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Le Polizze assicurative in edilizia

Le Polizze assicurative in ediliziaLe Polizze assicurative in edilizia
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Il presente articolo è interamente dedicato ad un particolare aspetto dell’esecuzione delle opere edili. Nello specifico, si discorrerà delle polizze assicurative in edilizia.

Quadro normativo di riferimento ed obblighi di legge

Prima di entrare in merito agli istituti giuridici, ossia le varie coperture assicurative, è doveroso comprendere la particolare sensibilità, con la quale il legislatore ha predisposto un quadro normativo vincolante. Sinteticamente, possiamo affermare che il legislatore ha ritenuto opportuno obbligare gli esecutori di un’opera a stipulare alcune polizze assicurative, al fine di salvaguardare specifici aspetti di sicurezza e risarcimento danni. La normativa generale di riferimento è disciplinata all’interno del Libro Quarto del codice Civile (Delle obbligazioni – R.D. 16 marzo 1942, n. 262).

Ovviamente, considerata la specificità del settore di riferimento, il legislatore ha intenzionalmente articolato la disciplina, emanando una serie di atti finalizzati a colmare il vuoto normativo che di anno in anno si scopriva a seguito di particolari eventi. In un certo qual modo, il legislatore ha accolto le richieste di molti attori del settore edile e sociale, per realizzare una solida piattaforma normativa in grado di garantire idonea sicurezza in un particolare ambito produttivo, da sempre afflitto da tristi eventi. I principali riferimenti normativi sono la Legge 210/2004, il Decreto Legislativo 163/2006 (Codice degli Appalti), il D.P.R. 207/2010 (Regolamento Appalti). La normativa nazionale è ulteriormente disciplinata dalla Direttiva 2004/18/CE, ossia una fonte normativa di rango superiore rispetto alla legislazione interna degli stati.

Sinteticamente, dal quadro normativo di riferimento, emerge l’obbligatorietà di assicurazioni edili discriminate dalla natura del committente, ossia una netta distinzione tra opere pubbliche ed opere private. Per quanto concerne la normativa degli appalti pubblici, sono obbligatorie le coperture assicurative di settore, che possono essere riassunte in: fidejussione provvisoria, fidejussione definitiva, fidejussione per svincolo, ritenute di garanzia circa lo stato di avanzamento dei lavori, assicurazione responsabilità civile confronto i terzi esterni e collaboratori dell’impresa (comunemente definite con gli acronimi RCT ed RCO) e la Polizza CAR (Constructor All Risk). Le sopraccitate garanzie di tutela non sono rese obbligatorie per i committenti privati, cui è garantita la discrezionalità di scelta. Tuttavia, sempre per i committenti privati, la Legge 210/2004 rende obbligatorie la fidejussione a garanzia degli acconti versati all’impresa esecutrice e la polizza postuma decennale (ossia l’assicurazione di fine costruzione).

Fidejussioni vs cauzioni

La garanzia richiesta dalla stazione appaltante in caso di inadempimento di obbligazione della prestazione dedotta nel contratto di appalto può essere realizzata mediante due istituti giuridici, ossia la cauzione o la fidejussione.

La cauzione consiste nel versamento anticipato di danaro o titoli del Debito Pubblico (garantiti dallo Stato) a favore dell’Ente appaltante. A fronte di eventuali inadempimenti, l’Ente appaltante potrà trattenere la liquidità versata in anticipo, fatto salvo l’eventuale maggiore danno da quantificarsi, prima in negoziazione assistita (per richieste di pagamento di somme fino a 50000 €) e/o presso il Giudice competente. Diversamente dalla cauzione, che risulta costituita da una somma reale, la fidejussione, che può essere costituita da una polizza assicurativa o da una garanzia bancaria, ha invece natura obbligatoria.

Difatti, al verificarsi dell’evento dedotto nella polizza o nel rapporto di garanzia, l’istituto assicurativo o la banca provvedono al versamento dell’importo, sino al massimale previsto dal massimale di fidejussione.

