a lui, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 264/2008).

Nel caso di condomini minimi (fino a 8 proprietari), l’assenza dell’amministratore o del codice fiscale del condominio non impedisce l’accesso al bonus. Le fatture possono essere intestate al condomino che effettua i pagamenti e, ai fini della dichiarazione dei redditi, è sufficiente:

  • indicare il codice fiscale del condomino che ha eseguito il bonifico;
  • conservare un’autocertificazione che attesti la ripartizione delle spese e la natura condominiale dell’intervento.

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Come ottenere la detrazione: adempimenti e documentazione necessaria

Ottenere la detrazione per la rimozione dell’amianto è possibile solo se si rispettano scrupolosamente alcuni adempimenti formali previsti dalla normativa fiscale. Anche in presenza di spese realmente sostenute, la mancanza di documentazione può far perdere l’agevolazione.

Vediamo, punto per punto, cosa bisogna fare per non sbagliare.

Pagamenti: solo con bonifico parlante

Il pagamento dei lavori deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale “parlante”, cioè un bonifico che riporti le seguenti informazioni:

  • la causale del versamento: ad esempio “lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986”;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cioè la persona che intende portare in detrazione la spesa);
  • la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa che ha eseguito i lavori.

Il bonifico può essere effettuato anche online, ma deve comunque rispettare questi requisiti. In caso contrario, la banca o le Poste non applicheranno la ritenuta dell’8% prevista per legge e l’Agenzia delle Entrate potrà considerare nullo il beneficio.

Quali documenti conservare

Per essere in regola in caso di controllo fiscale, è necessario conservare con cura tutta la documentazione legata all’intervento:

  • Fatture relative ai lavori e alle prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, perizie, analisi, ecc.);
  • Ricevute dei bonifici parlanti effettuati per il pagamento;
  • Dichiarazioni e certificazioni rilasciate dalla ditta che ha effettuato la rimozione, con indicazione del corretto smaltimento dell’amianto in discarica autorizzata;
  • Autorizzazioni comunali, se previste, o eventuali comunicazioni di inizio lavori (CILA, SCIA, ecc.);
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, se necessario, la convivenza con il possessore dell’immobile (per i familiari conviventi).

Tutti questi documenti vanno conservati per almeno 10 anni, poiché l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli anche successivamente all’anno in cui si è fruito della detrazione.

Inserimento nella dichiarazione dei redditi

La detrazione va inserita nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF) dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, indicando: