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CILA, SCIA o Permesso? Il titolo giusto per il bonus barriere architettoniche

La detrazione del 75% per eliminare le barriere architettoniche richiede asseverazione tecnica, corretti titoli abilitativi e rispetto dei contratti collettivi per lavori oltre 70.000 euro.

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Nel 2025 sarà ancora possibile beneficiare della detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti. Ma tra norme, requisiti tecnici e obblighi burocratici, una domanda in particolare sembra sorgere spontanea tra i contribuenti e i professionisti del settore: quale titolo abilitativo è necessario per poter usufruire di questa agevolazione fiscale?

A fare chiarezza è stata recentemente l’Agenzia delle Entrate, tramite una risposta pubblicata su FiscoOggi, il proprio organo ufficiale d’informazione. Un lettore ha infatti chiesto:

Come faccio a capire quale titolo abilitativo mi serve per gli interventi agevolabili finalizzati all’eliminazione barriere architettoniche effettuati nel corso del 2025?

Nella risposta dell’Agenzia non si parla in modo esplicito del titolo abilitativo da presentare (CILA, SCIA o Permesso di Costruire), ma vengono ribaditi i requisiti tecnici e normativi che devono essere rispettati per accedere alla detrazione. È quindi fondamentale capire non solo quali opere si intendono realizzare, ma anche la tipologia e l’entità dei lavori, per determinare il corretto titolo edilizio da richiedere in Comune.

Come si può essere certi di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa? Cosa dice esattamente la legge sulle detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche? E quali sono gli obblighi previsti nel 2025 per non perdere l’incentivo?

Scopriamolo insieme nei prossimi paragrafi.

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Detrazione 75% barriere architettoniche: cosa prevede la legge

La misura fiscale di riferimento è l’articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), introdotto per incentivare interventi edilizi orientati all’accessibilità e all’inclusione. La norma consente di beneficiare di una detrazione del 75% delle spese sostenute, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per lavori volti a rimuovere o superare le barriere architettoniche in edifici esistenti.

Approfondisci: Bonus Barriere Architettoniche 2025: la guida facile e completa

La detrazione spetta a prescindere dalla presenza di persone con disabilità nell’edificio, ma è condizionata al rispetto dei criteri tecnici stabiliti dal Decreto Ministeriale 236/1989. Si tratta di un decreto storico in materia di accessibilità, che stabilisce parametri precisi per:

  • dimensioni minime degli spazi interni e dei corridoi,
  • caratteristiche di rampe, ascensori, scale e servizi igienici,
  • assenza di dislivelli o presenza di dispositivi per il superamento degli stessi.

È obbligatorio che il rispetto di tali requisiti sia attestato da un tecnico abilitato, tramite apposita asseverazione. Questo documento, da conservare in caso di controlli, ha valore legale e costituisce uno degli elementi fondamentali per ottenere l’incentivo.

La normativa non fornisce un elenco dettagliato delle opere ammissibili, ma in genere si tratta di interventi come: installazione di ascensori o montascale, sostituzione di gradini con rampe, adeguamento di bagni, porte e corridoi.

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Obblighi per lavori oltre i 70.000 euro: attenzione ai contratti collettivi

Un altro elemento essenziale per accedere alla detrazione del 75% è rappresentato dalle condizioni previste per i lavori con un importo superiore a 70.000 euro, introdotte con la Legge di Bilancio 2022 e rese effettive a partire dal 27 maggio 2022.

Secondo quanto precisato dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate su FiscoOggi, per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022, che superano tale soglia economica, la detrazione è riconosciuta solo se nell’atto di affidamento dei lavori è specificato che gli interventi saranno eseguiti da imprese che applicano contratti collettivi del settore edile, sia a livello nazionale che territoriale.

Questi contratti devono essere stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’obiettivo è quello di contrastare fenomeni di lavoro irregolare e dumping contrattuale, promuovendo l’adozione di condizioni lavorative eque nel settore delle costruzioni.

In pratica, il contribuente che affida lavori sopra i 70.000 euro a un’impresa non in regola con questi requisiti non potrà accedere alla detrazione, anche se l’intervento è perfettamente conforme dal punto di vista tecnico. È dunque fondamentale che questa clausola sia espressamente riportata nel contratto con l’impresa esecutrice.

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Quale titolo abilitativo serve per gli interventi agevolabili?

Anche se nella risposta su FiscoOggi non viene esplicitamente indicato quale titolo abilitativo sia richiesto, è possibile ricavare la risposta dalla normativa edilizia vigente e dal tipo di interventi che si intende realizzare.

In linea generale, gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche rientrano nell’edilizia libera solo se non modificano parti strutturali dell’edificio, non incidono sulla sagoma o sui prospetti e non comportano un aumento della superficie utile. In questi casi, come ad esempio l’installazione di dispositivi removibili o interventi all’interno dell’abitazione, non è richiesto alcun titolo edilizio.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, tali opere richiedono almeno la presentazione di una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). È il caso, ad esempio, della realizzazione di:

  • rampe per superare dislivelli,
  • modifica di bagni,
  • allargamento di porte o corridoi,
  • installazione di montascale o ascensori interni.

In presenza di interventi strutturali o modifiche significative all’esterno dell’edificio, come l’installazione di un ascensore esterno, l’ampliamento di vani scala o la creazione di nuove aperture, sarà invece necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o, nei casi più rilevanti, addirittura il Permesso di Costruire.

Per evitare errori o sanzioni, è sempre consigliabile consultare l’ufficio tecnico del Comune o rivolgersi a un tecnico abilitato che possa valutare con precisione l’intervento da realizzare e predisporre la corretta documentazione.

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Attenzione ai dettagli: come evitare errori e non perdere la detrazione

Accedere alla detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche può rappresentare un’opportunità importante sia per i privati che per i condomìni, ma è essenziale non sottovalutare la complessità burocratica e tecnica che questa agevolazione comporta.

Tra i principali errori da evitare, vi sono:

  • sottovalutare l’obbligo di asseverazione tecnica, che deve attestare il rispetto del DM 236/1989;
  • non indicare correttamente nel contratto l’applicazione del contratto collettivo edile (per lavori oltre 70.000 euro);
  • iniziare i lavori senza il giusto titolo abilitativo, mettendo a rischio la validità della detrazione;
  • non conservare correttamente la documentazione, come fatture, bonifici parlanti e copia dei titoli edilizi.

È buona norma affidarsi a un professionista tecnico (ingegnere, architetto, geometra) che possa seguire tutte le fasi del progetto: dalla valutazione dell’intervento alla redazione dell’asseverazione, fino alla scelta del corretto titolo abilitativo e alla gestione delle pratiche fiscali.

Infine, tenere sempre d’occhio le eventuali modifiche normative, poiché le regole sulle detrazioni fiscali sono soggette a revisione continua. Un’interpretazione corretta oggi può diventare incompleta domani: informarsi e aggiornarsi resta il primo passo per costruire senza sorprese.



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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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