Principali tipologie di Fidejussione

  • La Fidejussione provvisoria deve essere emessa obbligatoriamente con l’offerta di appalto. Ai fini della sua efficacia, è resa l’obbligatorietà di alcune clausole. Ossia la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale e la rinuncia all’eccezione ai sensi dell’articolo 1957 comma 2 cod.civ. La fidejussione dovrà risultare operativa entro 15 giorni dalla richiesta perfezionata dall’Ente appaltante e con obbligatorietà di rilascio nel caso di aggiudicazione di appalto. La durata minima della fidejussione è di 180 giorni e deve essere svincolata al momento della stipula del contratto di appalto. La provvisoria garantisce il 2% dell’opera commissionata. Tale importo è decurtato del 50% per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità in conformità delle UNI CEI ISO 9000.
  • Fidejussione a garanzia copre l’eventuale inadempimento di esecuzione opera. La garanzia opera al fine di coprire il 10% dell’importo di obbligazione. Anche la fidejussione in garanzia dovrà avere una durata minima di 180 giorni ed essere operativa entro 15 giorni dalla richiesta dell’Ente appaltante

Generalità polizza RCT

L’acronimo RCT sta ad indicare la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi. Questa polizza, è finalizzata al fine di salvaguardare l’incolumità economica dell’impresa, a fronte di azioni risarcitorie di terzi, come conseguenza diretta di incidenti attribuibili all’attività d’impresa stessa.

La polizza tutela due principali interessi di rilievo giuridico, che possono essere compromessi durante lo svolgimento delle attività produttiva, ossia persone e cose. In pratica, la polizza viene costituita ed opera in riferimento alla natura giuridica da difendere, che assurge ad elemento discriminante della tutela risarcitoria. Ci preme sottolineare, per quanto concerne gli attori coinvolti, che le assicurazioni devono tutelare anche i terzi che partecipano all’attività produttiva, che svolgono la loro attività, non in qualità di dipendenti della ditta appaltante. A titolo esemplificativo, tra i principali attori coinvolti si annoverano le imprese subappaltatrici, i fornitori, i clienti ed eventuali imprese di erogazione servizi.

Inoltre, l’assicurazione deve coprire le responsabilità dell’impresa, anche a fronte dell’eventuale azione dolosa dei dipendenti, ossia tutti quei danni non provocati da negligenza ed imperizia, bensì volontariamente posti in essere, al fine di danneggiare cose e persone. In tali ipotesi, però, l’assicurazione copre i danni potendo esercitare azione di rivalsa verso il soggetto responsabile dell’evento. Sarà il Tribunale competente ad accertare l’attività dolosa del soggetto, l’entità del danno e la sua definitiva quantificazione in termini economici – finanziari.

Rimane, sempre a carico del reo la responsabilità penale e non a carico dell’impresa, come erroneamente idealizzato da tanti.

Generalità polizza RCO

L’acronimo RCO, invece, indica la polizza di Responsabilità Civile verso gli Operai. La polizza RCO copre i risarcimenti dei danni nei confronti degli operai, per gli infortuni connessi alla responsabilità civile dell’impresa e direttamente correlati all’esecuzione dell’opera.

In pratica, l’assicurazione copre e risarcisce gli importi risarcitori nell’ipotesi di regresso dell’INAIL, oppure le obbligazioni derivanti da maggiori indennizzi richiesti dalla vittima dell’infortunio. Le principali coperture praticate dalla RCO sono il danno biologico e l’azione di rivalsa dell’INAIL.

Il danno biologico, tecnicamente definito danno alla “vita di relazione”, è di natura patrimoniale e non corrisposto dall’INAIL. Invece, le azioni di rivalsa dell’INAIL hanno origine dal mancato rispetto della normativa relativa alla sicurezza del lavoro che dispensa l’INAIL dalle obbligazioni di rito. Pertanto, la RCO copre la responsabilità dell’impresa a fronte della violazione della disciplina di prevenzione rischi ed infortuni. Tuttavia, in tema di sicurezza sul lavoro sarà sottoposto al vaglio anche il comportamento dell’infortunato. In pratica, l’impresa è responsabile della prevenzione in termini di fornitura dei dispositivi individuali e nella valutazione del rischio. Mentre, l’osservanza delle regole antinfortunistiche è posta in capo all’operaio e del responsabile dei lavori. Pertanto, la responsabilità dell’impresa potrebbe essere fortemente limitata dal mancato rispetto delle regole di prevenzione da parte dell’operaio stesso.

Trattasi di concorso colposo nella causazione del danno. In tali casi, l’assicurazione copre i risarcimenti, valutando le responsabilità di tutti gli attori coinvolti nell’evento.

Generalità polizza CAR

L’acronimo CAR indica la polizza Constructor’s All Risk. Un acronimo di origine anglosassone che sta a significare copertura di “tutti i rischi del costruttore”. Questa polizza è anche definita salva impresa, in quanto copre tutti i danni subiti dall’opera nella fase di costruzione inclusi gli eventuali danni cagionati a terzi.

Basti pensare ad un edificio multi piani in costruzione che collassa, compromettendo la stabilità degli edifici adiacenti. Questi eventi sono catastrofici, non solo in relazione all’evento, bensì alla stabilità economica dell’impresa stessa. Ecco spiegato perché questa polizza è definita salva impresa.

Ovviamente, la polizza non copre alcune cause dell’evento come errori di progettazione ed azione di terzi. Per azioni di terzi vanno inclusi attentati e sabotaggi, che possono eventualmente essere oggetto di coperture assicurative straordinarie. La polizza deve operare in tutto l’arco temporale che intercorre dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale. Invece, i soggetti beneficiari possono essere tutti gli attori che, a vario titolo, sono in relazione con l’esecuzione dell’opera, come: impresa appaltatrice, committente, subappaltatori, fornitori, erogatori di servizi e progettisti.

Generalità Polizza Postuma Decennale

La polizza postuma decennale fonda le sue radici nell’articolo 1669 del codice civile. L’articolo determina la responsabilità dell’appaltatore per difetti della costruzione o danni derivanti da essa, per un periodo di dieci anni che decorrono dalla data di collaudo.

Il diritto al risarcimento deve essere sollecitato, dal committente o dagli aventi causa, entro un anno dal verificarsi degli eventi. La durata della polizza è decennale ed il premio assicurativo deve essere versato in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto. Inoltre, la stipula della polizza CAR è condizione ” sine qua non ” della polizza postuma decennale.

Quindi la non sottoscrizione della prima polizza non consente la concessione della seconda.

Conclusioni

Emerge, dalla sintetica descrizione dei principali istituti a garanzia delle attività concernenti l’edilizia, sia in ambito pubblico che privato, la volontà del legislatore di edificare un robusto corpo di regole a salvaguardia di tutti gli interessi giuridici in seno all’attività edilizia.

Si comprende in modo chiaro che si intende proteggere, non solo l’interesse economico, bensì indirizzare gli stessi attori ad intraprendere un’attività sana e trasparente, adoperando tutti gli strumenti idonei atti a garantire un ambiente imprenditoriale sano e senza aree grigie a beffa delle regole di prevenzione infortuni ed incidenti. Tale obbiettivo si raggiunge proprio tramite l’attività dell’ente di assicurazione che, al momento della sottoscrizione delle obbligazioni di garanzia, è titolato a verificare che tutti i vincoli di legge siano rigorosamente soddisfatti.

Tale quadro normativo stimola un circolo virtuoso, che tende a limitare le tante morti bianche, piuttosto che irreparabili danni ai committenti di opere siano essi pubblici che privati.

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TAGS: assicurazioni, edilizia, fidejussione, polizze assicurative, polizze assicurazione edilizia

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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